18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

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lunedì 6 febbraio 2017

Ritenute del condominio 2017

Ritenuta del 4% da versare al superamento di 500 euro: i chiarimenti di Telefisco sulla soglia e sulle modalità di versamento


Il condominio, deve operare una ritenuta d'acconto del 4% come acconto per l'imposta dovuta sui corrispettivi per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere/servizi effettuate nell'esercizio di impresa. Come sempre, la ritenuta deve essere versata con F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Tuttavia, la legge di stabilità 2017 ha previsto una "semplificazione" in base alla quale la ritenuta non va versata se l'importo da versare per uno specifico condominio è inferiore a 500 euro, nel qual caso i versamenti dovranno essere effettuati:
  • entro il 30 giugno
  • entro il 20 dicembre
Le ritenute Irpef effettuate dal condominio come sostituto d'imposta sono state oggetto di chiarimento a Telefisco 2017, dove è stata specificato:
  •  per calcolare la soglia di 500 euro, si devono sommare mese dopo mese le ritenute  evanno versate il 16 del mese successivo a quello in cui la soglia viene superata.
  •  le nuove tempistiche di versamento non sono tassative, infatti il condominio può continuare a effettuare il pagamento delle ritenute con le scadenze previgenti anche se di importo inferiore a 500 euro. L'assenza di sanzioni in questo caso è stata chiarita a Telefisco.
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2 commenti:

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  2. Comunicazione amministratori di condominio 2017:modifiche in vista
    A 9 giorni dalla scadenza arrivano chiarimenti sulla comunicazione degli amministratori di condominio

    Entro il 28 febbraio 2017 gli amministratori di condominio devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati dei condòmini cui spetta la detrazione per i lavori di recupero o risparmio energetico effettuati sulle parti comuni. Il Presidente di Confedilizia che recentemente aveva chiesto l'annullamento di tale comunicazione, si è incontrato con il viceministro dell'Economia Luigi Casero, per snellire le «specifiche tecniche» di questo nuovo adempimento, eliminando le richieste più assurde.
    Una di queste è la corretta indicazione di colui che ha diritto alla detrazione, in quanto per l'Agenzia vale il principio "detrae chi ha pagato". In particolare, l'articolo 1 del provvedimento dell’Agenzia del 27 gennaio 2017 dispone: «(...) gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento,le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare». Inoltre, nella sezione «Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa» si è introdotto – attraverso il campo «Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa» – il riferimento ad altri soggetti (quali i locatari, i comodatari, i familiari conviventi ,eccetera), chiedendo di indicare il relativo codice fiscale.
    Prima di questa comunicazione, l’amministratore di condominio, forniva ai singoli condòmini la quota spettante e pagata, era poi loro cura suddividere l'importo correttamente nelle dichiarazioni dei redditi nei casi di inquilini, conviventi, comodatari, ecc. Mentre ora, qualora l'amministratore non comunicasse correttamente i dati, incorrerebbe in una sanzione pari a 100 euro. Uno degli obiettivi di Confedilizia, sostenuta anche dal viceministro Casero, è pertanto la richiesta all'Agenzia delle Entrate di poter indicare solo i singoli condomini senza entrare nel dettaglio di chi effettivamente ha sostenuto la spesa

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