18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI
18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI
mercoledì 3 febbraio 2021
mercoledì 27 gennaio 2021
lunedì 18 gennaio 2021
Condominio, le regole in tempo di Covid
La
diffusione del Covid ha imposto nuove regole in condominio. Con
l'aiuto dell'Unione nazionale consumatori, vediamo come ci si deve comportare e
come vivere nel proprio stabile in piena sicurezza anche durante l'emergenza
coronavirus.
Condominio
e Covid, l'amministratore
Un compito
molto importante dell'amministratore è quello di adottare tutte le necessarie
misure di prevenzione del contagio, predisponendo ad esempio l'opportuna
segnaletica, e di far sì che tali misure vengano rispettate. Chi transita nelle
parti comuni del condominio deve indossare la mascherina e rispettare il
distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nel caso in cui il condominio
abbia un portiere, l'amministratore deve fare in modo di tutelare il dipendente
fornendogli le attrezzature idonee per svolgere il proprio impiego in sicurezza.
Condominio
e Covid, sanificazione e pulizia
La pulizia
del condominio può continuare ad essere svolta regolarmente. Eventualmente ci
si pul accordare con la ditta incaricata per effettuare le pulizie negli orari
in cui transitano meno persone nel condominio. L'amministratore deve
assicurarsi che l'impresa di pulizie rispetti gli obblighi previsti dalla
legge. Per quanto riguarda la sanificazione del condominio, essa deve essere
preventivamente concordata con i condomini assegnando il compito a ditte specializzate
e certificate. La spesa dovrà poi essere divisa tra i condomini.
Covid,
l'ascensore in condominio
Attezione
all'ascensore. Se lo spazio a disposizione non consente di mantenere la
distanza di sicurezza, l'ascensore deve essere utilizzato singolarmente ad
eccezione che fra i conviventi.
Condominio
e Covid, l'assemblea
Come
indicato dalle Faq del governo, le assemblee condominiali si possono svolgere
con la presenza fisica di coloro che sono stati convocati a condizione però che
le riunioni si tengano in locali o spazi adeguati. E' consigliato lo
svolgimento dell'assemblea condominiale all'aperto, mantenendo comunque la
distanza interpersonale di un metro e indossando la mascherina. L'invito, in
ogni caso, è quello di svolgere le assemblee in modalità telematica.
Covid
condominio, cosa fare in caso di positivi
E cosa
accade se un condomino è positivo al Covid-19. Innanzitutto, il condomino
positivo al Covid-19 non è in alcun modo tenuto ad informare l'amministratore o
gli altri condomini. Quello che dovrà fare, per legge, è rispettare la
quarantena imposta dalle autorità sanitarie presso il proprio appartamento. Nel
caso in cui il condomino positivo al Covid-19 decida di informare
l'amministratore, quest'ultimo è tenuto a non divulgare l'informazione ad altri
nell'ambito del rispetto della privacy. L'amministratore di condominio però può
richiedere la possibilità di effettuare un’eventuale igienizzazione degli spazi
comuni.
Articolo
visto su
Covid-19,
le nuove regole per il condominio (Consumatori.it)
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condominiali a distanza: decide la maggioranza
giovedì 5 novembre 2020
COVID 19: indicazioni per la prevenzione nelle parti comuni del condominio
Il condominio è diventato in queste settimane il principale, se non l’unico, ambiente di vita. Mai come ora abbiamo dedicato attenzione e cura a comportamenti e azioni utili a proteggere noi stessi ma anche a proteggere la collettività, e questa sensibilità può diventare una consuetudine utile anche in futuro per un utilizzo più attento e responsabile degli spazi condivisi. Proponiamo una rilettura delle disposizioni istituzionali delle misure di prevenzione con una interpretazione adattata al contesto condominiale, a partire da quesiti concreti posti da chi deve organizzare e gestire gli spazi comuni, i servizi, le relazioni in condominio. Il condominio come occasione di comunicazione e diffusione di informazioni I media stanno diffondendo da settimane le principali informazioni sui corretti comportamenti individuali da adottare. Un richiamo sintetico alle cautele da adottare in condominio può essere utile, utilizzando gli strumenti di comunicazione abituali come avvisi in bacheca, lettere ai singoli condomini, richiami in ascensore o vicino ai cassonetti dei rifiuti. Possono essere utilizzati anche strumenti di supporto sociale come avvisi di disponibilità a fare acquisti per condomini in difficoltà, turni di utilizzo del cortile per chi ha bambini che hanno necessità di movimento, situazioni di particolare fragilità conosciute in condominio, proposta di iniziative di comunicazione, raccolta fondi, ecc. Rimane l’obbligo istituzionale da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e o e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) per i dipendenti del condominio o per esterni che vi dovessero accedere per lavoro. Può anche essere utile informare e mantenere aggiornate le informazioni sulle attività di sanificazione predisposte per le parti comuni condominiali. Gestione e sanificazione dei luoghi comuni e di specifici locali Può essere utile chiarire alcune definizioni, perché spesso i termini di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfezione vengono utilizzati senza distinzione. · La pulizia consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni · La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici. · La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). · La sanificazione è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione). Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi sono alla portata anche di soggetti non professionali. La sanificazione interviene riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia non dura nel tempo. Sono importanti gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto. Domande e risposte Quando è obbligatoria la sanificazione delle parti comuni? La sanificazione è indicata quando si ha notizia di una persona positiva o in isolamento in condominio, oppure a seguito di ordinanza sindacale o di altra Autorità. Questo non preclude la possibilità di intervenire con misure di pulizia e sanificazione anche in assenza di soggetti positivi o in quarantena. Come si organizza la sanificazione e come si verificano i requisiti delle ditte che fanno sanificazione? Le indicazioni sulla sanificazione sono contenute nella circolare 5443 del 22.2.2020 del Ministero della Salute (paragrafo ""Pulizia di ambienti non sanitari""). Se sono previsti semplici interventi di pulizia e igienizzazione, possono essere affidati a chi abitualmente svolge le pulizie condominiali, trattandosi di interventi ordinari di pulizia con un utilizzo di prodotti igienizzanti, accertandosi che l’addetto ne conosca la modalità di impiego e disponga di dispositivi di protezione. Questo offre il vantaggio di poter ripetere ciclicamente la igienizzazione delle parti comuni più esposte a contaminazione. In caso siano necessari interventi più radicali e venga scelta una impresa esterna, le ditte che fanno pulizia e sanificazione devono produrre iscrizione alla CCIAA nell'apposito registro e dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art.26 DLGS 81/08 (da applicarsi per cautela sempre, anche in assenza di esplicito obbligo giuridico) Quali luoghi comuni, impianti presenti in ogni condominio, devono essere oggetto di sanificazione? Le indicazioni istituzionali raccomandano la pulizia di: · superfici toccate di frequente come pulsantiere esterne ed interne degli ascensori e dei citofoni, maniglie di portoni e cancelli di entrata, maniglie antipanico di uscite di emergenza, locali portineria, cassette delle lettere, serrature, pulsantiere di chiamata e/o sblocco antifurti; · scale e locali comuni, con particolare attenzione a ringhiere e mancorrenti, finestre al piano o interpiano, locali fitness, locali riunioni, ecc. · piani interrati: maniglie e superfici di box, cantine, locali tecnici dove sono alloggiati impianti termici/contatori/antenne TV/armadi gestori fibra digitale, ecc. · locali conferimento spazzatura aperti e/o chiusi e loro accessi · estintori, naspi, valvole d’intercettazione gas/acqua/ecc. Quali buone prassi adottare? E’ opportuno che l’Amministratore provveda a: · chiudere, ove possibile, gli spazi comuni quali locali fitness, riunioni, ecc. per evitare inutili occasioni di contagio. · In alternativa regolamentare gli accessi ad un numero di soggetti che permetta il reale mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone (mt. 1-1,5) e provvedere alla sanificazione degli spazi. · Indicare l’utilizzo degli ascensori da parte di una singola persona, con l’apposizione di cartelli oppure con le modalità di informazione abituali · Favorire la circolazione dell’aria naturale mediante l’apertura frequente delle finestre condominiali (ad es.: scale, luoghi chiusi o confinati, ecc.) · Evitare di far eseguire lavori di manutenzione o altre attività a meno che si verifichino situazioni indifferibili. Quali prodotti possono essere utilizzati per l'igienizzazione delle superfici e quali precauzioni bisogna prendere per chi effettua la pulizia delle parti comuni? È utile ribadire che gli interventi di sanificazione indicati dalle fonti istituzionali sono molto semplici ed economicamente non impattanti, ma non per questo meno efficienti per il contenimento dell’infezione. Sono diversi i prodotti chimici che possono essere utilizzati per sanificare le superfici. Se ne propone una lista esemplificativa: · Etanolo al 70% · Ipoclorito di Sodio diluito 1:50 (se si usa candeggina al 5%) · Sodio lauriletere solfato Può essere utile acquisire, in caso si affidino le attività di sanificazione ad imprese specializzate, informazioni sulla la modalità di utilizzo, la scheda dati di sicurezza del prodotto utilizzato, le precauzioni adottate, per poter informare correttamente il condominio, ad esempio con un avviso con l’orario di sanificazione, i prodotti impiegati, eventuali limitazioni precauzionali durante gli interventi. Nel caso vengano utilizzati prodotti igienizzanti presenti in commercio, come prodotti detergenti per le pulizie di routine, anche da personale dipendente, come custodi o addetti al conferimento dei rifiuti, occorre accertare che siano disponibili le abituali protezioni personali, come guanti, eventuale mascherina, e vengano osservate le indicazioni d’uso riportate sulla confezione. Quali sono gli ulteriori obblighi (rispetto a quelli previgenti) verso i dipendenti di condominio Il custode o il dipendente di condominio può assumere in questo periodo un importante ruolo di connessione tra soggetti esterni e condomini, ricevendo merci, corrispondenza, ma anche relazionandosi con altri operatori professionali. Il custode o il dipendente quindi può essere esposto al contatto con soggetti portatori di infezione. Va quindi ridefinita e comunicata la sua nuova attività ordinaria, le modalità di svolgimento, e soprattutto vanno fornite tutte le protezioni adeguate per i compiti assegnati.
1. Seguire accuratamente le indicazioni delle Autorità
Sanitarie fornite via televisione, internet, stampa, eccetera
2. Informare immediatamente l’Amministrazione in caso di
raffreddore o malessere o leggera febbre (e stare a casa: se la febbre supera i
37,5, chiamare il proprio medico di base)
3. Informare immediatamente l’Amministrazione in caso di
possibili contatti accidentali con persone che hanno contratto il virus o che
sono in quarantena conclamata
4. Evitare contatti fisici ravvicinati con i condòmini e ogni
genere di visitatore, mantenendo almeno (cautelativamente) due metri di
distanza
5. Utilizzare guanti in lattice monouso e, se possono farvi
sentire più tranquilli, mascherine, che saranno forniti dal condominio
6. Non fare entrare
nessuno in guardiola, salvo autorizzazioni dell'Amministrazione
7. Non entrare in casa di nessuno, salvo autorizzazioni
dell'Amministrazione
8. In assenza di guanti, lavare le mani spesso e
accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi, oppure utilizzare un
disinfettante per mani a base di alcool
9. Gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso
immediatamente dopo l'uso e lavare le mani
10. Rispettare rigidamente le norme di sicurezza nel
trattamento dei rifiuti (con utilizzo scrupoloso di tutti i dispositivi di
protezione necessari)
11. Se siete a conoscenza di persone influenzate, raffreddate o con difficoltà respiratorie, evitare il più possibile di entrare in contatto (e se non possibile, mantenere obbligatoriamente i due metri di distanza di rispetto)
12. È possibile ritirare buste e pacchi, ma con guanti in lattice o
lavarsi accuratamente le mani subito dopo, senza toccarsi il viso. Un custode
tornerà al lavoro dopo 4 settimane di malattia (non specificata), il suo medico
non rilascia alcun certificato: cosa devo fare io come amministratore per il
coronavirus? Non vi è documento che accerti il suo stato di salute (statuto
lavoratori). Si può fare un'autodichiarazione di non positività sulla falsariga
di quella del Ministero per poter circolare. Quali sono gli ulteriori obblighi
verso gli appaltatori di condominio? Richiedere di rispettare le indicazioni
delle Autorità sanitarie e dell’“Accordo condiviso” su sicurezza lavoro
sottoscritto da Governo e Organizzazioni Sindacali il 14.03.2020. Distanziamento
sociale: convivenza tra condomini e presenza di attività lavorative Le fonti
istituzionali raccomandano il distanziamento sociale, cioè il rispetto di una
distanza maggiore di 1 metro tra le persone, come una delle più incisive misure
di contenimento dell’epidemia. Se questo non risultasse possibile è richiesto
l’utilizzo di una mascherina. Consegna pacchi Le attività di consegna a
domicilio pacchi, farmaci, alimenti e altre tipologie di merci sono divenute
fondamentali, hanno generato un grande movimento di addetti alle consegne di
ogni tipo: portalettere, riders, drivers. I corrieri e i gestori hanno già
previsto modalità di consegna senza contatto con il destinatario, previa nota
informativa alla clientela, senza la firma di avvenuta consegna, escludendo il
pagamento con contante. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo
di mascherine e guanti. E’ consigliabile evitare l'ingresso degli addetti alla
consegna negli spazi comuni, così come il contatto diretto con il custode, con
il dipendente di condominio, o con il condomino destinatario. Può essere
individuata una "zona di scambio " in cui far lasciare le consegne o
per il ritiro. Comunque venga organizzata la consegna o il ritiro, è importante
che questo venga chiaramente comunicato con cartelli ben visibili in
corrispondenza di ingressi o citofoni, individuando soluzioni chiare nel caso
di tastiere "anonime" sui citofoni. Attività produttive, ambulatori
medici In presenza di attività dispensate dalla chiusura (es. panifici, generi
alimentari, studi medici), si può generare, un aumento dei frequentatori
condominiali, costituiti dai lavoratori abituali, ma anche dai fruitori
esterni. In queste situazioni è consigliabile per la tutela di tutti i
condomini una più frequente sanificazione periodica. Aziende di servizi che
intervengono per guasti o urgenze Per le Aziende che effettuano attività
urgenti di riparazione guasti o installazioni indifferibili nei condomini e/o
presso abitazioni occorre se possibile prendere contatti prima di effettuare
l'intervento per fornire informazioni circa il contesto operativo, concordare
l'accesso in sicurezza al condominio e/o presso abitazione dell'utente, avere
informazioni sulle misure aziendali predisposte per il contenimento
dell’epidemia, come l’uso di protezioni individuali, procedure di smaltimento
rifiuti. Gestione dei rifiuti Come gestire i rifiuti delle famiglie che
ospitano persone positive o in isolamento? i rifiuti non vanno differenziati,
cioè tutti i rifiuti plastica, vetro, carta, umido, metallo fazzoletti o i
rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno raccolti in un
unico sacchetto destinato alla raccolta indifferenziata. Il sacchetto va
insaccato in altri due o tre sacchetti resistenti, uno dentro l’altro, ben
richiusi con nastro adesivo o laccio di chiusura e depositato nel cassonetto
per la raccolta indifferenziata. Per richiudere i sacchetti vanno utilizzati
guanti monouso, che vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati. Si può
chiedere agli esterni che periodicamente hanno contatti con le persone in
isolamento di smaltire quotidianamente i rifiuti.
Indicazioni dall’IstitutoSuperiore di Sanità sulla gestione di rifiuti:
Come gestire i rifiuti urbani prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone e non soggiornano soggetti sottoposti alla quarantena obbligatoria? · Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora. · Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata. · Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata. · Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente. · Chiudi bene
Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici
FONTE Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita in collaborazione con Centro Studi ANACI Lombardia
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Emergenza coronavirus e parti comuni condominiali
giovedì 29 ottobre 2020
Superbonus 110%, pronto il sito Enea per le asseverazioni. Come fare
Via libera all’invio delle certificazioni tecniche per
l’ottenimento del Superbonus 110% per i lavori di riqualificazione edilizia.
Via libera all’invio delle certificazioni tecniche per
l’ottenimento del Superbonus
110% per i lavori di riqualificazione edilizia. La comunicazione
arriva dall’Enea che sul sito detrazionifiscali.enea.it ha
attivato, accanto a Bonus casa ed Ecobonus, la sezione dedicata alla
trasmissione delle asseverazioni e dei documenti tecnici per il superbonus,
come previsto dal Dl
Rilancio e da due decreti ministeriali di attuazione.
La nuova sezione è: Superbonus 110% – per il caricamento,
modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli
interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali Super Ecobonus (detrazione
del 110%).
Superbonus, l’invio delle asseverazioni
La compilazione dell’asseverazione può essere
effettuata direttamente sul sito, che consente anche di
allegare la documentazione prevista:
- copia
della polizza assicurativa;
- APE
ante intervento;
- APE
post intervento;
- computo
metrico dei lavori.
Decorrono dal 27 ottobre, data di messa online della nuova
funzione, i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi
ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo
portale Enea.
Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito
relativa ai lavori Superbonus 110%, c’è tempo invece fino al 16 marzo
2021, al fine di consentire alle imprese che lo avranno acquisito di
caricarlo sul loro cassetto fiscale e usufruire delle detrazioni.
Superbonus, istruzioni per le asseverazioni
Tramite il sito sarà possibile creare e protocollare due
tipologie di certificazioni di conformità obbligatorie:
- in
corso d’opera:
l’asseverazione può essere redatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei
lavori previsti nei casi in cui si opta per la cessione del credito e lo
sconto in fattura;
- a
conclusione dei lavori: parallelamente alla trasmissione
dell’asseverazione verranno create le schede descrittive dell’intervento e
generato il relativo codice CPID (Codice Personale Identificativo).
La certificazione deve essere redatta da un tecnico
abilitato munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per
il superbonus.
Superbonus e asseverazioni, come redigerle
Le regole per redigere ed inviare le asseverazioni sono
dettate dal DM Requisiti Tecnici e dal DM Asseverazioni. Il tecnico
deve asseverare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e il
rispetto dei costi massimi, utilizzando parametri diversi in base alla
tipologia degli interventi.
Per asseverare il rispetto dei costi massimi, il tecnico prende come
riferimento i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province
autonome o, in alternativa, i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi
informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
Civile. Se i prezzari non riportano le voci relative agli interventi, o parte
degli interventi da eseguire, il tecnico determina i nuovi prezzi in maniera
analitica.
Per gli interventi in cui l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti
tecnici può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o
assemblatori o installatori, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o
della spesa massima ammissibile è calcolato dal tecnico sulla base dei
massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti
nell’Allegato I del DM Requisiti Tecnici.
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giovedì 8 ottobre 2020
Decreti Ecobonus 110% in Gazzetta Ufficiale: le regole già in vigore
In vigore decreti MiSE su asseverazioni e requisiti
tecnici per interventi ammessi ad Ecobonus 110%: i dettagli nei testi in
Gazzetta Ufficiale.
Per l’Ecobonus
al 100% si entra nel vivo: i due decreti del ministero dello
Sviluppo Economico su asseverazioni e requisiti tecnici degli interventi
Ecobonus 110% sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre, dopo che i contenuti erano già
stati pubblicati sul portale dl ministero.
Decreto asseverazioni
Il decreto asseverazioni definisce i requisiti (contenuto e modalità di
trasmissione) della perizia tecnica necessaria per l’accesso all’Ecobonus 110%,
e stabilisce poi nel dettagli quali sono i tempi per il rilascio delle
asseverazioni (nel caso di fine lavori, entro 90 giorni dal termine degli
stessi), le regole per i controlli a campione da parte dell’Enea, la disciplina
delle sanzioni.
l’asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori,
oppure per ogni stato di avanzamento dei lavori, da un tecnico abilitato. Va
compilata on-line, sul portale informatico ENEA,
secondo i modelli allegati al decreto. L’Enea effettua un serie di controlli
automatici relativi a requisiti del beneficiario, corrispondenza degli
interventi effettuati con i dati tecnici, caratteristiche dell’edificio,
congruità dei costi, regolarità polizza di assicurazione allegata.
Requisiti tecnici
Il decreto sui requisiti tecnici contiene invece i dettagli sui lavori
agevolabili – tipologia e caratteristiche – e sulle spese ammesse, sui soggetti
ammessi all’agevolazione, sugli adempimenti. Di seguito alcuni esempi di lavori
agevolabili:
- interventi
di riqualificazione energetica globale: sono quelli previsti dal comma 344
della legge 296/2006, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità
immobiliari esistenti;
- interventi
sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti:
strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti),
sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, posa in opera di
schermature solari;
- installazione
di collettori solari: produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali;
- climatizzazione
invernale e produzione di acqua calda sanitaria: caldaie a condensazione,
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di
generatori d’aria calda a condensazione, pompe di calore ad alta
efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, scaldacqua a
pompa di calore, impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- installazione
e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di
building automation.
Tag: Bonus fiscali Decreti Legge Ecobonus Gazzetta Ufficiale Leggi
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