Condominio: le spese
per il servizio di pulizia delle parti comuni e per l’illuminazione
dell’ingresso e delle scale si dividono secondo millesimi o in base all’altezza
dell’appartamento?
Nel tuo condominio è
arrivato il momento di approvare il bilancio consuntivo da cui dipenderà anche
la ripartizione delle spese tra i vari proprietari. Gli esborsi più rilevanti
presentati dall’amministratore riguardano la ditta di pulizie e la luce per le
parti comuni del condominio ossia scale e androne d’ingresso. Subito si pone il
problema di come vadano divisi tali importi. A detta di alcuni sarà necessario
procedere secondo millesimi di proprietà: per cui a pagare di più saranno i
proprietari di appartamenti più grandi. A detta di altri, invece, ci si deve
basare, come per le spese dell’ascensore, sull’altezza del piano ove si trova
l’unità abitativa dei condomini: il che significa che le spese principali
ricadranno su chi vive in alto al palazzo mentre gli inquilini dei locali al
piano terra o ai primi piani avranno una quota minima. Il dubbio è stato
risolto da una recente ordinanza della Cassazione [1] la quale
ha chiarito come si dividono le spese condominiali per luce e pulizia
delle scale.
Chi partecipa alle spese per
illuminazione e pulizia?
Prima però di affrontare
questo problema, dobbiamo fare una premessa che spesso induce in errore i
condomini e genera liti. I proprietari di magazzini e negozi che hanno un
proprio accesso diretto agli immobili, per il tramite del marciapiede e della
strada, e che quindi non accedono mai all’androne dell’edificio e non
utilizzano l’ascensore, non accendono le luci delle scale e non sporcano le
parti comuni devono partecipare a tali spese?
L’androne e le scale, così
come il tetto, sono parti comuni dell’edificio, cui devono partecipare tutti i
condomini, ivi compresi i proprietari dei locali “frontestrada” con un proprio
ingresso. Del resto, l’androne del portone non viene utilizzato solo ed esclusivamente
come “passaggio obbligato” all’interno del palazzo; in esso, di norma, vengono
posizionati una serie di servizi dell’intero condominio quali, per esempio, il
contatore dell’acqua che alimenta l’intero fabbricato (spesso anche i locali a
piano terra), i contatori dell’energia elettrica di tutte le unità immobiliari
(a volte anche dei locali a piano terra), le cassette delle lettere, la
guardiola del portiere, la bacheca condominiale, ecc. Senza contare il fatto
che se la terrazza condominiale, anche i proprietari dei negozi hanno il
diritto di accedervi e di utilizzarla (e, se non lo fanno, è solo per una loro
scelta). In tale ipotesi, quindi, si varranno delle scale o dell’ascensore.
Pertanto, essendo androne,
scale e ascensore beni comuni dell’intero condomino, i titolari dei locali a
piano terra non potranno essere esclusi dalla partecipazione alle relative
spese di pulizia e illuminazione.
L’unica eccezione potrebbe
scattare se l’atto di acquisto prevede diversamente, escludendo i proprietari dei
magazzini al piano terra dalla partecipazione ad alcune categorie di spesa.
Come si dividono le spese
per luce e pulizia scale in condominio?
Una volta chiarito chi deve
partecipare alle spese per luce e pulizia delle scale, vediamo
invece come si dividono. A riguardo la Cassazione ha detto
l’assemblea non ha un potere discrezionale nel riparto dei contributi: non può
quindi stabilire un riparto delle spese in base ai millesimi di proprietà in
deroga a quanto previsto dal codice civile. Dunque sia per la pulizia delle
scale che per la relativa bolletta della luce delle parti comuni la divisione
tra i condomini deve avvenire in base al criterio dell’altezza dal
suolo di ciascun piano.
Chi abita in cima
all’edificio gode di tutta l’illuminazione, chi vive più in basso no
È appunto questo il
principio sancito dalla Cassazione nell’ordinanza in commento. Ogni delibera
dell’assemblea di condominio che disponga un diverso criterio di distribuzione
di tali spese è nulla a meno che non sia presa all’unanimità. Solo infatti il
consenso di tutti i condomini dell’edificio può prevedere un diverso criterio
di riparto.
Come noto, afferma la
Cassazione, «la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va
effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di
ciascun piano o porzione di piano cui esse servono e ai fini di tale
ripartizione resta ininfluente la destinazione in atto delle singole unità
immobiliari». Allo stesso modo tale interpretazione vale, in via analogica,
anche per la ripartizione delle spese per l’illuminazione delle scale perché
anche tali esborsi riguardano un servizio del quale i condomini godono «in
misura maggiore o minore a seconda dell’altezza di piano, visto che il
proprietario dell’ultimo piano utilizza l’illuminazione di tutta la tromba
delle scale, mentre il proprietario del primo piano utilizza solo
l’illuminazione della prima rampa».
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