Come individuare il titolo edilizio corretto per ogni intervento a fronte del nuovo decreto SCIA 2 che fornisce tabelle caso per caso
Con l’approvazione del decreto SCIA 2, che attua la Riforma
della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), diventa più facile individuare
il titolo abilitativo per ogni intervento edilizio. Apportando
alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il decreto
chiarisce quali lavori possono essere realizzati in regime di edilizia libera,
senza rischio di cadere nell’abusivismo edilizio e di iniziare lunghi e costosi
contenziosi, e quali invece richiedono necessariamente la SCIA.
Decreto SCIA 2
In particolare il decreto SCIA 2:
·
provvede alla mappatura completa, con una tabella riassuntiva,
dei procedimenti edilizi, in corrispondenza dei quali vengono indicate le
procedure burocratiche da seguire;
·
individua con precisione le attività oggetto di procedimento di mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di
silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e
introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è
prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Vengono inoltre riassunti gli adempimenti successivi
all’intervento edilizio e la nuova disciplina sulla Segnalazione certificata di
agibilità.
Edilizia libera
La nuova normativa abroga CIL(Comunicazione di inizio lavori),
facendo rientrare nell’edilizia libera tutti gli interventi per cui era
prevista, e la DIA (Denuncia di Inizio Attività), sostituita
già dal 2010 dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività),
lasciando però in vigore la Super Dia, alternativa al permesso di costruire.
D’ora in poi la SCIA prende il posto della DIA al 100%, quindi avremo la SCIA
alternativa al permesso di costruire.
A seguito dell’eliminazione della CIL, tra le attività di edilizia libera,
c’è per esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se può
esser necessaria la CILA se si installano ascensori esterni), l’installazione
di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori dei centri
storici, opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da
rimuovere al massimo entro 90 giorni, le pavimentazioni esterne, aree ludiche
senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
Interventi con SCIA
Serve invece la SCIA in caso di manutenzione straordinaria
sulle parti strutturali degli edifici, restauro e risanamento conservativo
sulle parti strutturali degli edifici, ristrutturazione edilizia che non
comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici
nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. La SCIA è
inoltre necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria
“pesante” che vedano coinvolte le strutture, contemplino la modifica
di prospetti e volumi e quando, in zona A, contempla mutamento di destinazione
d’uso urbanisticamente rilevante.
Permesso di costruire
Il permesso di costruire dovrà d’ora in poi essere
richiesto per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione
urbanistica, i ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, interventi effettuati nei
centri storici che implichino una modifica della destinazione d’uso, interventi
che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
SCIA alternativa al permesso di costruire
La SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Super
DIA), occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche
sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di
destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli
edifici vincolati, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione
urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Interventi con CILA
Vengono ampliate le competenze della CILA (Comunicazione
di inizio lavori asseverata), necessaria per tutti gli interventi non
rientranti tra le attività di edilizia libera, né tra quelli soggetti a
permesso di costruire e SCIA. La CILA può essere inviata anche online allegando
gli elaborati progettuali e una relazione di un tecnico abilitato che attesti
la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi,
alla normativa antisismica, a quella sul rendimento energetico in edilizia. La
comunicazione deve dichiarare che i lavori non interessano parti strutturali
dell’edificio e contenere i dati identificativi dell’impresa che effettua gli
interventi. La CILA va infatti utilizzata in caso di manutenzione
straordinaria “leggera”, ovvero per gli interventi che non riguardano la
struttura. Si potrà usare la CILA, inoltre, per la modifica della destinazione
d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non
ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire.
Segnalazione certificata di agibilità
La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro
15 giorni dalla fine dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità. A
livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata
sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la
responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità
dell’opera al progetto presentato.
Fonte: Dlgs SCIA 2.