18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

mercoledì 30 novembre 2016

Milano, obbligo collaudo statico per gli edifici più vetusti: ecco come si fa

Il Comune è il primo in Italia a introdurre elementi innovativi


Linee guida chiare, corrette e univoche per verificare l'idoneità statica degli edifici costruiti da più di 50 anni. Sono quelle definite oggi dall'amministrazione comunale di Milano in collaborazione con l'ordine degli ingegneri milanesi per cristallizzare le indicazioni operative utili per la compilazione della dichiarazione del cis-certificato di idoneità statica dei fabbricati più datati, resa obbligatoria dal nuovo Regolamento edilizio. Il Comune di Milano, dunque, è il primo in Italia a introdurre elementi innovativi riguardo l’obbligo di manutenzione degli edifici.
"Milano - spiega Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati - è la prima città d’Italia ad introdurre, con queste linee guida, l’obbligo di certificazione di idoneità statica per gli edifici più vecchi"; un provvedimento che la pone "all’avanguardia sulla strada della riqualificazione urbana e della sicurezza".
Su questo tema, aggiunge Realacci, "la possibilità di detrarre fiscalmente le spese della certificazione statica per gli edifici sarebbe uno strumento che andrebbe a rafforzare l’impatto e i risultati dell’ecobonus e del sismabonus". Un’ulteriore leva anche per "una nuova edilizia che, abbandonando il consumo di suolo, punta sulla qualità, l’innovazione e la rigenerazione urbana, a partire dall’efficienza energetica e dalla messa in sicurezza". Inoltre "si darebbe anche maggiore forza al progetto di Casa Italia che è strategico per il Paese e per il rilancio della nostra economia".
L'articolo 11.6 del documento entrato in vigore il 26.11.2014 stabilisce che tutti gli edifici ultimati da più di 50 anni, o che raggiungeranno i 50 anni nei prossimi tre anni, non in possesso di certificato di collaudo dovranno essere sottoposti a verifica e rilascio del cis entro il 2019. La stessa cosa dovranno fare, entro il 2024, i fabbricati collaudati da più di 50 anni (o che avranno raggiunto i 50 anni entro tale scadenza).
Si tratta, sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran, di "una misura molto importante, volta a preservare il patrimonio edilizio esistente e quindi a garantire l’agibilità e la sicurezza degli stessi". Attraverso la preziosa collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Milano "abbiamo ora stabilito con maggior precisione le modalità con cui i certificati di idoneità statica dovranno essere compilati, quali controlli sulle strutture sono richiesti e in quali situazioni occorre procedere con misure correttive". In questo modo "agevoliamo il lavoro operativo dei tecnici abilitati alle verifiche e stabiliamo criteri univoci per tutti i certificati".
Le linee guida definiscono due livelli di indagine. Il primo si basa su un’analisi qualitativa del fabbricato e in caso risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza può dare luogo all’emissione del cis. Il secondo livello, da effettuare solo nel caso in cui il primo non sia risultato esauriente, si basa su indagini sperimentali e o analitiche che consentano, ove necessario, di definire opportune opere di rinforzo.
Si stima che saranno circa 26mila gli edifici privati che dovranno essere sottoposti alle verifiche per il rilascio del certificato di idoneità statica, circa mille quelli comunali. Oltre a essere allegato al fascicolo del fabbricato, come indicato all’articolo 47 del Regolamento edilizio e all’atto di vendita in caso di compravendita, il cis verrà depositato presso l’ordine degli ingegneri della Città metropolitana di Milano ai fini dell’attività di monitoraggio e di analisi statistiche del patrimonio costruito.


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Tutte le attività soggette a SCIA


 

In Gazzetta Ufficiale il decreto che individua tutte le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)


Individuate ufficialmente le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di autorizzazione. Se prevista anche in materia di pubblica sicurezza, la S.C.I.A. produce gli effetti della relativa autorizzazione ai sensi del R.D. n. 773/1931. E’ stato infatti vì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277/2016 il D.Lgs. n. 222/2016 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Le regione e gli enti locali dovranno adeguarsi al tali disposizioni entro il 30 giugno 2017.


Ad essere disciplinati sono in particolare i procedimenti amministrativi nei seguenti settori:

  • commercio;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • strutture ricettive e stabilimenti balneari;
  • attività di spettacolo o intrattenimento;
  • sale giochi;
  • autorimesse;
  • distributori di carburante;officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie e gommisti);
  • acconciatori e
  • panifici;
  • tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
  • autoscuole;
  • scuole nautiche;
  • centri di revisione di veicoli a motore;
  • facchinaggio;
  • allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo;
  • impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  • asili nido;
  • agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari.
    Nella tabella A del decreto legislativo vengono indicati i regimi amministrativi coinvolti:
    , quando è prevista la Comunicazione quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del1 990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, Io svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico;

  • se è prevista la SCIA, si applica l’art.19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente;
  • se viene indicata la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere
    all’interessato dì conformarla alla normativa vigente;
  • se viene indicata la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’ acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato;
  • se viene prevista l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
    In ogni caso le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito e informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica. In più la SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ave espressamente previsto dalla normativa vigente.
    La “Sezione II – Attività edilizia” fornisce poi una lista completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un’apposita legenda.
Noemi Ricci - 29 novembre 2016

lunedì 10 ottobre 2016

Condominio: nuovi obblighi e ripartizione costi

Nuove regole in tema di efficienza energetica per immobili dotati di impianto di riscaldamento centralizzato: normativa e applicazione.

Recentemente l’ENEA ha diffuso un vademecum per aiutare imprese e cittadini a migliorare l’efficienza energetica degli impianti termici, risparmiando sulle spese di raffrescamento e riscaldamento. Tra i consigli quello di utilizzare le valvole termostatiche, apparecchiature applicate su ciascun termosifone che aprono o chiudono la circolazione dell’acqua calda per mantenere costante la temperatura impostata aiutando così ad evitare sprechi.


Normativa e scadenze

In merito si ricorda che a partire dal 31 dicembre 2016 diventerà obbligatorio installare valvole termostatiche e contabilizzatori di calore in tutti gli immobili dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, per contenere i consumi adeguandosi alle nuove regole imposte dalla normativa, il Dlgs 141/2016 contenente “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”. L’obiettivo della norma è di ottenere un sensibile risparmio energetico nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.


È in particolare l’articolo 9 del Decreto a prevedere l’obbligo di installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi. Obbligo che vige nei casi di teleriscaldamento o teleraffreddamento, o impianti centralizzati, tipicamente presenti nei condomini.


Sotto contatori


Ogni immobile dovrà inoltre istallare un sotto-contatore per misurare il consumo energetico della propria unità immobiliare. La norma precisa che eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.


Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile utilizzare dei sotto-contatori, i proprietari delle singole unità immobiliari dovranno avere cura di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante all’interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi non risulti efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.




Suddivisione delle spese


La norma prevede che, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo sia suddiviso in base agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto secondo quanto previsto dalla norma UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.


Nel caso in cui tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.


È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.


Sanzioni


L’articolo 16 del Decreto riporta poi le sanzioni che vanno da 500 euro a 2.500 euro per unità immobiliare nel caso in cui non si provveda ad installare tali sistemi entro la data prefissata.

giovedì 8 settembre 2016

Nanotecnologie e Materiali funzionali in Edilizia

RICEVIAMO E VOLENTIERI DIFFONDIAMO


                                                              Sabato 8 ottobre 2016 

lunedì 8 agosto 2016

Se passate da quelle parti, fate attenzione!

<A Lido Adriano un'aiuola è diventata una trappola>


Ieri sera a Lido Adriano, lungo viale Virgilio, mio papà è caduto a terra dopo essere inciampato in un'aiuola. Ha riportato diverse ferite ed escoriazioni, soprattutto al volto, tanto che è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. L'aiuola in questione, come si vede dalla foto, non può più essere definita tale, in quanto il suo stato di incuria e semi distruzione l'ha trasformata in una trappola. 

Il cordolo a protezione dell'erba - formato da una rete metallica e da alcuni bordi in ferro - è letteralmente "sdraiato per terra", situazione che crea pericolosi scalini senza per questo più impedire di finire nel tratto erboso. Di sera, e con tante persone che affollano il viale - soprattutto nel giorno di mercato come era ieri  , è impossibile vedere l'ostacolo.

Stiamo verificando chi è il responsabile dell'incuria ma intanto, se passate da quelle parti, fate attenzione!

Fonte www.ravennanotizie.it/

venerdì 5 agosto 2016

MILANO MUNICIPIO 3 - Commissione Territorio e Affari Istituzionali

Presidente: Monzio Compagnoni Dario  Partito Democratico

Vice Presidente: Monti Cesare - Partito Democratico

Componenti:
Giuliani Alessia  Partito Democratico
Curci Vito  - Partito Democratico
Borgese Valeria - Partito Democratico
Cruz Zamy Renzo - Partito Democratico
Rossi Filippo - Partito Democratico 
Zelasco Simona -  Beppe Sala Sindaco Noi Milano
Merlo Federica -  Beppe Sala Sindaco Noi Milano​
Mariani Gabriele - Sinistra per Milano
Cutaia Filippo - Forza Italia
Di Vittorio Marco - Forza Italia
Cosenza Rita - Lega Nord
Boari Gianluca - Lega Nord
Viola Vincenzo - Fratelli D'Italia 
Natale Nicola - Milano Popolare 
Migliarese Piero - Io Corro per Milano
Riccitelli Pierluigi - Movimento 5 stelle 

Commissione Territorio e Affari Istituzionali

lunedì 25 luglio 2016

SCIA 2: titoli edilizi caso per caso

Come individuare il titolo edilizio corretto per ogni intervento a fronte del nuovo decreto SCIA 2 che fornisce tabelle caso per caso

Con l’approvazione del decreto SCIA 2, che attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), diventa più facile individuare il titolo abilitativo per ogni intervento edilizio. Apportando alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il decreto chiarisce quali lavori possono essere realizzati in regime di edilizia libera, senza rischio di cadere nell’abusivismo edilizio e di iniziare lunghi e costosi contenziosi, e quali invece richiedono necessariamente la SCIA.
Decreto SCIA 2
In particolare il decreto SCIA 2:
·         provvede alla mappatura completa, con una tabella riassuntiva, dei procedimenti edilizi, in corrispondenza dei quali vengono indicate le procedure burocratiche da seguire;
·         individua con precisione le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Vengono inoltre riassunti gli adempimenti successivi all’intervento edilizio e la nuova disciplina sulla Segnalazione certificata di agibilità.
Edilizia libera
La nuova normativa abroga CIL(Comunicazione di inizio lavori), facendo rientrare nell’edilizia libera tutti gli interventi per cui era prevista, e la DIA (Denuncia di Inizio Attività), sostituita già dal 2010 dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), lasciando però in vigore la Super Dia, alternativa al permesso di costruire. D’ora in poi la SCIA prende il posto della DIA al 100%, quindi avremo la SCIA alternativa al permesso di costruire.
A seguito dell’eliminazione della CIL, tra le attività di edilizia libera, c’è per esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se può esser necessaria la CILA se si installano ascensori esterni), l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori dei centri storici, opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni, le pavimentazioni esterne, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi con SCIA
Serve invece la SCIA in caso di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici, restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici, ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. La SCIA è inoltre necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria “pesante” che vedano coinvolte le strutture, contemplino la modifica di prospetti e volumi e quando, in zona A, contempla mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Permesso di costruire
Il permesso di costruire dovrà d’ora in poi essere richiesto per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, i ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, interventi effettuati nei centri storici che implichino una modifica della destinazione d’uso, interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
SCIA alternativa al permesso di costruire
La SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Super DIA), occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Interventi con CILA
Vengono ampliate le competenze della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), necessaria per tutti gli interventi non rientranti tra le attività di edilizia libera, né tra quelli soggetti a permesso di costruire e SCIA. La CILA può essere inviata anche online allegando gli elaborati progettuali e una relazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa antisismica, a quella sul rendimento energetico in edilizia. La comunicazione deve dichiarare che i lavori non interessano parti strutturali dell’edificio e contenere i dati identificativi dell’impresa che effettua gli interventi. La CILA va infatti utilizzata in caso di manutenzione straordinaria “leggera”, ovvero per gli interventi che non riguardano la struttura. Si potrà usare la CILA, inoltre, per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire.
Segnalazione certificata di agibilità
La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità. A livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.
Fonte: Dlgs SCIA 2.


SCIA 2: titoli edilizi caso per caso

Come individuare il titolo edilizio corretto per ogni intervento a fronte del nuovo decreto SCIA 2 che fornisce tabelle caso per caso

Con l’approvazione del decreto SCIA 2, che attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), diventa più facile individuare il titolo abilitativo per ogni intervento edilizio. Apportando alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il decreto chiarisce quali lavori possono essere realizzati in regime di edilizia libera, senza rischio di cadere nell’abusivismo edilizio e di iniziare lunghi e costosi contenziosi, e quali invece richiedono necessariamente la SCIA.
Decreto SCIA 2
In particolare il decreto SCIA 2:
·         provvede alla mappatura completa, con una tabella riassuntiva, dei procedimenti edilizi, in corrispondenza dei quali vengono indicate le procedure burocratiche da seguire;
·         individua con precisione le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Vengono inoltre riassunti gli adempimenti successivi all’intervento edilizio e la nuova disciplina sulla Segnalazione certificata di agibilità.
Edilizia libera
La nuova normativa abroga CIL(Comunicazione di inizio lavori), facendo rientrare nell’edilizia libera tutti gli interventi per cui era prevista, e la DIA (Denuncia di Inizio Attività), sostituita già dal 2010 dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), lasciando però in vigore la Super Dia, alternativa al permesso di costruire. D’ora in poi la SCIA prende il posto della DIA al 100%, quindi avremo la SCIA alternativa al permesso di costruire.
A seguito dell’eliminazione della CIL, tra le attività di edilizia libera, c’è per esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se può esser necessaria la CILA se si installano ascensori esterni), l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori dei centri storici, opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni, le pavimentazioni esterne, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi con SCIA
Serve invece la SCIA in caso di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici, restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici, ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. La SCIA è inoltre necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria “pesante” che vedano coinvolte le strutture, contemplino la modifica di prospetti e volumi e quando, in zona A, contempla mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Permesso di costruire
Il permesso di costruire dovrà d’ora in poi essere richiesto per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, i ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, interventi effettuati nei centri storici che implichino una modifica della destinazione d’uso, interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
SCIA alternativa al permesso di costruire
La SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Super DIA), occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Interventi con CILA
Vengono ampliate le competenze della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), necessaria per tutti gli interventi non rientranti tra le attività di edilizia libera, né tra quelli soggetti a permesso di costruire e SCIA. La CILA può essere inviata anche online allegando gli elaborati progettuali e una relazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa antisismica, a quella sul rendimento energetico in edilizia. La comunicazione deve dichiarare che i lavori non interessano parti strutturali dell’edificio e contenere i dati identificativi dell’impresa che effettua gli interventi. La CILA va infatti utilizzata in caso di manutenzione straordinaria “leggera”, ovvero per gli interventi che non riguardano la struttura. Si potrà usare la CILA, inoltre, per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire.
Segnalazione certificata di agibilità
La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità. A livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.
Fonte: Dlgs SCIA 2.


giovedì 14 luglio 2016

Concessioni spiagge, Corte Ue boccia il rinnovo automatico. Governo costretto a soluzione-ponte

Concessioni spiagge, Corte Ue boccia il rinnovo automatico. Governo costretto a soluzione-ponte

Attesa dagli operatori del settore, la decisione mette fine al regime dei rinnovi automatici, giudicato in contrasto con il diritto comunitario: le spiagge dovranno andare a gara d'asta. In attesa di un riordino del settore, nel dl enti locali dovrebbe essere inserita una proroga

lunedì 11 luglio 2016

Mansarda in vendita a Ravenna in zona Lido Adriano.


V  E  N  D  E  S  I
MANSARDA 
85 mq
CON ASCENSORE
ARREDATA
 LIDO ADRIANO Ravenna (Zona Scuola Elementare)
PER INFORMAZIONI Tel. 3883642614 
Lunedì-Giovedì

dalle 16,00 alle ore 18,00


ECCO ALCUNI SCATTI DELLA MANSARDA

clicca sull' immagine per ingrandire la foto








domenica 19 giugno 2016

Guida Fare Casa: credito e agevolazioni fiscali


Garanzie sul mutuo, leasing immobiliare, agevolazioni per acquisto e ristrutturazione immobili, bonus mobili, prestito ipotecario: Guida "Fare Casa" del Mef.



Tutte le agevolazioni per l’acquisto o affitto di immobili previste dalle più recenti normative sono riassunte e analizzate nella Guida “Fare Casa”, presentata  dal Ministero dell’Economia per fare il punto su tutti gli strumenti attivabili e sul loro impatto. 


Agevolazioni fiscali

La Legge di Stabilità ha prorogato Bonus Energia, Ristrutturazioni e Mobili fino al 31 dicembre 2016. In particolare:

detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari, parti comuni dei condomini, immobili strumentali. Dal 2017 l’agevolazione sarà sostituita da quella sulle ristrutturazione edilizie (al 36%).

  • bonus ristrutturazioni, strutturale al 36%, per il 2016 al 50%, con tetto di 96mila euro di spese per unità immobiliare.
  • bonus mobili al 50% fino a un tetto di 10mila euro, per acquisto arredi ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
    La Legge di Stabilità ha introdotto un secondo bonus mobili al 50%, destinato invece alle giovani coppie che acquistano casa: destinato a coniugi o conviventi da almeno tre anni, con la legge Cirinnà, nell’attesa dei chiarimenti ministeriali se ne può prevedere l’estensione automatica alle unioni civili. In tutti i casi almeno uno dei due partner non deve avere superato i 35 anni, l’immobile deve essere acquistato nel 2015 o 2016, deve essere la prima casa. Il bonus è una detrazione IRPEF al 50%, con tetto a 16mila euro, per l’acquisto dei mobili per la nuova casa
    Infine, per chi affitta immobili ad uso abitativo c’è la cedolare secca, imposta sostitutiva del 21% sul canone di locazione, ridotta al 10% per i contratti a canone concordato nei comuni con carenza abitative o ad alta tensione abitativa.
    Mutuo prima casa
    C’è la possibilità di sospendere le rate del mutuo fino a 18 mesi per contribuenti con ISEE fino a 30mila euro. Il mutuo non deve essere superiore a 250mila euro. Deve intervenire una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta al decesso di uno dei titolari, infortunio o handicap, predita del lavoro. L’intervento è garantito dal Fondo di solidarietà per i mutui acquisto prima casa del MEF. C’è anche un secondo strumento attivabile per sospendere le rate del mutuo, in questo caso per 12 mesi, ovvero l’accordo per il credito ABI – associazioni consumatori, intervento anch’esso destinato a casi di sospensione del lavoro o riduzione temporanea orario lavorativo.
    mutui
    Un’altra misura è costituita dalla garanzia pari al 50% del mutuo per acquisto o ristrutturazione prima casa, fino a 250mila euro. Tassi agevolati per under 35, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP (istituto autonomo case popolari).
    mutui
    Leasing immobiliare
    Novità introdotta dalla manovra 2016, consente a giovani under 35 oppure, se di età superiore, con reddito fino a 55mila euro, che stipulano contratti di leasing per la prima casa, che non abbiano già un appartamento di proprietà. E’ un contratto di leasing, che quindi prevede il pagamento di un canone per un periodo concordato, al termine del quale l’inquilino può riscattare l’immobile, sempre applicando un prezzo originariamente pattuito. La norma prevede anche agevolazioni fiscali. Per i giovani fino a 35 anni l’agevolazione prevede detraibilità 19% canone di leasing, fino a 8mila euro annui, detraibilità al 19% del prezzo del riscatto, fino a 20mila euro. Per gli altri destinatari, la detraibilità al 19% si applica a un tetto massimo di 4mila euro, e quella sul prezzo del riscatto a un limite di 10mila euro.
    Prestito ipotecario
    I proprietari di immobili con almeno 60 anni possono ricorrere al Prestito Ipotecario Vitalizio, che consiste nella conversione di parte dell’immobile in un prestito ipotecario. In caso di decesso del mututatario, gli eredi possono estinguere il debito residuo, cancellando quindi l’ipoteca sull’immobile, vendere l’immobile, lasciare che lo venda la banca mutuataria (con diritto ad incassare la differenza e tutela se il prezzo è inferiore al debito, caso in cui la banca non può chiedere nulla all’erede). La domanda va presentata alla banca.
    Polizze sui prestiti
    C’è un accordo del 2013 fra ABI (banche), Assofin (intermediari finanziari) e associazioni dei consumatori per promuovere la diffusione di polizze assicurative, vita o danni, che proteggono da eventi che riducono la capacità di rimborsare il mutuo.
    Fonte: Mef
  • Barbara Weisz - 10 giugno 2016