Il ruolo dell’amministratore di condominio
In tutto ciò, quali sono i ruoli e le responsabilità dell’amministratore? In primo luogo l’amministratore, in qualità di titolare dei contratti di fornitura (di beni e servizi) all’interno del condominio, si configura come committente, pertanto è su di lui che ricade l’obbligo di qualifica dei fornitori ai senti dell’art. 26 del Testo Unico.
In particolare, il committente (nel nostro caso l’amministratore), prima di commissionare qualsiasi tipo di lavoro è obbligato a verificare i requisiti tecnico professionali dell’impresa fornitrice. Il processo di qualifica richiede l’acquisizione da parte dell’amministratore di una serie di evidenze documentali atte a provare la conformità dell’impresa nei confronti del D.Lgs. 81/08. Troppo spesso ci si ferma alla verifica del Durc e della visura camerale, tralasciando l’aspetto legato alla gestione della sicurezza (DVR, DUVRI, POS). È necessario quindi provvedere ad un’opportuna collaborazione tra le parti con l’adozione delle dovute misure, nonché ad una verifica dei requisiti più attenta rispetto alla semplice “autocertificazione”, per esempio con l’acquisizione degli attestati dei lavoratori del fornitore, i contatti del Servizio di Prevenzione e Protezione etc.
Nella fattispecie, andiamo ad elencare tre casi in cui l’amministratore può trovarsi:
- presenza di un contratto di lavoro subordinato all’interno del condominio (esempio, addetto portineria);
- assegnazione di lavori in presenza di una sola impresa (esempio, manutenzione ordinaria/servizi);
- assegnazione di lavori in presenza di più imprese nell’ambito di un cantiere edile (esempio manutenzione straordinaria).
Nel primo caso l’amministratore, si configura come un datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed è quindi obbligato ad istituire il sopra citato Servizio di Prevenzione e Protezione attuando le misure di tutela necessarie.
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