18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

sabato 12 settembre 2015

Il fisco non risponde dopo 220 giorni? Si può annullare la cartella

Novità in materia fiscale per quanti sono finiti nel mirino dell'Agenzia delle Entrate. Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente. Ciò è quanto stabilito da una innovativa sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha provveduto ad annullare una serie di cartelle esattoriali a carico di un imprenditore lombardo per centinaia di migliaia di euro affermando sostanzialmente l’esistenza del diritto all’annullamento del debito tributario per silenzio/assenso a seguito della mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza del contribuente (si veda sentenza  n.5667/40/15 depositata il 23/06/2015, presidente dott. Pier Camillo Davigo, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

Tutto ha origine da alcune disposizioni emanate con la Finanziaria del 2013 (legge n.228/2012); in pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario della riscossione, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza. Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l’articolo 1, comma 537, della legge n.228/2012 laddove prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente  ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”.

A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare l’ente competente – che potrebbe essere, ad esempio, l’Inps per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, etc… – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente (comma 539). Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … sono annullate di diritto…”.

Proprio in forza delle predette norme, i giudici di Milano non hanno potuto fare altro che constatare la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate di Milano e dunque accertare l’annullamento del debito tributario.
Nello specifico, infatti, i giudici dichiarano “Gli atti emessi dall’Ufficio risultano illegittimi per la mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente. Il contribuente, come evidenziato nel ricorso introduttivo, ha lamentato la mancata risposta dell’ente impositore alle due istanze presentate ai sensi dell’art. 1, commi 537 e seguenti della legge n.228/2012” (pagina 2 della sentenza). Ci si augura, dunque, che tale pronuncia possa contribuire a creare un nuovo clima di collaborazione tra Fisco e contribuente, soprattutto in virtù del fatto che l’inerzia del Fisco può creare gravi conseguenze alle casse dell’Erario.
FONTE http://www.affaritaliani.it/

martedì 8 settembre 2015

TASI abolizione e risparmi

Abolizione TASI in Italia anche senza il placet UE: Renzi conferma l'addio alla tassa dal 2016, mentre arrivano i calcoli sui risparmi

Nonostante la UE non approvi il progetto del Governo italiano di abolizione TASI sulle prime case (quelle non di lusso), ritenendola poco efficace in un’ottica di crescita, il premier Matteo Renzi tuttavia non cambia programmi e rimanda al mittente le dichiarazioni di scetticismo:
«Le tasse le abbassiamo da soli, non ce lo facciamo dire da Bruxelles cosa tagliare o no».
Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi, fa notare:
«Il Governo italiano presieduto da Matteo Renzi ha tutta l’autorevolezza e la credibilità in Europa per proseguire in piena autonomia il percorso riformatore e, quindi, anche le modalità con cui decidere la riforma del fisco e il taglio delle tasse che, è evidente a tutti, sono molto, anzi troppo, alte nel nostro Paese».
Così l’Esecutivo si prepara a predisporre entro il 20 settembre il Documento di Economia e Finanza (DEF) con la stima delle spese sulla base delle quali verrà poi costruita la prossimaLegge di Stabilità 2016, nella quale si prevede che venga inserita anche l’abolizione dellaTASI sulle prime case non di lusso.
Abolizione TASI: i risparmi
L’Ufficio studi della CGIA di Mestre valuta un risparmio medio per le famiglie italiane (che sono 19 milioni) di 204 euro. Per le abitazioni di categoria A2 le minori tasse saranno pari a 227 euro l’anno, per quelle A3 a 120 euro. Volendo ipotizzare anche l’abolizione TASI per quelle signorili o ville, il risparmio sarebbe di ben 1.830 euro, mentre per i castelli di 2.280 euro. Se il Governo abolisse anche l’IMU sugli immobili di lusso il risparmio sarebbe di circa 2.000 euro.
FONTE PMI:
                

giovedì 3 settembre 2015

Regolamento Edilizio: i titoli abilitativi per costruire o ristrutturare

Dopo 15 anni il Comune di Milano ha adottato il nuovo Regolamento Edilizio che definisce le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono avere gli immobili da costruire o ristrutturare, nonché i titoli abilitativi necessari per iniziare i lavori.
La costruzione o ristrutturazione di un immobile richiede il rispetto di requisiti tecnici che sono definiti localmente con ilRegolamento Edilizio. Dopo 15 anni il Comune di Milano ha adottato un nuovo Regolamento in vigore dal 26 novembre scorso, le cui disposizioni si applicano a tutti i titoli edilizi (permessi di costruire, DIA, SCIA, Comunicazioni di Inizio Lavori) seguenti a questa data. Le disposizioni del vecchio Regolamento edilizio del 1999, invece, continuano ad applicarsi alle varianti apportate ai titoli già validi ed efficaci, all’istruttoria e al successivo rilascio di titoli edilizi relativi a istanze protocollate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, nonché alle pratiche ricadenti nell’ambito di applicazione delle norme transitorie del PGT (Piano di Governo del Territorio). Ma quando occorre presentare la S.C.I.A., la D.I.A. e il Permesso di Costruire secondo quando disposto nel nuovo RE di Milano? Innanzitutto occorre precisare che nel nuovo Regolamento, il Comune meneghino ha fatto una distinzione tra interventi edilizi minori e interventi edilizi maggiori.
 Rientrano negli interventi edilizi minori:
§   manutenzione ordinaria;
§   manutenzione straordinaria;
§   restauro e risanamento conservativo;
§   demolizione, ove richiesta come intervento autonomo;
§   realizzazione dei parcheggi pertinenziali;
§   costruzione dei manufatti provvisori per lo sport;
§   interventi di rimozione dell’amianto;
§   interventi in materia energetica (ad esempio realizzazione impianto fotovoltaico o solare termico non connessi ad altre opere);
§   interventi in materia di verde.
Sono invece compresi negli interventi edilizi maggiori:
§  ristrutturazione edilizia;
§   sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione con la stessa superficie lorda complessiva del preesistente);
§   nuova costruzione;
§   ristrutturazione urbanistica.
Per realizzare questi interventi è necessario dotarsi di permessi specifici. Vediamo nei dettagli quali sono.
Innanzitutto si precisa che vi sono alcuni interventi edilizi liberi, che non necessitano di titoli abilitativi o preventive comunicazioni (art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001). L’attività edilizia libera comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.
Interventi edilizi minori
 Non necessitano di titolo abilitativo ma solo di una Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera (C.I.A.L.)all’amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. I lavori possono partire immediatamente e concludersi entro 3 anni dalla presentazione della C.I.A.L. corredata da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti. Nella C.I.A.L. vanno inoltre indicati i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori.
 Nel caso di opere di restauro/risanamento conservativo o interventi di manutenzione straordinaria che comportano rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali degli edifici, nonché contestuali modifiche di destinazioni d’uso con aggravio di dotazione di servizi o comunque non rientranti nell’attività edilizia libera, per eseguirle occorre presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), anche a mezzo posta con raccomandata e avviso di ricevimento. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni dalla data della presentazione e il soggetto interessato è tenuto a comunicare anche la data di ultimazione dei lavori.
Interventi edilizi maggiori
Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa superficie preesistente, o anche senza demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo è necessario presentare laDenuncia di Inizio Attività (D.I.A.). I lavori potranno essere intrapresi decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della Denuncia ed entro un anno dalla data di efficacia, a pena di decadenza della DIA stessa. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori, fatta salva diversa disposizione di Legge. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia, in quanto non è prevista dalla normativa la proroga alla DIA.

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia invece sono subordinati al rilascio del Permesso di Costruire. Come si specifica nel nuovo Regolamento Edilizio di Milano, i lavori possono iniziare dal giorno in cui viene rilasciato il Permesso da parte del Comune, anche per silenzio assenso, e comunque entro un anno da tale data. I lavori però devono concludersi entro tre anni dal rilascio o silenzio assenso.
fonte http://www.cosedicasa.com/regolamento-edilizio-i-titoli-abilitativi-per-costruire-o-ristrutturare-72623/

mercoledì 5 agosto 2015

La Voce Dei Senior: DEVE ANDARSENE!

Scritto dal Coordinamento Organizzato Condomini non Residenti

«L'Amministratore di Condominio , scoperto intrallazzatore deve andarsene»
[E' ormai opinione comune considerare l'amministratore di condominio quale intrallazzatore, corrotto e corruttore, furbastro, quando non anche ladro e approfittatore; in realtà, questa immagine negativa viene attribuita anche ai pochi AMMINISTRATORI ONESTI. leggi tutto... ]
Un fatto segnalato:«L'amministratore in gran fretta comunica che sono stati deliberati lavori per euro 50,000 ma non la messa in sicurezza del balcone.»

«Il Condomino dell'ANNALISA:  non mi resta che chiamare i pompieri.»



La Voce Dei Senior: DEVE ANDARSENE!: Scritto dal Coordinamento Organizzato Condomini non Residenti « L'Amministratore di Condominio , scoperto intrallazzatore deve andars...

venerdì 24 luglio 2015

Comune di Milano: applicazione della normativa in materia di abusivismo edilizio ne depotenzia l’efficacia e fa perdere risorse | Milano Radicale

« Il Sindaco e/o  gli uffici competenti del Comune non hanno  disposto il sequestro giudiziario degli immobili in tempo utile apponendo sigilli e cartelli visibili recanti gli estremi del provvedimento in particolare dei loft abusivi...PERCHE?»

La legge di conversione del famigerato decreto Sblocca Italia, approvata lo scorso mese di ottobre, ha introdotto delle modifiche alle norme del Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001) in base alle quali il responsabile di un abuso edilizio che non procede, entro il termine assegnato dal Comune, alla demolizione dell’abuso edilizio e alla rimessione in pristino dell’area e/o dell’immobile potrà essere punito con una sanzione pecuniaria, l’importo della quale va stabilito tra 2.000 e 20.000 euro.
Come ha spiegato l’Assessore De Cesaris, rispondendo a una mia interrogazione, la norma ha già trovato applicazione in 4 casi, e in tutti e 4 gli ordini di demolizione notificati ai proprietari, la sanzione pecuniaria – da applicarsi in caso di mancata ottemperanza all’ordine impartito – è stata quantificata nella misura di 4.000 euro. Alla richiesta di spiegazioni in merito al criterio adottato per arrivare in tutti e 4 casi alla stessa somma, l’Assessore De Cesaris ha risposto scrivendo che per la determinazione dell’importo, l’Amministrazione ha applicato l’art. 16 della legge 689/1991. L’articolo richiamato, rubricato “Pagamento in misura ridotta”, disciplina la modalità di calcolo delle somme dovute in caso di pagamento della sanzione prevista entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
Appare evidente che si tratti di un meccanismo del tutto incongruo, dal momento che la sanzione pecuniaria introdotta dal legislatore nel DPR 380/2001 punta a punire l’inottemperanza rispetto all’ordine di demolizione impartito. Per quale motivo, il responsabile che si sottrae all’obbligo di demolire un abuso edilizio dovrebbe pagare una sanzione pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione), così come è previsto per i cittadini che – entro 60 giorni dalla notifica di un’infrazione commessa – provvedono a pagare la multa prevista? Il numero relativamente modesto degli ordini di demolizione non giustifica un meccanismo di applicazione della norma che, da una parte, depotenzia l’effetto perseguito dal legislatore statale al momento dell’approvazione delle novità normative in materia di contrasto dell’abusivismo edilizio, e dall’altra riduce l’importo delle sanzioni da comminare ai responsabili di abusi edilizi.
Dall’Assessore De Cesaris mi sarei aspettato e continuo ad aspettare risposte più convincenti. Il numero relativamente modesto degli interventi edilizi abusivi, rispetto ai quali potranno applicarsi le sanzioni pecuniarie previste, e l’entità del fenomeno nel suo complesso – non grave e pervasivo come in altre parti del territorio italiano – non possono giustificare le modalità applicative della legislazione statale adottate dall’Amministrazione, che ne tradiscono lo spirito. Calcolare nel modo previsto le sanzioni -  equiparando i responsabili di abusi edilizi che non ottemperano all’ordine di demolizione al cittadino che prende una multa per divieto di sosta e paga entro 60 giorni – non è solo illogico, di per sé, è una scelta con delle conseguenze significative. Visto che le entrate rivenienti dall’applicazione di queste sanzioni hanno una destinazione vincolata, operando come ha scelto di fare l’Amministrazione si sceglie, anche, di rinunciare a una parte delle somme utilizzabili per operazioni di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive, e per l’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Sicuro che possiamo rinunciarci?
Marco Cappato
Comune di Milano: applicazione della normativa in materia di abusivismo edilizio ne depotenzia l’efficacia e fa perdere risorse | Milano Radicale

giovedì 23 luglio 2015

Milano. Sindaco Pisapia nomina il Professore Alessandro Balducci assessore all’Urbanistica


Milano, 22 luglio 2015. Il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha nominato il Professore del Politecnico Alessandro Balducci assessore all’Urbanistica e all’Agricoltura. Il neo assessore parteciperà già alla Giunta prevista per domani. 
“Il professor Balducci ha una grande competenza specifica nei settori che lo vedranno impegnato e sono lieto che abbia deciso di accettare la mia proposta -afferma il Sindaco- di mettersi al servizio della città. Non posso quindi che dargli il benvenuto nella nostra squadra e augurargli ‘buon lavoro’ convinto come sono che darà un grande contributo all’opera di cambiamento di Milano che abbiamo portato avanti in questi anni. Ringrazio poi ancora una volta Ada Lucia De Cesaris per l’importante opera che ha svolto per Milano”.
Milano. Sindaco Pisapia nomina il Professore Alessandro Balducci assessore all’Urbanistica

martedì 21 luglio 2015

Verso Comunali Milano 2016... | e-participation ed eventi a Milano e sua area metropolitana: cittadini e amministratori assieme per una citta' partecipata

Il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, auspica che Maurizio Lupi possa essere "nella rosa dei candidati" per la carica di sindaco di Milano nel 2016 perche' e' "una persona che stimo". Lo ha chiarito a margine dell'inaugurazione dell'Unicredit pavilion. "Dopodiche' - ha precisato - il punto principale e' decidere, e decidere in fretta. Si puo' fare tutto volendo, la cosa peggiore e' arrivare a ottobre e novembre e scegliere un candidato senza primarie. E' una sollecitazione che faccio a chi deve decidere e cioe' ai leader dei partiti. Quello che posso fare io e' sostenere il modello lombardo e il modello ligure, cioe' l'unione di tutto il centrodestra come precondizione indispensabile per vincere. Primo - ha sintetizzato - unione centrodestra, secondo nome in grado di vincere, terzo farlo presto, muoversi"
Verso Comunali Milano 2016... | e-participation ed eventi a Milano e sua area metropolitana: cittadini e amministratori assieme per una citta' partecipata