Nuove regole in tema di efficienza energetica per immobili dotati di impianto di riscaldamento centralizzato: normativa e applicazione.
Recentemente l’ENEA ha
diffuso un vademecum per aiutare imprese e cittadini a migliorare l’efficienza
energetica degli impianti termici, risparmiando sulle spese di
raffrescamento e riscaldamento. Tra i consigli quello di utilizzare le valvole
termostatiche, apparecchiature applicate su ciascun termosifone che aprono
o chiudono la circolazione dell’acqua calda per mantenere costante la
temperatura impostata aiutando così ad evitare sprechi.
Normativa e scadenze
In merito si ricorda
che a partire dal 31 dicembre 2016 diventerà obbligatorio installare valvole
termostatiche e contabilizzatori di calore in tutti gli immobili
dotati di impianto di riscaldamento centralizzato, per contenere i
consumi adeguandosi alle nuove regole imposte dalla normativa, il Dlgs 141/2016
contenente “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE”. L’obiettivo della norma è di ottenere un sensibile risparmio
energetico nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31
dicembre 2020.
È in particolare
l’articolo 9 del Decreto a prevedere l’obbligo di installazione di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla
rete o del punto di fornitura dell’edificio e la suddivisione delle spese in base
ai consumi effettivi. Obbligo che vige nei casi di teleriscaldamento o
teleraffreddamento, o impianti centralizzati, tipicamente presenti nei
condomini.
Sotto contatori
Ogni immobile dovrà
inoltre istallare un sotto-contatore per misurare il consumo energetico
della propria unità immobiliare. La norma precisa che eventuali casi di
impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di
contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto
ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita
relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Tuttavia, nel caso in
cui non sia possibile utilizzare dei sotto-contatori, i proprietari delle
singole unità immobiliari dovranno avere cura di installare sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per
quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante
all’interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalle norme
tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi non risulti
efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella
norma UNI EN 15459.
Suddivisione delle spese
La norma prevede che,
per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per
il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree
comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se
prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo sia suddiviso in base
agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi
generali per la manutenzione dell’impianto secondo quanto previsto dalla norma
UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.
Nel caso in cui tale
norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita
relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro
quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio
polifunzionale superiori al 50%, è possibile suddividere l’importo complessivo
tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi
prelievi volontari di energia termica.
È fatta salva la
possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei
dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base
ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente
lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla
data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto
all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già
provveduto alla relativa suddivisione delle spese.
Sanzioni
L’articolo 16 del
Decreto riporta poi le sanzioni che vanno da 500 euro a 2.500 euro per
unità immobiliare nel caso in cui non si provveda ad installare tali sistemi
entro la data prefissata.
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