Dopo
15 anni il Comune di Milano ha adottato il nuovo Regolamento Edilizio che
definisce le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono avere gli
immobili da costruire o ristrutturare, nonché i titoli abilitativi necessari
per iniziare i lavori.
La
costruzione o ristrutturazione di un immobile richiede il rispetto di requisiti
tecnici che sono definiti localmente con ilRegolamento Edilizio.
Dopo 15 anni il Comune di Milano ha adottato un nuovo Regolamento in vigore dal
26 novembre scorso, le cui disposizioni si applicano a tutti i titoli edilizi
(permessi di costruire, DIA, SCIA, Comunicazioni di Inizio Lavori) seguenti a
questa data. Le disposizioni del vecchio Regolamento edilizio del 1999,
invece, continuano ad applicarsi alle varianti apportate ai titoli già validi
ed efficaci, all’istruttoria e al successivo rilascio di titoli edilizi
relativi a istanze protocollate prima dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni, nonché alle pratiche ricadenti nell’ambito di applicazione delle
norme transitorie del PGT (Piano di Governo del Territorio). Ma quando
occorre presentare la S.C.I.A., la D.I.A. e il Permesso di Costruire secondo quando
disposto nel nuovo RE di Milano? Innanzitutto occorre precisare che nel
nuovo Regolamento, il Comune meneghino ha fatto una distinzione tra interventi
edilizi minori e interventi edilizi maggiori.
Rientrano
negli interventi
edilizi minori:
§
manutenzione ordinaria;
§
manutenzione straordinaria;
§
restauro e risanamento conservativo;
§
demolizione, ove richiesta come
intervento autonomo;
§
realizzazione dei parcheggi
pertinenziali;
§
costruzione dei manufatti provvisori
per lo sport;
§
interventi di rimozione
dell’amianto;
§
interventi in materia energetica (ad
esempio realizzazione impianto fotovoltaico o solare termico non connessi ad
altre opere);
§
interventi in materia di verde.
Sono
invece compresi negli interventi
edilizi maggiori:
§
ristrutturazione edilizia;
§
sostituzione edilizia (demolizione e
ricostruzione con la stessa superficie lorda complessiva del preesistente);
§
nuova costruzione;
§
ristrutturazione urbanistica.
Per realizzare questi interventi è
necessario dotarsi di permessi specifici. Vediamo nei dettagli quali sono.
Innanzitutto
si precisa che vi sono alcuni interventi
edilizi liberi, che non necessitano di titoli
abilitativi o preventive comunicazioni (art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001).
L’attività edilizia libera comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e
quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell’edificio.
Interventi edilizi minori
Non
necessitano di titolo abilitativo ma solo di una Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera
(C.I.A.L.)all’amministrazione comunale gli
interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne
o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio. I lavori possono partire immediatamente e concludersi
entro 3 anni dalla presentazione della C.I.A.L. corredata da una relazione
tecnica a firma di un professionista abilitato, il quale assevera, sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici
approvati, ai regolamenti edilizi vigenti. Nella C.I.A.L. vanno inoltre
indicati i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare i
lavori.
Nel
caso di opere di restauro/risanamento conservativo o interventi di manutenzione
straordinaria che comportano rinnovi e/o sostituzione di parti strutturali
degli edifici, nonché contestuali modifiche di destinazioni d’uso con aggravio
di dotazione di servizi o comunque non rientranti nell’attività edilizia
libera, per eseguirle occorre presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività), anche a mezzo posta con raccomandata e
avviso di ricevimento. La segnalazione certificata di inizio attività è
sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni dalla data della
presentazione e il soggetto interessato è tenuto a comunicare anche la data di
ultimazione dei lavori.
Interventi edilizi maggiori
Nel
caso di nuova costruzione e ampliamento, ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione con la stessa superficie preesistente, o anche
senza demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo è
necessario presentare laDenuncia
di Inizio Attività (D.I.A.). I lavori potranno
essere intrapresi decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
Denuncia ed entro un anno dalla data di efficacia, a pena di decadenza della
DIA stessa. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dall’inizio dei
lavori, fatta salva diversa disposizione di Legge. La realizzazione della parte
di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia,
in quanto non è prevista dalla normativa la proroga alla DIA.
Gli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia invece sono subordinati al
rilascio del Permesso
di Costruire. Come si specifica nel nuovo Regolamento
Edilizio di Milano, i lavori possono iniziare dal giorno in cui viene
rilasciato il Permesso da parte del Comune, anche per silenzio assenso, e
comunque entro un anno da tale data. I lavori però devono concludersi entro tre
anni dal rilascio o silenzio assenso.
fonte http://www.cosedicasa.com/regolamento-edilizio-i-titoli-abilitativi-per-costruire-o-ristrutturare-72623/
fonte http://www.cosedicasa.com/regolamento-edilizio-i-titoli-abilitativi-per-costruire-o-ristrutturare-72623/
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.