18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

sabato 9 agosto 2014

Osservazioni di Assoedilizia dopo la presentazione del Regolamento Edilizio del comune di Milano

Milano 6 Agosto – Il Comune di Milano ha pubblicato il Regolamento edilizio adottato dal Consiglio Comunale.

Entro il 7 agosto debbono essere presentate le osservazioni di rito e la nostra Associazione si appresta a depositare il relativo documento.

Ci sono tre o quattro punti sui quali siamo abbastanza critici.

A – L’obbligo del fascicolo del fabbricato, che serve solo a procurare spese a favore dei tecnici che lo redigeranno: un obbligo dichiarato piu’ volte illegittimo dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, e recentemente oggetto di una impugnativa alla Corte Costituzionale, da parte del Governo Renzi, della legge della Regione Puglia che lo ha di nuovo introdotto.

B – L’obbligo di collaudo statico degli edifici ogni 50 anni e comunque entro un quinquennio dall’entrata in vigore del regolamento, se aventi piu’ di 50 anni di anzianita’: con la sanzione, in caso di inadempienza, della inagibilita’ dell’immobile e quindi della sua non commerciabilita’.
Una norma che, a parte gli evidenti problemi di attuabilita’ se si vorranno fare dei collaudi a regola d’arte ed efficaci, comportera’ ingenti e costose  operazioni tecniche.

Quando poi, nella storia della nostra citta’ non si son mai verificati crolli di edifici, se non per esplosioni di gas o per lavori edilizi realizzati in cantieri viciniori.

Sul piano legislativo peraltro esiste gia’ l’obbligo del collaudo (oltre che per le opere nuove) a seguito della realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione.


C – L’ obbligo di opere manutentive per la riqualificazione degli immobili, e la presunzione di disuso se si tratta di immobili inutilizzati per un certo periodo di anni con la sanzione del mutamento di destinazione a favore dell’ uso pubblico.

D) la norma che liberalizza il parcheggio delle biciclette nei cortili privati, la quale viola i principi della libera disponibilita’ dei beni anche ai fini della sicurezza. »

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO
PRESENTATE DA ASSOEDILIZIA

Art. 11 commi 1-3-4-6-

Si introduce un generalizzato controllo sulle costruzioni da parte della Amministrazione.
Premessa l’enunciazione di un generico obbligo, in capo al proprietario, di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, si prescrive l’attuazione dei “necessari interventi” sugli immobili che rilevino manchevolezze riferite all’ambito dell’obbligo nei termini sopra riportati.
Ma la constatazione della presenza di tali manchevolezze comporta un giudizio che viene lasciato alla discrezionalità della Amministrazione (comma 3) che può fare eseguire in ogni momento delle ispezioni, da personale tecnico del Comune o della A.S.L., o da altro personale qualificato, destinate ad accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti da prescrivere ai proprietari degli immobili.
E la individuazione discrezionale in capo alla Amministrazione suscita perplessità non tanto quando si tratti di valutare l’agibilità o la idoneità igienica di una costruzione ma quando si vada a interpretare i concetti di “decoro” e di “sicurezza socio-ambientale”
Va poi aggiunto che le valutazioni vengono affidate ai soggetti più vari, addirittura a soggetti esterni che vengono definiti solamente come “qualificati” e che avranno il potere di decidere sulle condizioni dei beni del privato e, conseguentemente sugli interventi che il privato sarà poi obbligato ad eseguire.
L’obbligo più gravoso per la proprietà edilizia viene introdotto dal comma 6 in materia di verifica della idoneità statica degli edifici costruiti da più di 50 anni, in particolare dell’obbligo della verifica e certificazione sugli immobili che non hanno certificato di collaudo dal momento che risulta che la maggior parte degli immobili così datati sono assolutamente privi di tale certificazione.
E ne sono privi in quanto la certificazione non é più rintracciabile; il che non significa che il collaudo non sia stato fatto. Anzi é pacifico che, per tutti casi per i quali la legge lo preveda, si tratti di opera nuova o di ristrutturazione, il collaudo sia stato fatto in quanto obbligatorio e, a questo punto,nessuna legge prevede che il collaudo debba essere ripetuto periodicamente. Non lo può imporre ora una norma regolamentare.
E’ pacifico che un edificio costruito abusivamente possa non avere collaudato le strutture ma é impensabile che si debba andare a ricercare questa ipotetica fattispecie operando sulla totalità degli edifici.
La verifica delle strutture del costruito richiede, se attuata con un procedimento che possa essere considerato valido, opere non di certo semplici e, per di più, gravate da costi rilevanti in quanto, non potendo accedere alle strutture, l’operatore dovrà servirsi di tutti quei mezzi e apparecchiature tecnicamente attualmente disponibili che, in ogni caso, oltre a costi rilevanti, come detto sopra, comportano una valutazione personale di chi li usa.
Ci si deve chiedere anche, a questo punto, quale disponibilità possa avere un singolo professionista ad assumersi la responsabilità di un collaudo di un qualunque edificio datato di più di 50 anni di cui non conosce alcun elemento di progettazione.
E, in ogni caso, si dovrebbe riflettere, anche qui, sulla possibilità di interpretazioni diverse relative al medesimo caso e sul derivato diverso riconoscimento di un diritto di proprietà.
Ove non si riesca ad ottenere tale certificazione, infatti, per l’immobile in discussione viene revocata l’agibilità!
Qui si arriva addirittura a prevedere, in forza di una norma regolamentare, la revoca della agibilità di un edificio, attribuita con provvedimento dovuto in forza di una espressa norma di legge.
E con questa revoca si va a determinare l’incommerciabilità dell’immobile.
Si prescrive inoltre l’obbligo dei notai di allegare queste certificazioni di verifica statica agli atti di vendita. Un altro intervento sul diritto di proprietà, in particolare la creazione dell’obbligo di introduzione di un nuovo elemento in un atto pubblico che genera la titolarità di un diritto reale.
Art. 12

Anche qui un importante intervento della Amministrazione dispositivo della proprietà privata a titolo discrezionale senza un valido supporto legislativo di indirizzo.
Si impone ai proprietari e ai titolari di diritti sull’immobile, oltre l’ordinario obbligo, certamente previsto dalla legge, di provvedere alla custodia e alla manutenzione dei beni, anche quello di provvedere al loro decoro con la finalità di evitare fenomeni di degrado urbano e occupazioni abusive.
Anche qui si introduce il concetto generico di “decoro”che si presta
a interpretazioni di assoluta discrezionalità ed inoltre si va a gravare il proprietario di un compito che é proprio del potere pubblico, addirittura la prevenzione di un reato!.
Si dispone, inoltre, la sostituzione della Amministrazione nella gestione degli immobili del privato nel momento, addirittura presupposto in termini temporali, in cui si riscontri uno stato di abbandono e il proprietario diffidato non intervenga.
In questo caso l’Amministrazione si arroga il diritto di intervenire sulla proprietà privata decidendo autonomamente consistenza, tempi e modalità dell’intervento stesso e il diritto di recuperare coattivamente quanto speso dal proprietario del bene, proprietario che, forse, non é ancora intervenuto in quanto potrebbe non averne avuto la possibilità.
Si va a prescrivere che nel momento in cui, con ogni probabilità, il proprietario di un immobile non ha la disponibilità di un determinato capitale per eseguire degli interventi sul suo immobile interviene l’Amministrazione che esegue al suo posto quello che decide lei, salvo poi farglielo pagare coattivamente!
Va tenuto presente che l’Amministrazione qualora si tratti di obiettive situazioni di pericolo ha già, in ogni caso, i mezzi per intervenire.
Di grave portata poi la attribuzione alla Amministrazione del potere di imprimere una destinazione pubblica alle aree in cui non venissero eseguiti gli interventi intimati. Qui, nella sostanza si legittima, non con norma costituzionale, ma con regolamento edilizio comunale, un potere di esproprio di aree private.

Ed infine, (comma 7) si crea in capo alla Amministrazione il diritto di bloccare gli interventi nuovi presentati, per il normale iter di assentibilità, dai proprietari di altri beni ( diversi da quelli in questione ) relativamente ai quali l’Amministrazione ha accertato il disuso e ordinato gli interventi, condizionando i permessi di costruire alla presentazione di una proposta di intervento per gli stessi fabbricati in disuso.
Non solo ma la prescrizione é riferita al richiedente cui si aggiungono “altra società controllata, controllante, o collegata ex. art.2359 c.c.”
Si legittima così (con norma di regolamento comunale) una imposizione al privato di un obbligo non previsto dalla legge come condizione di un provvedimento vincolato. E, quel che é peggio, l’imposizione é rivolta anche a soggetti diversi dal richiedente.
E’ pacifico, a questo punto, lo sconfinamento nel campo dei contenuti del diritto di proprietà.

Articolo 47

Si introduce nella normativa regolamentare l’obbligo di tenuta del «fascicolo del fabbricato» dopo che la relativa disciplina è già ripetutamente passata al vaglio del Giudice amministrativo che l’ha ritenuta illegittima.
La sentenza del T.A.R. Lazio n. 1230/2006 ne ha ravvisato la irragionevolezza ritenendo illegittima la pretesa della Amministrazione che scarica sul privato gli oneri di acquisizione della conoscenza di infiniti elementi, alcuni importanti, altri meno, relativi all’immobile, conoscenza che, essendo per sua natura interdisciplinare comporta l’accesso a una mole di dati che, d’altra parte, sono già in possesso della Amministrazione, determinando così un irragionevole carico in capo al privato.
La sentenza, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato (sent. Sez. V n. 1305/2008) riprende i principi formulati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 315/2003 che, decidendo sulla legittimità di una legge della Regione Campania che aveva istituito il registro dei fabbricati, ne dichiarava l’illegittimità costituzionale avendo rilevato che il pesante onere imposto ai proprietari non trovava rispondenza nella attuazione di un interesse pubblico di pari rilievo. E che, d’altra parte, era pacifico che la maggior parte dei dati richiesti fosse già in possesso della Amministrazione.

La previsione é particolarmente onerosa se applicata agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia e ampliamento dal momento che i dati richiesti, nella gran parte delle ipotesi, sono riferibili a tempi lontani e a immobili che potrebbero avere subito diversi passaggi di proprietà.
In particolare enormi difficoltà, si potrebbe dire addirittura impossibilità, si presenterebbe per il reperimento della documentazione relativa alla struttura quale copie di denunce dei cementi armati o delle strutture e collaudo statico.
Va inoltre segnalata la decisione presa dal Governo nella riunione del 10 luglio u.s. di impugnare avanti la Corte Costituzionale la legge della Regione Puglia n. 27 del 20 maggio 2014 che istituisce l’obbligo della tenuta di un registro per ogni fabbricato di nuova c ostruzione.
E’ pacifica, a questo punto, la valutazione di illegittimità di tale imposizione, valutazione che proviene sia da parte politica che da parte giurisdizionale.

Art. 111 commi 6 e 7

L’obbligo di consentire il parcheggio delle biciclette nei cortili é l’espressione di una acquisizione, in capo alla Amministrazione, di un potere di disponibilità della proprietà privata che non trova rispondenza in alcuna norma di legge, in forza, addirittura, di una norma regolamentare.
E se per quanto riguarda le nuove costruzioni la prescrizione é stata formulata con delle limitazioni, per gli edifici esistenti é invece assolutamente libera e indeterminata. Si stabilisce, infatti, che nei cortili degli edifici esistenti deve essere consentito il parcheggio delle biciclette di chi abita o lavora negli edifici “da esso accessibili”vale a dire che chiunque, proprietario o occupante, a qualsiasi titolo, delle varie unità immobiliari o chiunque presti la propria attività lavorativa in tali unità immobiliari (quindi anche dipendenti o collaboratori di uffici, imprese o quant’altro) potrà pretendere di parcheggiare la propria bicicletta nei cortili.

Non può essere messo in dubbio che qui l’Amministrazione si sostituisca alla volontà del soggetto privato nella gestione del rapporto con altri soggetti privati istituendo l’obbligo di tollerare che un numero indeterminato e indeterminabile di persone, ma, quel che é peggio, un numero incontrollabile di soggetti possa pretendere di entrare nei cortili ovviamente possedendo le chiavi che ne consentano l’accesso senza che i proprietari siano in grado, sostanzialmente, di controllare, e non c‘è dubbio in proposito, il titolo in forza del quale il singolo soggetto pretenda di accedere.
Nessuna norma di legge che si arrogasse il potere di mettere in pericolo la sicurezza di una proprietà privata potrebbe considerarsi legittima, tanto meno una norma regolamentare.

Achille Colombo Clerici
(presidente di Assoedilizia)

martedì 29 luglio 2014

Liti e adempimenti fiscali: sospensione pausa estiva


Le scadenze fiscali vanno in ferie, con date diverse per liti e adempimenti fiscali: i dettagli e la normativa di riferimento.
Si avvicina la pausa estiva liti e adempimenti fiscali: ad agosto (dal 1° al 20) i contribuenti sono dispensati dall’eseguire gli adempimenti e i versamenti con il modello F24 e in ferie vanno anche i termini per il processo tributario e la mediazione tributaria (dal 1° agosto al 15 settembre). A prevedere tale stop sono stati: per gli adempimenti fiscali la “Proroga di ferragosto”, ovvero il Dl 16/2012; per il processo tributario la Legge 742/1969; per la mediazione tributaria la pausa è stata introdotta con le modifiche normative apportate dalla Legge di Stabilità 2014. => Scadenze fiscali Luglio 2014: cosa si paga
Adempimenti fiscali
Più in particolare l’articolo 3-quater del Dl 16/2012 prevede uno stop per i versamenti unitari con il modello F24 che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto, questi potranno quindi essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione. Ricordiamo che il 20 agosto scadono i termini per effettuare i versamenti risultanti da UNICO 2014 con la maggiorazione dello 0,40% e il primo acconto per il 2014. Nella pausa estiva rientrano anche i pagamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto relativi ai contributi INPS e ai premi INAIL. L’unica eccezione allo stand-by che va dal 1° agosto fino al 15 settembre è rappresentata dalle notifiche, ovvero l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia potranno anche in questo intervallo di tempo notificare avvisi di accertamento e cartelle di pagamento.=> Modello 770, scadenza prorogata al 19 settembre
Liti
L’articolo 1 della legge 742/1969 prevede che: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale”. Verrà quindi interrotto per un mese e mezzo il conteggio dei giorni utili per depositare atti e documenti previsti nel contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, a partire dalla Commissione tributaria provinciale fino alla Cassazione. => Mediazione tributaria 2014: come cambia
Per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014 l’articolo 1, comma 611 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) ha previsto la sospensione in tema di mediazione tributaria dall’1 agosto al 15 settembre. Tale proroga trova applicazione anche nel caso di accertamento con adesione i giorni di pausa si sommano ai 90 giorni di “blocco” previsti dal momento della presentazione dell’istanza di impugnazione dell’atto FONTE PMI Francesca Vinciarelli

domenica 27 luglio 2014

Verso lo "sblocca-Italia": per l'edilizia regole uniche in tutta la Penisola

clicca sull'immagine per ingrandirla e visualizzare i tubi per scarico fumi e ventilazione

[Speriamo che si bloccano tutti gli abusi edilizi tollerati e forse condivisi?]
Il pacchetto di regole per il settore edilizio dovrebbe essere recepito da tutti gli 8.000 comuni italiani. Grazie al provvedimento saranno definiti i criteri generali per l'individuazione e la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, applicabili sull'intero territorio nazionale. Inoltre saranno fissate: le tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi; le caratteristiche e requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche; definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni.
Articolo completo Repubblica.it del 27/07/2014

Link correlati:
http://lavocedeicondomini.blogspot.it/2014/06/richiesta-di-audizione-in-commissione.html

sabato 12 luglio 2014

E’ ora di scegliere il dopo Pisapia

Click Here Under- E’ ora di scegliere il dopo Pisapia

TU A CHI AFFIDERESTI LA GIUDA DEL COMUNE 

DI MILANO CITTA’ METROPOLITANA-DILLO CON 

UN POST su BATTITORI LIBERI UNITI

lunedì 7 luglio 2014

Regolamento Edilizio del Comune di Milano: nuove norme per tutelare il territorio e migliorare qualità della vita | e-participation a Milano: cittadini per una Milano partecipata?

Regolamento Edilizio del Comune di Milano
Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 14 aprile 2014 ha adottato il testo del Nuovo Regolamento Edilizio. La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 18 giugno 2014 al 3 luglio 2014 per l’esecutività e gli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 267/2000.
Con l’Avviso, consultabile nella sezione allegati di questa pagina, viene resa nota l’adozione nonché il deposito e i termini per presentare le osservazioni.
In particolare dal 7 luglio 2014 al 21 luglio 2014 la Delibera esecutiva nelle forme di legge con allegato il testo del Regolamento Edilizio sarà depositata in libera visione al pubblico presso la Segreteria della Direzione del Servizio Monitoraggio del Territorio e Condono del Settore Sportello Unico per l’Edilizia - Via G.B. Pirelli, 39 - 1° piano corpo basso stanza 3 - con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e nei giorni di sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Le eventuali osservazioni potranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Settore Sportello Unico per l’Edilizia Via G.B. Pirelli, 39 – 3° piano corpo basso stanza 4 entro e non oltre il 7 agosto 2014 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle 15.30. Nella giornata di sabato 26 luglio e 2 agosto le osservazioni potranno essere protocollate presso il Protocollo Generale di via Larga, 12 dalle ore 8.45 alle ore 12.45.
Le osservazioni dovranno essere prodotte in duplice copia in carta semplice e il modello per la presentazione delle osservazioni è disponibile nella sezione allegati a fondo pagina.
Il termine del 7 agosto 2014 è perentorio e pertanto le osservazioni prevenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
In data 2 luglio 2014 si è provveduto a richiedere il parere dell’ASL previsto dall’art. 29 della L.R. 12/2005.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale dovrà approvare il testo esprimendosi altresì sulle osservazioni eventualmente pervenute.
Il Regolamento Edilizio entrerà in vigore solo a seguito della pubblicazione sul BURL della sua approvazione. Non sono previste norme di salvaguardia nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’approvazione.
A fondo pagina potete trovare in pdf l’Avviso e il testo della Delibera approvata e pubblicata all’Albo Pretorio. Per facilitare la presentazione delle osservazioni sono inoltre disponibili in formato word il testo del Regolamento Edilizio adottato (che a seconda delle versioni software utilizzate per scaricarlo potrebbe presentare differenze di impaginazione) e il modulo per la presentazione delle osservazioni.
Poiché non esistono misure di salvaguardia, fino alla futura pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, continua a trovare applicazione il testo del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale il 20 Luglio 1999 ed è entrato in vigore il 20 Ottobre 1999 (vedi sezione Collegamenti).
Informazioni utili relative al testo del Regolamento Edilizio attualmente in vigoreIl testo va letto tenendo conto di quanto disposto dal DPR 380/01 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e dalla LR 12/05 "Legge per il governo del territorio". (Per informazioni sulla normativa vedi la sezione "Siti utili" di questa pagina).

Nella sezione "Siti Utili" è inoltre possibile consultare le Circolari emanate dal Settore Sportello Unico per l'Edilizia dopo l'entrata in vigore del Regolamento Edilizio.

L’articolo 105 bis relativo alle “Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento Edilizio” è stato introdotto in seguito con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2002 ed aggiornato con Determinazione Dirigenziale del Settore Concessioni e Autorizzazioni Edilizie n. 359 del 02.12.2003.

Il testo del Regolamento Edilizio, dell’art. 105 bis così come l’elenco delle strade di rilevante importanza viabilistica (richiamato dall’art. 21 del RE) sono consultabili in questa pagina.

Il Regolamento Edilizio in vigore dal 20 ottobre 1999 è disponibile anche in versione stampata ed è in vendita al pubblico al costo di € 5,16, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 presso l'Ufficio Visure in Via Pirelli 39, terzo piano corpo basso, stanza 36.


Allegati
Regolamento adottato
Regolamento in vigore
Collegamenti
Regolamento Edilizio del Comune di Milano: nuove norme per tutelare il territorio e migliorare qualità della vita | e-participation a Milano: cittadini per una Milano partecipata?

domenica 6 luglio 2014

Spunta un nuovo buco sulla parete esterna: COSA è? Intanto continuano gli abusi.

Comunicato Per Una Corretta Informazione

I LAVORI? INIZIATI IL 19 settembre 2013«Non si sono mai fermati» 

SCIA APPROVATA IN DATA 09 /06/2014 e resa pubblica nel condominio 
con AVVISO del 14 giugno 2014 
Nota della Direzione Centrale e sviluppo del Territorio Comune di Milano: [ In data 25.06.2014 è pervenuta Scia  ai sensi  dell'art.19 L.241/90... attualmente in fase istruttoria...]

BUCO ABUSIVO SU FACCIATA INTERNA CONDOMINIALE E OTTURATO RECENTEMENTE
con apertura (recente )di un nuovo buco "ABUSIVO"su facciata ESTERNA condominiale a destra del portone d'ingresso tra una finestra e un balcone sovrastante,



sabato 5 luglio 2014

RLI: nuove regole per i contratti di locazione


Aggiornate le regole per il modello R.L.I (Registrazione Locazioni Immobili) da parte dell'Agenzia delle Entrate e di conseguenza il software RLI
Aggiornate le regole per i contratti di locazione e le istruzioni del modello RLI da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il modello RLI (Registrazione Locazioni Immobili), lo ricordiamo, ha sostituito dal 3 febbraio 2014 i modelli 69, Siria, Iris e RR per le registrazioni dei contratti di locazione e affitto di immobili e per comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni, oltre che per esercitare l’opzione del regime agevolato della cedolare secca.
Nuove regole
Le nuove indicazioni dell’Agenzia prevedono che nel modello RLI si indichi:
·         nella casella “rendita catastale” il reddito dominicale e non quello agrario;
·         nel campo annualità, l’anno per il quale si è effettuato il pagamento;
·         il codice 5 “Conguaglio d’imposta”, nel caso in cui si segua la procedura telematica.
Vengono poi introdotti per i casi particolari i codici per la sublocazione (solo senza opzione della cedolare secca) e quello che consente il pagamento dell’intera imposta di registro per tutte le annualità, anche in caso di presenza di canoni diversi per una o più annualità.
Software RLI
Conseguentemente alla pubblicazione delle nuove istruzioni, l’Agenzia ha aggiornato il software “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”, disponibile sia per gli utenti Windows e per gli utenti MacIntosh, per la creazione e il controllo del file telematico. Prima dell’invio del file, tuttavia, è necessario che i contribuenti lo sottopongano alla verifica del modulo di controllo disponibile su questo sito e sui siti dei servizi telematici. Per l’utilizzo del software è necessario avere installata la Java Virtual Machine versione 1.7, che permette di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. La versione del software: 1.0.2 del 01/07/2014 segue quindi:
·         l’aggiornamento del controllo campi “Contratto Soggetto IVA” e “Soggettività IVA”;
·         l’aggiornamento dei dati in presenza di garanzie;
·         l’aggiornamento in caso di intera durata per tipologie L3, T2, T4;
·         l’implementazione del calcolo automatico copie in presenza di allegati;
·         la modifica del controllo campi obbligatori in caso di tardività (in accoglienza);
·         l’integrazione dei codici per i casi particolari;
·         l’inserimento dell’ipotesi conguaglio di imposta;
·         l’ampliamento della compilazione Tipo catasto (Terreni/Urbano) per i fabbricati rurali;

·         la modifica del controllo campo indirizzo in caso di terreni

 FONTE P.M.I.  Noemi ricci - 3 luglio 2014