Dal 1° gennaio 2014, agli immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinati ad abitazione principale si applica solo il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), per i beni classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sono dovuti sia TASI, sia IMU.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario (ossia colui che utilizza l’immobile) appartenga a un nucleo familiare con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, fatto salvo per tale ultima categoria di soggetti quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Chi deve pagare
La TASI dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze è versata dal possessore a qualsiasi titolo (p.es. proprietà, usufrutto, abitazione o altro diritto reale minore) di fabbricati a tale fine destinati. In caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la TASI è versata in proporzione alle quote di possesso su tale bene. In caso di decesso di uno dei coniugi, al coniuge superstite è riservato per legge (art. 540 cod. civ.) il diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. Il coniuge superstite è quindi il solo soggetto tenuto al versamento per l’immobile costituente la ex casa coniugale.
Scadenze versamento aper abitazione principale e relative pertinenze
- prima rata: entro il 16 ottobre si effettua il versamento dell’importo dovuto per il primo semestre, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate con deliberazione consiliare n. 17 del 23 giugno 2014
- seconda rata: entro il 16 dicembre si effettua il versamento a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 ottobre.
Modalità di pagamento
L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24.
L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, Commercialisti, ecc.). Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti TASI.
I codici sono i seguenti:
Comune di Milano: F205
Abitazione principale e relative pertinenze: 3958.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento qualora l’imposta dovuta complessivamente per l’anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro.
Come si calcola l'imposta
Il valore imponibile è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 23 giugno 2014 e relative all'anno 2014 per l’abitazione principale e relative pertinenze:
TIPO IMMOBILE
|
CATEGORIE CATASTALI
|
ALIQUOTE
|
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze *
| A2, A3, A4, A5, A6, A7,
C2, C6, C7 se pertinenziali |
2,5 per mille
|
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze *
| A1, A8, A9
C2, C6, C7 se pertinenziali |
0,8 per mille
|
CASA CONIUGALE e relative pertinenze a seguito assegnazione giudice |
|
2,5 per mille
|
* i casi di assimilazione all’abitazione principale sono descritti nel paragrafo iniziale di questo documento.
Detrazione abitazione principale
Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto titolare del diritto reale, nonché per le relative pertinenze , si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare e in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
euro 115,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 300,00
euro 112,00 per le abitazioni con rendita catastale fino a euro 350,99
euro 99,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 351,00 a euro 400,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
euro 87,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 401,00 a euro 450,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
euro 74,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 451,00 a euro 500,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
euro 61,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 501,00 a euro 550,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
euro 49,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 551,00 a euro 600,99, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
euro 24,00 per le abitazioni con rendita catastale da euro 601,00 a euro 700,00, a condizione che il reddito complessivo del soggetto passivo, come determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, non sia superiore a euro 21.000
La detrazione di base sopra descritta è maggiorata di 20,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; in tal caso l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo di 60,00 euro.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.
La detrazione descritta nel presente paragrafo non si applica all’unita’ immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, non essendo tale fattispecie richiamata dall’art. 5 del Regolamento TASI.
Dichiarazione
La dichiarazione TASI si presenta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando il modello di dichiarazione che sarà approvato con successivo provvedimento dirigenziale.
La dichiarazione potrà essere:
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata a Servizio IMU/TASI, Via Silvio Pellico 16, 20121 Milano, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione TASI con l’indicazione dell’anno di riferimento. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione
- inviata telematicamente con posta certificata alla casella
protocollo@postacert.comune.milano.it per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata CEC-PAC con indirizzo del tipo
nome.cognome@postacertificata.gov.it- inviata telematicamente con posta certificata alla casella
imu.comunemilano@pec.it per coloro che sono in possesso di una casella di posta certificata diversa dal tipo sopra indicato
- consegnata direttamente al Comune di Milano in:
• Via Silvio Pellico 16, Protocollo del Settore Finanze e Oneri Tributari, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.35 alle ore 15.30 con orario continuato o in
• Via Larga 12, Protocollo Generale, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato.
Normativa di riferimento
Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89.
Allegati