18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

giovedì 30 ottobre 2014

Bonus Ristrutturazioni ed Energia: ritenuta 8% nel...



 
Raddoppia la ritenuta d'acconto che banche e poste operano sui bonifici di pagamento dei lavori di ristrutturazione ed efficienza energetica agevolati: la misura nella Legge di Stabilità 2015.
 
I contribuenti che faranno nel 2015 lavori di ristrutturazione edilizia o di recupero energetico utilizzando le agevolazioni o usufruendo del bonus mobili, continueranno ad applicare le aliquote di detrazione fiscale 2014, prorogate dalla Legge di Stabilità, ma con raddoppio della ritenuta d’acconto: dal 4 all’8%. Lo stabilisce la manovra economica, all’articolo 44, comma 27.

=> Scarica il testo della Legge di Stabilità 2015

Detrazioni 50% e 65%

Le detrazioni edilizie, il bonus energia e il bonus mobili sono stati confermati nelle misure del 50 e del 65%, con le stesse regole del 2014 e senza far scattare le riduzioni previste dalla Legge di Stabilità dello scorso anno e gli articoli 14 e 16 del DL 63/2013.

Ritenuta d’acconto 8%

Il Ddl Stabilità 2015 va invece a cambiare l’articolo 25, comma 1 del Dl 78/2010, in base al quale nel momento con cui il contribuente effettua il bonifico all’impresa che ha eseguito i lavori, intendendo poi usufruire dell’agevolazione fiscale, la banca o Poste Italiane effettuano la ritenuta fiscale. Inizialmente era pari al 10%, poi era scesa al 4% nel 2011 e ora la Legge di Stabilità la riporta all’8% dal prossimo 1 gennaio.

=> Aumento IVA e tasse nascoste nella Legge di Stabilità

Attenzione: la ritenuta si trattiene solo nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi delle detrazioni sulle ristrutturazioni e di conseguenza, nel momento in cui effettua il bonifico, segue tutte le indicazioni del caso (citando quindi gli estremi della legge che concede le detrazioni, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiante, ecc.).
Sui bonifici per lavori non agevolati non si trattiene alcuna imposta. Si ricorda che il momento rilevante, ai fini fiscali, è quello in cui viene effettuato il pagamento e non quello in cui il beneficiario (l’impresa che ha eseguito i lavori), riceve la somma. Quindi, i bonifici effettuati entro il prossimo 31 dicembre continueranno ad avere la ritenuta al 4%, mentre dal primo gennaio, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, l’aliquota salirà all’8%.

Leggi La Voce degli Anziani : Bonus Ristrutturazioni ed Energia: ritenuta 8% nel...

sabato 25 ottobre 2014

Il condominio cambia volto. Arriva il nuovo Regolamento edilizio a Milano

Le novità introdotte dal Nuovo Regolamento Edilizio milanese, di prossima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Lombardia, stanno suscitando perplessità e non poche preoccupazioni per i cittadini lombardi.

Le novità. Numerose sono le novità introdotte dal Regolamento edilizio. Molte norme hanno però sollevato una serie di dubbi. Ecco una breve analisi.
Certificato di staticità. Il già dichiarato obbligo della verifica statica e del relativo certificato per gli immobili entro i 50 anni dalla data del primo collaudo, aveva trascinato un nuvolo di polemiche in quanto l'operazione (da affidarsi ad un tecnico specializzato) comporterà costi a carico del privato.
L'obbligatorietà di allegare il certificato di staticità al fascicolo fabbricato (entro 5 anni), rientra in una politica della giunta milanese che guarda al recupero, riuso, messa in sicurezza e lotta al degrado e che prevede anche altri provvedimenti.
Si parte dall'attribuzione di uso pubblico per tutte quelle aree ed immobili in disuso o in stato di abbandono da oltre cinque anni e per i quali i proprietari vengono diffidati dall'eseguire opere di pulizia, ripristino e messa in sicurezza; gli stessi dovranno presentare un progetto di recupero/riuso/manutenzione dell'immobile/area, con relative indicazioni sulle modalità e le tempistiche per la realizzazione; superato il termine, il Comune provvederà ad eseguire gli interventi in via sostitutiva con spese a carico dei proprietari che dovranno provvedere al rimborso dovuto entro 30 giorni.
Riqualificazione del patrimonio edilizio. Per quanto riguarda invece il riuso e la riqualificazione degli immobili, il nuovo regolamento prevede delle premialità volumetriche per tutti quegli edifici ad alta efficienza energetica o che puntino alla demolizione/ricostruzione dell'esistente (bonus del 5% di s.l.p. edificabile per l'edilizia sociale) p al risanamento conservativo che guardi all'efficientamento energetico (in particolare per i beni di interesse storico/artistico, con bonus pari al 15%).
Inoltre, al fine di recuperare spazi, superfici e risparmiare superficie edificabile, si punta a favorire la creazione di mini alloggi, al recupero dei seminterrati e dei locali con unico affaccio e ad agevolare la creazione di bagni ciechi per consentire l'abitabilità di piccoli locali. Relativamente ai mini alloggi, sarà consentita una superficie minima di almeno 28 mq. (con indicazioni sulle superfici minime consentite per le camere da letto, 8 mq. singolo, 12 mq. doppio e del soggiorno, 14 mq., 17 mq. con angolo cottura. Il recupero dei seminterrati, invece, prevede la concessione dell'agibilità per quelli con altezza maggiore/uguale a 2,7 mt., con più finestrature e con requisiti igienico/sanitari adeguati. Per quelle unità immobiliare superiori a 60 mq., è data la possibilità di realizzare bagni ciechi con aspirazione forzata di dimensione minima di 1,20 mt. per almeno una parete.
Cosa cambia per i condomini? Altre disposizioni sono previste invece per i condomini. Questi, infatti, dovranno obbligatoriamente rivedere gli spazi comuni e renderli accessibili e fruibili dai bambini, oltreché prevedere adeguate aree da destinare al parcheggio di biciclette (per le nuove costruzioni vengono imposti vincoli di parcheggio/sosta bici per valori pari a 1 per ogni unità immobiliare e 1 ogni 100 mq. di superficie pavimentata). Tornando ai cortili condominiali, questi dovranno dotarsi di attrezzature espazi delimitati per il gioco e lo svago dei bambini (anche se limitatamente agli orari stabiliti dai vari regolamenti condominiali).
Infine, guardando al rispetto del decoro per gli immobili e a quello dell'impatto visivo ambientale, tutti gli edifici multipiano (e non solo) dotati di impianti centralizzati tradizionali, dovranno prevedere un'unica parabola condominiale entro 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo regolamento: saranno vietate, infatti, le installazioni di parabole sulle terrazze e sui balconi privati, sui comignoli e sulle parti immediatamente visibili.
Resta da capire se il regolamento ha previsto particolari obblighi o vincoli per l'installazione dei condizionatori, spesso sistemati sulle facciate dei palazzi, al di sotto delle finestre o sui balconi: queste macchine inficiano non poco la linearità dei prospetti e dal punto di vista del decoro architettonico, hanno un impatto pari, se non maggiore, a quello delle parabole.


Fonte http://www.condominioweb.com/nuovo-regolamento-edilizio-milanese.11413#ixzz3H9uGlyHZ 
www.condominioweb.com 

Lo Sblocca Italia blocca le ristrutturazioni a Napoli

Chiesti gli oneri di urbanizzazione per le manutenzioni straordinarie che non comportano aumento volumetrico
Con l'intento di facilitare i frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari, il Decreto Sblocca Italia 133/2014 con l'articolo 17 ha ampliato la definizione di manutenzione straordinaria, consentendo di realizzare accorpamenti e frazionamenti con il semplice strumento della comunicazione di inizio lavori (Cila) asseverata, anziché con il permesso di costruire. In questo modo la manutenzione straordinaria sconterebbe il contribuito commisurato agli oneri di urbanizzazione, restando esentata dalla quota relativa al costo di costruzione.
Sono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
Con l'introduzione dell'art. 17  comma 1 lettera h, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio

PRIMA DELLO SBLOCCA ITALIA. Le norme urbanistiche precendenti prevedevano invece che per effettuare accorpamenti e frazionamenti era necessario ricorrere al permesso di costruire che, oltre ad avere tempi molto più lunghi, consentiva ai comuni di chiedere gli oneri di costruzione non invece per la manutenzione straordinaria.
COSA SUCCEDE A NAPOLI? Una semplificazione utile dunque per il mondo dell'edilizia, se non fosse che, proprio sulla definizione di "manutenzione straordinaria", sono sorti diversi problemi di interpretazione, perché su questo punto lo sblocca Italia è stato interpretato da alcuni comuni come se la manutenzione straordinaria venisse gravata da oneri di urbanizzazione.
Il periodo dolente è quello dell' comma 1 lettera H nel quale si specifica che per gli "immobili di proprietà dello stato" nonché per gli interventi di "manutenzione straordinaria", il contributo di costruzione vien ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora si attivino dei programmi di edilizia sociale.
Purtroppo alcuni comuni campani, soprattutto il Comune di Napoli, hanno interpretato in maniera estensiva l'articolo, ritenendo che gli oneri fossero dovuti invece nell'interezza per tutte le manutenzioni straordinarie. Così capita di richieste di oneri di urbanizzazione anche nel caso in cui la volumetria non venga aumentata. Ovviamente la norma ha lasciato interdetti i professionisti che ritengono improbabile il pagamento di oneri per opere che non alterano il carico urbanistico, come cambiare una finestra o spostare una porta, tanto che aspettano la versione definitiva dello Sblocca Italia, ora alla Camera, per presentare le Cila. Uno sblocca Italia in formato Sblocca Napoli.
Se a Napoli ora fai una richiesta di Cil base per qualsiasi manutenzione straordinaria -  spiega un lettore del capoluogo partenopeo - il Comune ti fa pagare gli oneri di urbanizzazione. Si parla all'incirca di 2 euro al metrocubo, circa 600 euro per un trilocale. Probabilmente l'articolo 17 è stato male interpretato dalle municipalità, causando però un grosso problema al settore edile napoletano. 
A MILANO QUESTIONE SOSPESA. Nella speranza che si tratti semplicemente di un errore di interpretazione, a differenza del capoluogo campano, il Comune di Milano ha optato per il non recepimento della norma «contestata» nel nuovo regolamento edilizio, decidendo di aspettare la conversione in legge e successivamente capire se si tratta di un problema interpretativo o se riguarda veramente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria.

giovedì 16 ottobre 2014

TASI 2014 prima e dopo la scadenza: il decalogo

TASI in 10 passi per i contribuenti chiamati alla cassa il 16 ottobre: i passi da seguire per pagare anche dopo la scadenza, con le regole, le guide e le risorse di calcolo online per i casi particolari.

Il 16 ottobre è l’ultimo giorno utile per pagare l’acconto TASI in circa mila Comuni, dove proprietari di immobili e inquilini sono chiamati a districarsi tra mille regole, aliquote, detrazioni e scadenze diverse. Ecco il decalogo semplice per i  circa 15 milioni di contribuenti coinvolti nell’adempimento, semplificando il più possibile la vita a chi deve pagare, anche in ritardo con maggiorazioni.
1. Scadenza TASI
La prima cosa da fare è controllare se il proprio Comune è fra i 5.227 che hanno deliberato in tempo per l’acconto TASI del16 ottobre, ossia entro il 10 settembre. Negli oltre 2mila in cui si è già pagato in giugno l’appuntamento è invece con il saldo entro il 16 dicembre, quando pagheranno in un’unica rata anche i contribuenti che risiedono nei circa 600 Comuni che non hanno deliberato in tempo.
2. Imponibile TASI
Una volta verificato che si deve pagare, bisogna capire quanto. Prima di consultare le delibere, bisogna calcolare l’imponibile TASI a cui applicare le aliquote (stesse regole IMU): rendita catastale rivalutata del 5% (per i terreni agricoli, reddito dominicale rivalutato del 25%) moltiplicato il coefficiente dell’immobile
Tipologia immobile
Categoria catastale
Coefficiente TASI
Abitazione principale
A1-A9
160
Uffici e studi privati
A10
80
Collegi e convitti; Case di cura (senza fini di lucro); Prigioni e riformatori; Uffici pubblici; Scuole; Biblioteche e musei; Cappelle e oratori privati; Magazzini sotterranei di deposito derrate
B1-B8
140
Negozi e botteghe
C1
55
Depositi, cantine e soffitte
C2
160
Laboratori artigianali, palestre senza fini di lucso, stabilimenti balneari
C3-C5
140
Posti auto, tettoie
C6, C7
160
Opifici, alberghi, teatri, case di cura con fine di lucro, palestre con fine di lucro, fabbricati speciali per attività produttive e commerciali, edifici galleggianti, fabbricati per attività produttive agricole
D1-D4, D6-D10
65
Banche
D5
80
Terreni agricoli
135
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e agricoltori professionali
75

3. Aliquote TASI
A questo punto si deve applicare la corretta aliquota per il proprio immobile, consultando la delibera comunale che deve attenersi alla regola generale sui tetti massimi:
·         Prima casa: 0,25% /0,33%  (con maggiorazione massima dello 0,08%)
·         Prime case di lusso (A1-A9): 0,33% con somma IMU+TASI fino a 0,68%
·         Altri immobili (somma TASI+IMU): 1,06% / 1,14%  (con maggiorazione massima dello 0,08%)
Nel calcolo sulle prime case bisogna inserire anche le pertinenze, massimo tre ma solo se appartenenti ciascuna a categorie catastali diverse. Forniamo di seguito alcuni materiali utili:
4. Detrazioni
Dopo aver applicato l’aliquota bisogna vedere se ci sono detrazioni, previste per legge laddove il Comune ha applicato maggiorazioni. L’unico modo per verificarlo è leggere la delibera del Comune (i simulatori online non riescono in genere a tenesi aggiornati su tutti, quindi vanno inserite a mano). Ecco una sintesi, per districarsi nel labirinto delle detrazioni:
5.  TASI sulle locazioni
Anche gli inquilini devono pagare la TASI, privati e aziende, con una quota a loro carico che va dal 10 al 30% a seconda del Comune. Se in delibera non c’è nulla di specifico, si applica il 10%. L’aliquota di riferimento è quella che vale per il proprietario. Diversamente il caso se il Comune ha previsto un’aliquota ad hoc per le locazioni.
6. Casi particolari
Esiste una ricca casistica di situazioni specifiche con applicazione dubbia dell’imposta (abitazione assegnata al coniuge, immobili con più proprietari o con diversi inquilini, divisione quote fra proprietario e inquilino…). Per districarsi, ecco alcune risorse utili:
7. Calcolo TASI
6) A questo punto, sono state applicate tutte le variabili utili a calcolare la TASI, che va pagata in acconto nella misura del 50% (il resto a dicembre). Per aiutare i contribuenti, PMI mette a disposizione uno strumento online, in cui inserire tutti i dati per ottenere la somma finale da versare. Per non sbagliare, infatti, ci si può affidare ai diversi software di calcolo TASI online:
8. Esenzioni
Oltre ai casi di esenzione in virtù di una scelta dei Comuni (se hanno deliberato TASI zero) non bisogna pagare l’imposta se l’importo dovuto è inferiore al minimale di 12 euro (o anche più, se il Comune ha deciso diversamente).
9. Versamento
Il pagamento dell’imposta sui servizi indivisibili si esegue con le stesse modalità dell’IMU, con modello F24 o tramite bollettini postali. Di seguito, i link con le istruzioni per la compilazione.
10. TASI in ritardo
Per chi paga dopo il 16 ottobre scattano le sanzioni per il pagamento ritardato. Chi effettua il versamento nei successivi 14 giorni (fino al 30 ottobre) può ricorrere alravvedimento operoso sprint, con mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, a cui aggiungere gli interessi legali sempre dell’1% (verificare eventuali diverse soglie nel proprio Comune). Trascorso il termine scatta il ravvedimento breve fino al 30esimo giorno dalla scadenza (15 novembre), con sanzione del 3%. Se ci si mette in regola dopo il mese ma fino al 30 giugno 2015, si ricorre al ravvedimento lungo con sanzione del 3,75%. Da quel momento in poi scatta la normale sanzione per ritardato od omesso versamento: 30% della tassa non pagata.
Per il quadro completo di tutta Italia: Le delibere sul sito delle Finanze
FONTE PMI BARBARA WEISZ 16 ottobre 2014

mercoledì 15 ottobre 2014

TASI per terreni agricoli, edificabili e fabbricati rurali

TASI per terreni agricoli, fabbricati rurali strumentali o meno all'attività agricola e aree edificabili di proprietà o in affitto: regole e casi particolari.

La TASI per il settore agricolo è meno pesante di quella sulle altre tipologie di immobili, ed anche più economica dell’IMU perché prevede l’esenzione per i terreni agricoli,ma attenzione: c’è una sorta di falla nella formulazione della norma, per cui se un agricoltore è proprietario del terreno non paga l’imposta, se invece è in affitto è tenuto a versarla. Vediamo una breve guida dedicata alla  TASI per le imprese e i professionisti dell’Agricoltura.

=> TASI: casi particolari e calcolo online

Fabbricati rurali

  • Strumentali: aliquota TASI non può superare il tetto massimo 0,1% (comma 678, articolo 1, legge 147/2013), ma il Comune possa può ridurla fino a zero. La base imponibile di calcolo è come per l’IMU: rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore 65 (coefficiente della categoria D10).
  • Non strumentali: se il fabbricato rurale è abitato si paga la TASI con le regole ordinarie (aliquota prima casa o per altri immobili, a seconda delle situazioni).

Terreni agricoli

L’esenzione per i terreni agricoli è chiara: la TASI, se un terreno è classificato come agricolo, non si paga in nessun caso (quale che sia la sua ubicazione, destinazione d’uso o professione del proprietario).

=> TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali

Aree edificabili

Come per l’IMU c’è un’esenzione per coltivatori diretti e agricoltori professionali, che però non si applica se il proprietario del terreno non appartiene a queste categorie. Il riferimento è l’articolo 1, comma 669, legge 147/2013, che in seguito alle modifiche introdotte dal Dl 16/2014 recita:
«il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli».
La norma rimanda alle regole IMU (articolo 2, comma 1, Dlgs 504/1992): esenzionelimitata ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Quindi, se il terreno non è agricolo ma è posseduto da un agricoltore professionale, la TASI non si paga. In caso contrario, è dovuta la TASI.
E qui scatta la distorsione per cui se lo stesso terreno, invece, viene affittato a un agricoltore, quest’ultimo è tenuto a versare la quota inquilino. Questa regola è chiaramente indicata nelle FAQ del Ministero dell’Economia:
«la TASI è dovuta perché il terreno resta edificabile».
Quindi, si calcola la TASI come dovuta la proprietario e poi si applica la quota inquilino dal 10 al 30% in base alla delibera comunale. Ricordiamo che se la questa non prevede nulla, si intende automaticamente fissata al 10%.

martedì 14 ottobre 2014

TASI per imprese: il calcolo Comune per Comune

I calcoli di Confcommercio e UIL sul peso della TASI per le imprese: ecco quanto si pagherà Comune per Comune.

La quasi totalità delle imprese del terziario (94,1%) dichiara di avere sempre più difficoltà a fronteggiare gli adempimenti fiscali e tra le tasse che stanno causando crisi maggiori dal punto di vista finanziario c’è la TASI, segue a stretto giro la TARI. La scadenza fiscale per il versamento della tassa sui servizi indivisibili nel Comune, lo ricordiamo è fissata al 16 ottobre, mentre per la nuova imposta sui rifiuti è necessario attendere il bollettino precompilato dal Comune.
TASI Comune per Comune
Ad effettuare una simulazione del costo medio TASI pagato dalle imprese, Comune per Comune, è stata la UIL:
·         a Siena 429 euro;
·         a Roma 391 euro;
·         a Firenze 346;
·         a Bari 338;
·         a Foggia 326;
·         a Como 321;
·         a Trieste 309;
·         a Milano 300;
·         a Monza 299;
·         a Pisa 287 euro;
·         a Palermo 115 euro;
·         a Biella 111 euro;
·         a Nuoro 88 euro;
·         a Cosenza 82 euro;
·         a Matera 79 euro;
·         a Potenza 65 euro;
·         a Cesena 60 euro;
·         a Catanzaro 57 euro;
·         ad Ascoli Piceno 46 euro;
·         ad Asti 19 euro.
Ragusa e Olbia sono città a TASI zero.
TASI
Secondo le rilevazioni di Confcommercio-Imprese per l’Italia, effettuate in collaborazione con Format Ricerche, a 5 giorni dalla scadenza TASI solo il 26,9% delle imprese del terziario conosceva l’importo da versare e oltre il 60% si trova in difficoltà nel pagare l’imposta a fronte di un evidente aumento dei costi burocratici.
Secondo il 74,3% delle imprese coinvolte nell’indagine intitolata “L’autunno del Fisco” il problema consiste in primo luogo nell’importo della TASI, considerato troppo ingente, mentre il 64,8% è stato messo a dura prova dalla concentrazione delle scadenze nell’ultimo periodo dell’anno.
TARI
A breve, inoltre, le imprese dovranno pagare anche la TARI, di cui la gran parte non conosce ancora l’importo visto che il 70% del campione non ha ancora ricevuto i bollettini precompilati da parte del proprio Comune. Anche per la TARI il problema principale risiede nel suo importo, ritenuto dall’86% delle imprese iniquo: la sua introduzione comporterà per 1 impresa su 4 un aggravio di oltre il +100% rispetto al passato.
Pressione fiscale
In generale la pressione fiscale che grava sulle imprese, soprattutto quelle del terziario di mercato, non accenna a diminuire e negli ultimi due anni ha inciso negativamente sull’80% delle aziende limitandone la crescita e la possibilità di fare investimenti e nuove assunzioni.

sabato 11 ottobre 2014

MILANO:TASI - abitazione principale e relative pertinenze


Dal 1° gennaio 2014, agli immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinati ad abitazione principale si applica solo il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), per i beni classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono dovuti sia TASI, sia IMU.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario (ossia colui che utilizza l’immobile) appartenga a un nucleo familiare con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica  per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta  e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo per tale ultima categoria di soggetti quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Chi deve pagare

La TASI dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze è versata dal possessore a qualsiasi titolo (p.es. proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale minore) di fabbricati a tale fine destinati. In caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la TASI è versata in proporzione alle quote di possesso su tale bene. In caso di decesso di uno dei coniugi, al coniuge superstite è riservato per legge (art. 540 cod. civ.) il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Il coniuge superstite è quindi il solo soggetto tenuto al versamento per l’immobile costituente la ex casa coniugale.

Scadenze versamento aper abitazione principale e relative pertinenze

-  prima rata: entro il 16 ottobre si effettua il versamento dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate con deliberazione consiliare n. 17 del 23 giugno 2014
- seconda rata: entro il 16 dicembre si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 ottobre.

Modalità di pagamento

L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24.
L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.). Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti TASI.
I codici sono i seguenti:
Comune di Milano: F205
Abitazione principale e relative pertinenze: 3958.

Il versamento dell’imposta  deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro.

Come si calcola l'imposta

Il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 23 giugno 2014 e relative all'anno 2014 per l’abitazione principale e relative pertinenze:
TIPO IMMOBILE  
CATEGORIE CATASTALI 
ALIQUOTE 
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze *
A2, A3, A4, A5, A6, A7,
C2, C6, C7
se pertinenziali
2,5 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze *
A1, A8, A9
C2, C6, C7
se pertinenziali
0,8 per mille
CASA CONIUGALE e relative pertinenze a seguito assegnazione giudice
 
2,5 per mille


* i casi di assimilazione all’abitazione principale sono descritti nel paragrafo iniziale di questo documento.

Detrazione abitazione principale

Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto titolare del diritto reale, nonché per le relative pertinenze , si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:

euro 115,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00

euro 112,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,99

euro 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 351,00 a euro 400,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

euro 87,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro  401,00 a euro 450,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

euro 74,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro  451,00 a euro 500,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

euro 61,00 per le abitazioni con rendita catastale  da euro  501,00 a euro 550,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

euro 49,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro  551,00 a euro 600,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

euro 24,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro  601,00 a euro 700,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000

La detrazione di base sopra descritta è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in tal caso l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di 60,00 euro.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.

La detrazione descritta nel presente paragrafo non si applica all’unita’ immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, non essendo tale fattispecie richiamata dall’art. 5 del Regolamento TASI.

Dichiarazione

La dichiarazione TASI si presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando il modello di dichiarazione che sarà approvato con successivo provvedimento dirigenziale.

La dichiarazione potrà essere:
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata a Servizio IMU/TASI, Via Silvio Pellico 16, 20121 Milano, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione TASI  con l’indicazione dell’anno di riferimento. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione
- inviata telematicamente con posta certificata alla casellaprotocollo@postacert.comune.milano.it per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata CEC-PAC con indirizzo del tiponome.cognome@postacertificata.gov.it
- inviata telematicamente con posta certificata alla casellaimu.comunemilano@pec.it per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata diversa dal tipo sopra indicato
- consegnata direttamente al Comune di Milano in:
• Via Silvio Pellico 16, Protocollo del Settore Finanze e Oneri Tributari, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.35 alle ore 15.30 con orario continuato o in
• Via Larga 12, Protocollo Generale, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato.

Normativa di riferimento


Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89.
 

Allegati