L’articolo 11 della legge
220/2012 ha inserito nel codice civile l'art. 1130-bis,relativo al rendiconto condominiale annuale, con la finalità di
assicurare maggiore trasparenza nella gestione contabile dell’amministratore.
Il rendiconto deve contenere una serie di specifiche voci contabili
indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione
dell’amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, si prevedono
come elementi imprescindibili del rendiconto: il registro di contabilità; il
riepilogo finanziario; una sintetica nota di accompagnamento, esplicativa della
gestione annuale. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più
annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è
assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la
relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di
proprietà. L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un
consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di
almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di
controllo.
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