Torna la mediazione obbligatoria in condominio. Lo prevede la legge di riforma e il "Decreto del fare" ha riscritto le norme che lo scorso anno avevano portato la Corte costituzionale a bocciare il testo delle norme. Se dal 24 ottobre 2012 la mediazione in condominio era solo un optional, ora il ricorso agli organismi di conciliazione torna ad essere obbligatorio, altrimenti non è possibile avviare una causa. Ovviamente l'obbiettivo delle disposizioni è quello di ridurre il numero delle cause in materia condominiale, anche considerando la grande mole di precedenti chiarimenti dati dalla Cassazione sugli argomenti che più di tutti sono oggetto delle dispute tra i condomini.Le liti interessate - Come stabilisce il nuovo art. 71-quater introdotto dalla legge di riforma del condominio, infatti, le controversie per le quali è previsto il ricorso alla mediazione, sono tutte quelle relative alle norme che regolano sia la comunione che il condominio in merito agli obblighi dei partecipanti - spese, diritti sulle parti comuni, innovazioni, maggioranze e delibere ecc - sia quelle relative alle stesse disposizioni per l'attuazione del codice, contenute negli articoli da 61 a 72, dalla partecipazione alle assemblee, alla ripartizione degli oneri venditore e acquirente, revisione delle tabelle millesimali ecc. Tutte, ma proprio tutte, le questioni condominiali, quindi, passano ora per la mediazione obbligatoria, anche l'impugnazione delle delibere. Chi vuol contestare quanto stabilito dall'assemblea deve, quindi, per prima cosa rivolgersi al mediatore. Anche in questo caso è previsto il termine massimo di 30 giorni per le delibere annullabili.
La procedura - La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza prevista per le delibere in materia di liti, ossia il sì della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi. Con la stessa maggioranza deve essere approvata l'eventuale proposta di mediazione. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la proposta si deve intendere non accettata.
Tre mesi di tempo per chiudere la lite - Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della giustizia. All'atto della presentazione della domanda di mediazione fatta da una delle parti, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo, e tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 90 giorni, come previsto ora dal "Decreto del fare". In ogni caso tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere utilizzate in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice. Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti, o su una proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può esser omologato dal tribunale.
Se l'altra parte non accetta l'invito alla mediazione - Se invece l’altra parte non aderisce alla convocazione o non si presenta all’incontro fissato dal mediatore, la segreteria della Camera di conciliazione consegna un verbale di fallita conciliazione per mancanza di adesione della controparte. A questo punto si potrà andare in tribunale allegando il verbale all’atto di citazione o al ricorso.
Quanto costa la procedura - La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore, e che è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. Per favorire la mediazione è anche previsto anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è infatti riconosciuto un credito d'imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro.
di Antonella Donati Fonte Repubblica.it
La lista degli organismi di mediazione sul sito del Ministero della giustizia
La procedura - La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza prevista per le delibere in materia di liti, ossia il sì della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi. Con la stessa maggioranza deve essere approvata l'eventuale proposta di mediazione. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la proposta si deve intendere non accettata.
Tre mesi di tempo per chiudere la lite - Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della giustizia. All'atto della presentazione della domanda di mediazione fatta da una delle parti, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo, e tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 90 giorni, come previsto ora dal "Decreto del fare". In ogni caso tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere utilizzate in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice. Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti, o su una proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può esser omologato dal tribunale.
Se l'altra parte non accetta l'invito alla mediazione - Se invece l’altra parte non aderisce alla convocazione o non si presenta all’incontro fissato dal mediatore, la segreteria della Camera di conciliazione consegna un verbale di fallita conciliazione per mancanza di adesione della controparte. A questo punto si potrà andare in tribunale allegando il verbale all’atto di citazione o al ricorso.
Quanto costa la procedura - La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore, e che è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. Per favorire la mediazione è anche previsto anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è infatti riconosciuto un credito d'imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro.
di Antonella Donati Fonte Repubblica.it
La lista degli organismi di mediazione sul sito del Ministero della giustizia
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.