18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

lunedì 6 ottobre 2014

IMU 2014: regole, calcolo e casi particolari

Guida rapida e completa all'IMU 2014: regole aggiornate, criteri di calcolo, immobili e terreni esenti, casi particolari nei Comuni, soggetti chiamati al versamento dell'imposta.

L’IMU  (Imposta Municipale sugli Immobili) è dovuta da tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati sul territorio nazionale, compresi quelli strumentali all’attività di impresa o legati ad essa attraverso produzione o scambio. È obbligatorio il pagamento IMU per chi detiene un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), per il locatario (anche per immobili da costruire, in costruzione o concessi in locazione finanziaria), il concessionario (in caso di concessioni demaniali) e il coniuge che, in seguito a separazione o divorzio, sia assegnatario dell’immobile.

Immobili strumentali

Per gli immobili utilizzati esclusivamente ai fini dell’esercizio di arte, professione o impresa commerciale, l’IMU è dovuta e deducibile nella misura del 20% (in nessuna parte per quelli ad uso promiscuo).

=> Deducibilità IMU su beni strumentali

Terreni e fabbricati rurali

Si è tenuti al pagamento IMU  per i fabbricati rurali ad uso abitativo, mentre si è esentati dal 2014 per quelli ad uso strumentale. Per i terreni agricoli, l’imposta va calcolata aumentando del 25% il reddito dominicale in catasto all’1 gennaio 2014, moltiplicandolo per 75 in caso di terreni di proprietà e conduzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; per 135 negli altri casi. Sono previste eccezioni per i Comuni montani, come indicato dal DL 66/2014 (Decreto Irpef).

=> TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali

Esenzioni IMU 2014

Secondo la Legge di Stabilità 2014 (L 147/2013), da quest’anno prima casa e pertinenze sono esenti IMU, tranne se accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e castelli), che godono di una detrazione di 200 euro. L’IMU non è dovuta neppure per: unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione utilizzati come alloggi sociali come previsto dal DM 22 aprile 2008; unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto  posseduto ma non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze armate e dipolizia ad ordinamento militare e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di carriera prefettiziacon condizioni di dimora abituale nella residenza anagrafica; fabbricati costruiti dall’impresa edile e destinati alla vendita non locati; per la casa coniugale affidata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Prime case e pertinenze

L’abitazione principale esente è l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se il domicilio non coincide con la residenza anche se entrambi si trovano nel medesimo comune, le agevolazioni per la prima casa possono essere godute per uno solo dei due. Le pertinenze dell’abitazione principale sono i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (massimo uno per ogni categoria) anche se iscritti in catasto insieme all’abitazione.

=> IMU, TASI e TARI: elenco delibere e aliquote 2014

Casi particolari

Comuni, attraverso apposita delibera, possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto daanziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; l’unità concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come prima casa (ma solo se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui, o limitatamente alla parte di rendita catastale che non superi il valore di 500 euro); una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

=> IMU sui fabbricati fuori Catasto: guida al calcolo

Calcolo IMU 2014

La base imponibile IMU  per i fabbricati si calcola partendo dalla rendita catastale aggiornata all’anno di imposizione, aumentandola del 5% e moltiplicandola a seconda della categoria dell’immobile: 160 (categoria A tranne A/10 e C/2, C/6, C/7), 140 (B e C/3, C/4 e C/5), 80 (A/10 e D/5), 65 (D tranne D/5), 55 (C1).
  • Per le aree fabbricabili si ricava dal valore venale in comune commercio, tranne nei casi in cui il Comune ne abbia stabilito i valori. Per i fabbricati privi di rendita catastale categorizzati D di proprietà esclusiva di imprese è necessario partire dalla dal valore ottenuto attraverso i costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati e moltiplicarlo per i coefficienti di aggiornamento previsti dal D.M. 19 febbraio 2014.
  • I fabbricati di interesse storico o artistico godono della riduzione del 50% dell’imposta, come previsto dal Codice dei beni culturali (art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
  • Per i fabbricati inagibili o inabitabili non utilizzati, l’imposta si riduce del 50%, il possesso dei requisiti deve essere accertato dall’Ufficio tecnico comunale attraverso una perizia a carico del proprietario dell’immobile o attraverso una dichiarazione sostitutiva in ossequio al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ne certifichi le condizioni di inagibilità o inabitabilità.

giovedì 25 settembre 2014

TASI per inquilini in affitto, dove e come si paga

La mappa delle quote comunali TASI a carico di inquilini in affitto, regole di applicazione delle aliquote 2014 e responsabilità in solido tra coinquilini, non con il proprietario.

TASI Roma
Fra i contribuenti che subiscono un rincaro fiscale con l’introduzione della TASI ci sono gli inquilini (famiglie, uffici, capannoni, negozi…), ai quali per la prima volta viene applicata una tassa sugli immobili: se l’IMU è dovuta solo dai proprietari, la  lo anche da chi è in affitto, in autonoma responsabilità: l’inquilino deve dunque procurarsi la rendita catastale dell’appartamento locato, calcolare l’imponibile, applicare l’aliquota prevista (quella dovuta dal proprietario) e verificare la quota a lui spettante in base alla delibera comunale (dal 10 al 30%). Nel caso in cui il Comune abbia emesso delibera entro il 10 settembre ma senza specificare la quota a carico dell’inquilino, si applica automaticamente il 10% e il versamento va effettuato entro il 16 ottobre.

=> TASI: aliquote e detrazioni sugli affitti

In 5.227 Comuni si paga a ottobre con queste regole. Fra essi Roma, Milano, Campobasso, Catanzaro, Firenze, L’Aquila, Potenza, Perugia, Trieste, Palermo, Catania, Messina, Foggia, Verona, Padova, Prato, Reggio Calabria, Taranto, Reggio CalabriaNei 652 Comuni senza delibera gli inquilini non pagano nulla per quest’anno e la TASI sarà interamente a carico dei proprietari, che verseranno tutto a dicembre con aliquota 0,1%.

=> TASI, IMU e TARI: elenco ufficiale delibere e aliquote 2014

Caos delibere

Nei Comuni non era prevista la possibilità di azzeramento della quota inquilini, eppure in alcuni casi è stato così deciso. In altri casi, invece, la quota c’è ma si applica a una TASI pari a zero (è il caso dei Comuni che prevedono solo l’IMU per le seconde case). Emblematico l’esempio del Comune di Palermo: la delibera stabilisce una quota inquilino del 10% ma, essendo sugli immobili locati la TASI pari a zero, gli inquilini di immobili per il proprietario non prima casa non pagano la TASI; chi invece è in affitto in un immobile prima casa del proprietario (come coinquilino) pagherà il 10% della TASI per le prime case (2,89 per mille).

Quote e aliquote TASI per inquilini

  • Roma: TASI inquilino 20% su un’aliquota dello 0,08%, ma se si vive nella prima casa del proprietario si paga il 20% su un’aliquota del 2,5 per mille, con detrazioni da 30 a 110 euro a seconda della rendita catastale. Se la prima casa del proprietario è di lusso (categoria A1, A8 e A9), l’aliquota è dell’1 per mille.
  • Milano: TASI inquilino 10% su un’aliquota dello 0,08%, ma se l’immobile è la prima casa del proprietario l’aliquota sale allo 0,25%, con detrazioni modulate per rendita e reddito del proprietario.
  • Campobasso: TASI inquilino 30%, ma per immobili diversi dalla prima casa l’aliquota TASI è zero, quindi l’inquilino non paga nulla. Per la prima casa, aliquota al 2,5 per mille.
  • Catanzaro: TASI inquilino al 10% con aliquota pari a zero per immobili soggetti a IMU, mentre per l’abitazione principale si paga lo 0,12%.
  • Firenze: TASI al 10% e aliquote azzerate sulle seconde case, mentre per le prime case si paga lo 0,33%.
  • L’Aquila: TASI  inquilino 30% e aliquota fissa al 2 per mille.
  • Potenza: TASI inquilino 20% e aliquota 0,08% su immobili non prima casa, 0,25% per prime abitazioni.
  • Perugia: TASI inquilino 20% e aliquota pari a zero su immobili non prima casa, 0,33% per prime abitazioni.
  • Trieste: TASI inquilino 10% e aliquota pari a zero su immobili non prima casa, mentre sull’abitazione principale esenzione per rendite fino a 300 euro e aliquote 0,25% o 0,33% a seconda dell rendita, con detrazioni.
Nello specchietto le quote di affitto di ulteriori Comuni italiani. Attenzione: bisognarapportare la quota all’aliquota relativa all’immobile per il proprietario. Quindi, se l’inquilino non abita nella prima casa del proprietario (che è l’ipotesi più frequente), non paga nulla nelle città in cui la TASI non è stata applicata agli immobili soggetti a IMU, come (fra quelli sopra elencati) Campobasso, Catanzaro, Firenze, Perugia, Trieste.
CittàQuota %
TASI inquilino
CittàQuota %
TASI inquilino
Catania30Modena10
Messina20Reggio Emilia10
Foggia10Livorno0
Verona30Ravenna10
Padova10Rimini20
Prato10Ferrara10
Reggio Calabria10Salerno0
Taranto20Sassari30
Varese30Latina0
Brescia20Monza10
Parma0Siracusa0
In alcuni casi i Comuni prevedono aliquote per immobili locati con contratti a canone concordato o agevolato, o destinati ad alloggi sociali. Molti pubblicano sul sito web le aliquote TASI ben in evidenza, altre volte bisogna spulciare faticosamente la delibera, di consultazione non sempre agevole.

=> TASI e IMU 2014, come leggere le delibere dei Comuni

Versamento TASI

Ricordiamo che l’inquilino deve calcolarsi da solo la TASI e procedere al versamento (con modello F24 o bollettino postale) dell’imposta, che è da lui dovuta purché il contratto di affitto non dura almeno sei mesi. L’imponibile da prendere in considerazione è uguale all’IMU (rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente, 160 per uso abitativo). Inquilino e proprietario non sono responsabili in solido: se l’inquilino non paga il proprietario non è responsabile, né viceversa. C’è invece responsabilità in solido nel caso in cui nell’immobile ci siano più inquilini, tutti tenuti al versamento TASI. Non ci sono regole sulla ripartizione proporzionale tra coinquilini tutti locatari.
FONTE PMI - Barbara Weisz 

venerdì 19 settembre 2014

La Giunta approva le controdeduzioni alle osservazioni al Regolamento edilizio

Ora il provvedimento verrà discusso in Consiglio comunale per il varo definitivo. Vicesindaco De Cesaris: "Un testo che guarda al futuro e mette al centro il recupero e la riqualificazione degli spazi"  LOFT... 

Tu chene pensi

By e-mail. Dillo

a  lavocedeicondomini@gmail.com

Dall'Ufficio Stampa del Comune di Milano:

Milano, 19 settembre 2014 - La Giunta comunale ha approvato questa mattina la delibera “Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione nuovo Regolamento edilizio”. Il provvedimento, dopo il passaggio in Commissione Urbanistica, sarà esaminato dal Consiglio comunale per il varo definitivo.
Al termine del periodo di pubblicazione, svoltasi dal 7 luglio al 7 agosto scorso, sono state accolte, totalmente o parzialmente, circa il 20% delle 468 osservazioni al testo presentate da cittadini, enti, ordini, operatori e associazioni.  

Dall'Ufficio Stampa del Comune di Milano:
La Giunta comunale ha approvato questa mattina la delibera “Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione nuovo Regolamento edilizio”. Il provvedimento, dopo il passaggio in Commissione Urbanistica, sarà esaminato dal Consiglio comunale per il varo definitivo.
Al termine del periodo di pubblicazione, svoltasi dal 7 luglio al 7 agosto scorso, sono state accolte, totalmente o parzialmente, circa il 20% delle 468 osservazioni al testo presentate da cittadini, enti, ordini, operatori e associazioni.
“I principi guida sono la tutela e la cura del territorio – ha dichiarato la vicesindaco con delega all’Urbanistica ed Edilizia privata Ada Lucia De Cesaris -, garantendo la semplificazione e l’accelerazione delle procedure edilizie attraverso la formulazione di regole certe con l’obiettivo di superare i troppi contenziosi che fino ad oggi gli operatori hanno dovuto affrontare con l’Amministrazione. Abbiamo quindi accolto le osservazioni che andavano in questa direzione e che sono risultate coerenti con questi principi, consolidando in questo modo il processo di costruzione del nuovo Regolamento edilizio già discusso con il Consiglio comunale”.
“È un Regolamento che guarda al futuro – ha proseguito De Cesaris – che andrà a sostituire il precedente, ‘vecchio’ oramai di 15 anni. Con questo testo sosteniamo il valore della proprietà trovando un equilibrio necessario con lo spazio collettivo e le esigenze attuali dell’abitare. Un punto importante è la qualità del costruire, mettendo al centro il recupero e la riqualificazione degli spazi esistenti, al fine di minimizzare il consumo del territorio. Ecco perchè scegliamo soluzioni innovative per  affrontare il degrado e l’abbandono, nonché strumenti  efficaci per combattere il fenomeno del gioco d’azzardo: anche per questo ci auguriamo che tutte le forze politiche decidano di sostenere il Regolamento edilizio con senso di responsabilità in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva”.
Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento edilizio del Comune riguardano gli incentivi volumetrici per la riqualificazione energetica degli stabili e per incentivare il recupero degli immobili tutelati; l’incentivazione dei concorsi per migliorare la qualità degli interventi; l’aggiornamento delle metrature per alloggi, camere da letto e bagni;  regole per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il recupero degli immobili abbandonati e degradati; infine norme volte a garantire la legalità, l’antimafia e la sicurezza nei cantieri. E ancora: lo snellimento e la semplificazione delle procedure edilizie, i divieti per le sale gioco e scommesse che non potranno aprire nel raggio di 500 metri da scuole, chiese, parchi e ospedali, le norme a favore delle biciclette e dei giochi dei bambini nei cortili. Grazie al confronto in Consiglio comunale era poi stato introdotto il vincolo di passaggio in Aula per discutere la possibilità da parte dell’Amministrazione di assegnare stabili o aree abbandonate e degradate a funzioni sociali.

martedì 16 settembre 2014

DEF 2015: pioggia di tasse in arrivo



Stangata da 44 miliardi di euro per famiglie e imprese con l'arrivo del DEF 2015: l'analisi dettagliata di Unimpresa alla luce del Piano Nazionale di Riforme, per il quale servono le coperture finanziarie.
Tasse
Secondo i dati analizzati dal Centro studi di Unimpresa, con l’arrivo del nuovo DEF2015 (Documento di Economia e Finanze) 2015 è in arrivo una dura stangata per le aziende italiane, da oltre 44 miliardi di euroIn vista si prospetta infatti una pioggia di tassesulle spalle di famiglie e imprese grazie alle quali l’Esecutivo punta ad ottenere maggiori entrate:
  • 3,8 miliardi di euro nel 2014;
  • 6,4 miliardi di euro nel 2015;
  • 10,1 miliardi nel 2016;
  • 11,8 miliardi nel 2017;
  • 11,8 miliardi nel 2018.

=> Manovra finanziaria 2015, le misure nel DEF

A conti fatti gli Italiani dovranno sborsare nei prossimi cinque anni 44,09 miliardi di euro in più rispetto alle tasse che già gravano su famiglie e imprese.

Coperture finanziarie

Il DEF è stato approvato lo scorso aprile dal governo Renzi e ora deve essererivisto per trovare le necessarie coperture finanziarie agli interventi previsti da Piano Nazionale di Riforme studiato dal Governo, che includono misure per:
  • lavoro,
  • pensioni,
  • tagli di spesa,
  • sostegno alle imprese.
Solo gli interventi sul lavoro e sulle pensioni comporteranno un aumento delle tasse per imprese e famiglie pari a 8,4 miliardi di euro nel periodo 2014-2018; quelle a sostegno delle imprese 1,5 miliardi di euro.
Tasse Unimpresa
Per il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi:
«Come al solito i numeri non mentono mai e smentiscono le chiacchiere. A parole vengono promesse tasse in meno, in realtà il governo si è già legato le mani e il Documento di Economia e Finanza parla chiaro: ancora una volta saranno necessari enormi sacrifici per i contribuenti italiani, famiglie e imprese».
Fonte: Unimpresa

lunedì 15 settembre 2014

Tasse prima casa: la prescrizione degli accertamenti

La sentenza della Ctp Brescia sulla decorrenza del termine di decadenza per l'azione di recupero delle maggiori imposte non versate per la prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno.
In caso di acquisto di immobile facendo ricorso alle agevolazioni riservate alla prima casa non è possibile vendere il bene prima di cinque anni, pena la perdita dei benefici a meno che non si acquisti una nuova abitazione come prima casa entro un anno dalla vendita della precedente.

Decadenza agevolazione e accertamenti

L’Amministrazione ha a disposizione 3 anni per accertare le maggiori imposte (di registro, ipotecaria e catastale) a partire dalla data dell’atto di vendita e non dall’anno successivo che corrisponderebbe al momento effettivo in cui si concretizza il presupposto per la decadenza dell’agevolazione. Dunque, successivamente alla vendita dell’immobile sul quale si è fruito dei connessi benefici fiscali se non si è acquistato un nuovo immobile entro un anno, si è soggetti all’azione accertativa dell’Agenzia delle Entrate solo nei 3 anni successivi a tale vendita. A chiarirlo è stata la sentenza n. 358/16/14 della Ctp di Brescia.

=> Sblocca Italia: detrazioni su acquisto casa da costruttore

Il caso

Il caso riguardava un ricorso proposto contro un avviso di rettifica e liquidazione per le agevolazioni prima casa da un contribuente che aveva venduto la propria abitazione principale e dopo un anno dalla vendita non aveva provveduto ad acquistare un nuovo immobile. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un provvedimento per recuperare le maggiori imposte a fronte della decadenza delle agevolazioni fiscali. I giudici hanno però annullato l’atto impositivo, accogliendo il ricorso del contribuente, a causa delle tempistiche seguite dell’Amministrazione finanziaria: secondo l’Agenzia delle Entrate il termine dei 3 anni iniziava a decorrere dall’anno successivo all’atto di vendita, al contrario il contribuente, richiamando l’articolo 76 del dpr 131/86, riteneva che il termine triennale decorresse dalla registrazione dell’atto. La Ctp ha dato ragione al contribuente con la seguente motivazione:
«Il fatto che si deve attendere un anno per verificare se avvenga l’acquisto di altro immobile non prolunga i termini

FONTE PMI 

domenica 14 settembre 2014

La Voce degli Anziani : Dichiarazioni Redditi errate? Sanzioni e responsab...

IL DGLS SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI INASPRISCE IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ERRATA: SANZIONI SALATE PER PROFESSIONISTI E CAF.

In caso di dichiarazioni dei redditi errate a risponderne sono i Centri di assisCAF) e i professionisti abilitati alla trasmissione della dichiarazione precompilata: è una delle novità introdotte dal Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali dopo l’emanazione dei pareri da parte delle Commissioni finanze di Camera e Senato prima dell’approvazione Senato prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

=> Dichiarazione dei Redditi 2014: guida completa

SANZIONI

La pena applicata corrisponde al versamento dell’importo dell’imposta, della sanzionee degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di errore materiale nel rilascio del visto di conformità.

=> Professionisti: visto di conformità per la compensazione crediti

L’unico modo per CAF e professionisti per evitare tali sanzioni è di provare che il visto di conformità infedele è frutto della volontà fraudolenta da parte del contribuente nel fornire i propri dati.

RETTIFICA

Ai soggetti coinvolti viene però lasciata la possibilità di inviare entro il 10 novembredi ciascun anno una dichiarazione rettificativa, che lascia a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta dovuta a causa del ritardo. In caso contrario qualora si verificassero inesattezze sul calcolo delle imposte, ad esempio per una applicazione errata delle detrazioni fiscali, a risponderne sarà il CAF o il professionista abilitato.

=> Dichiarazioni dei redditi in ritardo: CAF responsabili

COMPENSI

PER QUANTO RIGUARDA LA REVISIONE DEI COMPENSI, QUESTA VIENE RIMANDATA AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE DOVRÀ EMANARE IL DECRETO DI RIORDINO ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2014.NZIONI SALATE PER PROFESSIONISTI E CAF.

LEGGI
La Voce degli Anziani : Dichiarazioni Redditi errate? Sanzioni e responsab...

venerdì 12 settembre 2014

Clausole abusive, CGUE: diritto all’abitazione va tutelato


Il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale che deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale nell’attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. E’ quanto ha chiarito la Corte di Giustizia delle Comunità Europee chiamata ad esprimersi in via pregiudiziale dalla corte regionale di Prešov, Slovacchia su un ricorso di annullamento di un contratto di credito e di un contratto costitutivo della garanzia.Il ricorso era stato presentato da una cittadina slovacca che aveva concluso con la SMART Capital un contratto di credito al consumo per l’importo di EUR 10 000 per il quale aveva fornito a garanzia la sua abitazione. In un secondo momento, la cittadina aveva presentato ricorso facendo valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate con tale impresa. Il tribunale, in primo grado, aveva precisato che la clausola di garanzia contenuta nel contratto permette al creditore l’esecuzione sul bene oggetto della garanzia senza alcun controllo giurisdizionale.
In appello, invece, la corte regionale si è rivolta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. In primo luogo, la Corte afferma che la Carta dei diritti fondamentali dell’UE dispone che nelle politiche dell’Unione è garantito unlivello elevato di protezione dei consumatori. La Carta sancisce altresì il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Tali precetti valgono per l’attuazione della direttiva 93/13. Per quanto riguarda la realizzazione delle garanzie che accompagnano i contratti di prestito conclusi dai consumatori, la Corte constata che la direttiva non contiene alcuna indicazione relativa all’esecuzione sui beni oggetto di garanzia. Tuttavia, essa riconosce l’importanza di determinare, in una situazione come quella controversa, in quale misura sarebbe praticamente impossibile o eccessivamente arduo applicare la tutela conferita dalla direttiva.
La Corte ribadisce altresì che, al fine di preservare i diritti attribuiti ai consumatori dalla direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi di tutela tali da far cessare l’utilizzazione delle clausole qualificate come abusive. A tale scopo le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi nazionali devono disporre di mezzi adeguati ed efficaci. In particolare, pur conservando la scelta delle sanzioni applicabili alle violazioni del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono vegliare a che esse abbiano un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Per quanto riguarda il carattere effettivo e dissuasivo, risulta che nel corso di un procedimento di esecuzione stragiudiziale su un bene dato in garanzia, il giudice nazionale competente potrebbe adottare qualsiasiprovvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell’esecuzione di tale vendita.
Per quanto riguarda il carattere proporzionato della sanzione, la Corte sottolinea che occorre prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dal diritto reale di garanzia sia il bene immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore.Infatti, nel diritto dell’Unione il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell’attuazione della direttiva.
LINK http://www.helpconsumatori.it/diritti/clausole-abusive-cgue-diritto-allabitazione-va-tutelato/85374