18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

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lunedì 15 settembre 2014

Tasse prima casa: la prescrizione degli accertamenti

La sentenza della Ctp Brescia sulla decorrenza del termine di decadenza per l'azione di recupero delle maggiori imposte non versate per la prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno.
In caso di acquisto di immobile facendo ricorso alle agevolazioni riservate alla prima casa non è possibile vendere il bene prima di cinque anni, pena la perdita dei benefici a meno che non si acquisti una nuova abitazione come prima casa entro un anno dalla vendita della precedente.

Decadenza agevolazione e accertamenti

L’Amministrazione ha a disposizione 3 anni per accertare le maggiori imposte (di registro, ipotecaria e catastale) a partire dalla data dell’atto di vendita e non dall’anno successivo che corrisponderebbe al momento effettivo in cui si concretizza il presupposto per la decadenza dell’agevolazione. Dunque, successivamente alla vendita dell’immobile sul quale si è fruito dei connessi benefici fiscali se non si è acquistato un nuovo immobile entro un anno, si è soggetti all’azione accertativa dell’Agenzia delle Entrate solo nei 3 anni successivi a tale vendita. A chiarirlo è stata la sentenza n. 358/16/14 della Ctp di Brescia.

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Il caso

Il caso riguardava un ricorso proposto contro un avviso di rettifica e liquidazione per le agevolazioni prima casa da un contribuente che aveva venduto la propria abitazione principale e dopo un anno dalla vendita non aveva provveduto ad acquistare un nuovo immobile. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un provvedimento per recuperare le maggiori imposte a fronte della decadenza delle agevolazioni fiscali. I giudici hanno però annullato l’atto impositivo, accogliendo il ricorso del contribuente, a causa delle tempistiche seguite dell’Amministrazione finanziaria: secondo l’Agenzia delle Entrate il termine dei 3 anni iniziava a decorrere dall’anno successivo all’atto di vendita, al contrario il contribuente, richiamando l’articolo 76 del dpr 131/86, riteneva che il termine triennale decorresse dalla registrazione dell’atto. La Ctp ha dato ragione al contribuente con la seguente motivazione:
«Il fatto che si deve attendere un anno per verificare se avvenga l’acquisto di altro immobile non prolunga i termini

FONTE PMI 

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