18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

venerdì 8 novembre 2013

COMUNE DI MILANO. Opere edilizie minori -Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera (C.I.A.L.) su La Voce dei Condomini

«ATTENZIONE: Si informa che in data 21.10.2013 sono stati modificati i moduli per la presentazione delle CIAL di competenza delle Zone di decentramento e del SUE. Specifico avviso è stato pubblicato nella sezione "avvisi agli utenti" del Settore Sportello Unico per l'Edilizia»

«Gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (non prevedano aumento di S.l.p. nè cambi d’uso comportanti aggravio di dotazione di servizi) limitatamente alle sole opere interne a singola unità immobiliare e con esclusione delle opere di manutenzione straordinaria incidenti sulla facciata o sulle parti esterne dell’edificio oggetto di intervento»


TU COSA NE PENSI? Dillo alla Voce del Codominio info 02 39810868 o 346 6872531 oppure scrivere e-mail lavocedeicondomini@gmail.com

«Gli uffici - L’esame dei progetti per opere edilizie minori compete al Servizio Interventi Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, 2° piano corpo basso, i cui componenti sono suddivisi in cinque gruppi aventi la sottoindicata competenza territoriale:

·                     gruppo 1 -  zona 1  - Responsabile del procedimento Geom. Mario Cantelmi (stanza n. 4 - tel. 02.884.66007) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Maria Carmela Saitto (stanza 7 - tel. 02.884.66775);
·                     gruppo 2 - zone 5 - 6 - Responsabile del procedimento Geom. Roberto Cataldo (stanza n. 40 - tel. 02.884.66177) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Letteria Messina (stanza 37 - tel. 02.884.66744);
·                     gruppo 3 - zone 2 - 4  - Responsabile del procedimento arch. Viviana Bertoldi (stanza n. 33 - tel. 02.884.66018) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Patrizia Lamorte (stanza 36 - tel. 02.884.66748);
·                     gruppo 4 - zone 7 - 8 - Responsabile del procedimento Geom. Maurizio De Luca (stanza n. 25 - tel. 02.884.66333) - Coordinatore procedure amministrative Avv. Salvatore Smaldone  (stanza 20 - tel. 02.884.66180);
·                     Gruppo 5 - zone 3 - 9 - Responsabile del procedimento Arch. Ivana Breganze (stanza n. 17 - tel. 02.884.66762) – Referente amministrativo (stanza 19 - tel. 02.884.66001/67904);»

La competenza per la ricezione e trattazione delle Comunicazioni di Inizio di Attività Edilizia Libera, relative agli interventi di edilizia libera di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 380/2001, è ripartita tra Zone di Decentramento e Sportello Unico per l’Edilizia secondo le specifiche di seguito riportate.
Le CIAL di competenza delle Zone di Decentramento devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo della Zona di Decentramento di riferimento per l’intervento oggetto della Comunicazione, utilizzando l’apposita modulistica allegata; comprendono, alla luce dell’art. 6 del TU Edilizia e del Regolamento Edilizio, esclusivamente le tipologie di intervento di cui ai punti 1, 3, 4, 6 dell’elenco riportato nella sezione “Gli interventi”.
Per quanto riguarda le suddette CIAL di competenza zonale le relative integrazioni, le varianti alle stesse che non ne mutano la qualifica e non riguardano parti esterne dell’edificio, le comunicazioni di interventi urgenti di cui all’art. 119 del Regolamento Edilizio vigente, devono essere presentate presso gli uffici protocollo delle Zone di Decentramento. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza zonale precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.
Le CIAL di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo del Servizio Interventi Edilizi Minori - Via Pirelli, 39 - secondo piano c.b., utilizzando l’apposita modulistica allegata; comprendono esclusivamente le tipologie di intervento di cui al punto 2 dell’elenco riportato nella sezione “Gli interventi”. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza del SUE precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai punti 1 e 2 del citato elenco, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato deve inoltre presentare, ove necessarie, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.
E’ possibile presentare CIAL relative a lavori già eseguiti, con il pagamento della sanzione di cui all’art. 6 comma 7 del DPR 380/2001, solo se le opere già eseguite – necessariamente rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui al predetto articolo - sono conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001). Nel caso in cui si preveda di avviare ulteriori opere a completamento, è possibile comunicarlo contestualmente, evidenziandolo esplicitamente nel progetto; in questo caso sia le opere già eseguite sia le opere da realizzare (di demolizione e/o costruzione), e quindi complessivamente gli interventi oggetto della CIAL, dovranno essere conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Nel caso in cui l’intervento edilizio realizzato senza preventiva comunicazione non sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti l’interessato dovrà provvedere alla demolizione (che dovrà evidenziare nella relazione), con la possibilità di presentare, anche in corso d’opera, CIAL che rappresenti lo stato legittimato e lo stato finale di progetto, che dovrà ovviamente essere conforme a norme e regolamenti, allegando attestazione di pagamento della sanzione amministrativa.
La mancata presentazione della CIAL, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a Euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (pari a € 86,00) se la Comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.
Alla presentazione di tali CIAL pertanto dovrà essere allegata ricevuta di versamento
 di € 258,00 (o di € 86 per lavori ancora in corso) tramite bollettino postale preintestato, che può essere ritirato presso le Zone di Decentramento o presso gli uffici del Servizio Interventi edilizi minori; in ogni caso potrà essere utilizzato un bollettino in bianco inserendo i seguenti dati: C.C. N.  1012551436 INTESTATO A:  COMUNE MILANO SANZIONI AMM.VIOLAZ. ART.6 COMMA 7 DPR 380/2001 SER.TES ; CAUSALE: ZONA D. …………. VIA ……. N. …… U.I. PIANO ……. CATASTO: FOGLIO ………. MAPP. ……. SUB. ……… ; ESEGUITO DA …...; è presente una scansione del bollettino preintestato nella sezione allegati.
Si evidenzia che tutte le CIAL possono essere presentate solo a condizione che lo stato di progetto sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001), come da dichiarazione ed asseverazione contenuta nella modulistica dedicata alla presentazione delle stesse.

Si ricorda che per le CIAL non è prevista la presentazione di comunicazione Fine lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite.