18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

mercoledì 30 novembre 2016

Milano, obbligo collaudo statico per gli edifici più vetusti: ecco come si fa

Il Comune è il primo in Italia a introdurre elementi innovativi


Linee guida chiare, corrette e univoche per verificare l'idoneità statica degli edifici costruiti da più di 50 anni. Sono quelle definite oggi dall'amministrazione comunale di Milano in collaborazione con l'ordine degli ingegneri milanesi per cristallizzare le indicazioni operative utili per la compilazione della dichiarazione del cis-certificato di idoneità statica dei fabbricati più datati, resa obbligatoria dal nuovo Regolamento edilizio. Il Comune di Milano, dunque, è il primo in Italia a introdurre elementi innovativi riguardo l’obbligo di manutenzione degli edifici.
"Milano - spiega Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati - è la prima città d’Italia ad introdurre, con queste linee guida, l’obbligo di certificazione di idoneità statica per gli edifici più vecchi"; un provvedimento che la pone "all’avanguardia sulla strada della riqualificazione urbana e della sicurezza".
Su questo tema, aggiunge Realacci, "la possibilità di detrarre fiscalmente le spese della certificazione statica per gli edifici sarebbe uno strumento che andrebbe a rafforzare l’impatto e i risultati dell’ecobonus e del sismabonus". Un’ulteriore leva anche per "una nuova edilizia che, abbandonando il consumo di suolo, punta sulla qualità, l’innovazione e la rigenerazione urbana, a partire dall’efficienza energetica e dalla messa in sicurezza". Inoltre "si darebbe anche maggiore forza al progetto di Casa Italia che è strategico per il Paese e per il rilancio della nostra economia".
L'articolo 11.6 del documento entrato in vigore il 26.11.2014 stabilisce che tutti gli edifici ultimati da più di 50 anni, o che raggiungeranno i 50 anni nei prossimi tre anni, non in possesso di certificato di collaudo dovranno essere sottoposti a verifica e rilascio del cis entro il 2019. La stessa cosa dovranno fare, entro il 2024, i fabbricati collaudati da più di 50 anni (o che avranno raggiunto i 50 anni entro tale scadenza).
Si tratta, sottolinea l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran, di "una misura molto importante, volta a preservare il patrimonio edilizio esistente e quindi a garantire l’agibilità e la sicurezza degli stessi". Attraverso la preziosa collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Milano "abbiamo ora stabilito con maggior precisione le modalità con cui i certificati di idoneità statica dovranno essere compilati, quali controlli sulle strutture sono richiesti e in quali situazioni occorre procedere con misure correttive". In questo modo "agevoliamo il lavoro operativo dei tecnici abilitati alle verifiche e stabiliamo criteri univoci per tutti i certificati".
Le linee guida definiscono due livelli di indagine. Il primo si basa su un’analisi qualitativa del fabbricato e in caso risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza può dare luogo all’emissione del cis. Il secondo livello, da effettuare solo nel caso in cui il primo non sia risultato esauriente, si basa su indagini sperimentali e o analitiche che consentano, ove necessario, di definire opportune opere di rinforzo.
Si stima che saranno circa 26mila gli edifici privati che dovranno essere sottoposti alle verifiche per il rilascio del certificato di idoneità statica, circa mille quelli comunali. Oltre a essere allegato al fascicolo del fabbricato, come indicato all’articolo 47 del Regolamento edilizio e all’atto di vendita in caso di compravendita, il cis verrà depositato presso l’ordine degli ingegneri della Città metropolitana di Milano ai fini dell’attività di monitoraggio e di analisi statistiche del patrimonio costruito.


PER SAPERNE DI PIU', CLICCA QUI

Tutte le attività soggette a SCIA


 

In Gazzetta Ufficiale il decreto che individua tutte le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)


Individuate ufficialmente le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di autorizzazione. Se prevista anche in materia di pubblica sicurezza, la S.C.I.A. produce gli effetti della relativa autorizzazione ai sensi del R.D. n. 773/1931. E’ stato infatti vì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277/2016 il D.Lgs. n. 222/2016 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Le regione e gli enti locali dovranno adeguarsi al tali disposizioni entro il 30 giugno 2017.


Ad essere disciplinati sono in particolare i procedimenti amministrativi nei seguenti settori:

  • commercio;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • strutture ricettive e stabilimenti balneari;
  • attività di spettacolo o intrattenimento;
  • sale giochi;
  • autorimesse;
  • distributori di carburante;officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie e gommisti);
  • acconciatori e
  • panifici;
  • tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
  • autoscuole;
  • scuole nautiche;
  • centri di revisione di veicoli a motore;
  • facchinaggio;
  • allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo;
  • impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  • asili nido;
  • agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari.
    Nella tabella A del decreto legislativo vengono indicati i regimi amministrativi coinvolti:
    , quando è prevista la Comunicazione quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del1 990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, Io svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico;

  • se è prevista la SCIA, si applica l’art.19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente;
  • se viene indicata la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere
    all’interessato dì conformarla alla normativa vigente;
  • se viene indicata la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’ acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato;
  • se viene prevista l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
    In ogni caso le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito e informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica. In più la SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ave espressamente previsto dalla normativa vigente.
    La “Sezione II – Attività edilizia” fornisce poi una lista completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un’apposita legenda.
Noemi Ricci - 29 novembre 2016