Spese mediche che danno diritto alla detrazioni, interventi di ristrutturazione
edilizia, bonus mobili: tutti i dettagli e i chiarimenti
sull’applicazione delle detrazioni IRPEF vengono spiegate da una
circolare dell’Agenzia delle Entrate, che risponde a specifici quesiti
arrivati dai centri di assistenza fiscale, (i CAF), e fornisce un ulteriore
strumento di consultazione al contribuente alle prese con la stagione di
dichiarazione dei redditi. Vediamo la Guida delle Entrate sugli aspetti applicativi
delle diverse detrazioni.
Pertinenza abitazione principale
Nel caso in cui ci sia una pertinenza dell’abitazione principale,
come ad esempio un box auto, in comproprietà fra proprietari di due
diversi immobili, ognuno dei due può applicare la detrazione su lavori
di ristrutturazione in base alla sua quota di rendita della pertinenza
stessa. In pratica, la detrazione che spetta sia all’abitazione principale sia
alle pertinenze (che devono essere accatastate come tali), si può utilizzare
anche se una pertinenza è in comproprietà. Il Fisco prende come riferimento la sentenza
di Cassazione 27302 del 2013, che ha ritenuto “ammissibile la costituzione
di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in
proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto
l’asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere
implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso
in favore delle rispettive proprietà esclusive”.
Per individuare il limite di spesa su cui effettuare la detrazione
bisogna fare riferimento al tetto previsto per l’unità abitativa di cui
la pertinenza è al servizio. Esempio: vengono effettuati interventi di
ristrutturazione edilizia per 100mila euro su una pertinenza comune di due
abitazioni. Il proprietario dell’abitazione A spende 40mila euro, il
proprietario dell’abitazione B spende 60mila euro. Il tetto di spesa per le
ristrutturazioni edilizie è pari a 96mila euro (che si riferiscono alla
singola unità immobiliare, completa di pertinenze). In questo caso, il
proprietario dell’abitazione A avrà ancora a disposizione 56mila euro di spese
a cui applicare la detrazioni, il proprietario dell’abitazione B ha un limite
residuo di 36mila euro. Se invece l’intero importo di 100mila euro viene
sostenuto da uno solo dei due proprietari, potrà applicare la detrazione solo
per la quota fino a 96mila euro, che è il limite detraibile.
Sostituzione caldaia e bonus mobili
Un altro quesito relativo alle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni
edilizie è legato alla possibilità di utilizzare il Bonus Mobili nel
caso in cui l’intervento di ristrutturazione sull’appartamento sia
rappresentato dalla sostituzione di una caldaia: l’Agenzia delle Entrate
sottolinea che la sostituzione della caldaia è considerabile un intervento di manutenzione
straordinaria idoneo alla detrazione del 50%, e di conseguenza costituisce
presupposto utile alla possibilità di applicare il Bonus Mobili.
Come noto, il bonus mobili consiste in una detrazione al 50%, fino a
un tetto massimo di spesa di 10mila euro, per arredi ed elettrodomestici
destinati a immobili che devono essere oggetto di ristrutturazione edilizia
agevolata. In base a quanto previsto dalla circolare 11/E del 2014, gli
interventi che utilizzano fotni rinnovabili di energia sono riconducibili alla
manutenzione straordinaria. In sintesi, la sostituzione della caldaia è un
intervento di manutenzione straordinaria che da diritto alla detrazione e fa
scattare il Bonus Mobili.
Immobili destinati all’affitto
La deduzione del 20% (articolo 21, decreto legge 133/2014)
applicabile all’acquisto di immobili da destinare all’affitto,
effettuati dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è applicabile a un limite
di spesa di 300mila euro per ogni contribuente e nell’intero periodo
agevolato. Se uno stesso contribuente acquista più immobili da destinare
alla locazione, può applicare la deduzione fino a un massimo di 300mila
euro. Esempio, acquisto nel 2015 di due immobili destinati all’affitto,
uno da 100mila e uno da 150mila euro: il proprietario può applicare la
deduzione all’intero importo di 250mila euro. Se però nel 2016 acquista un
terzo immobile da 150mila euro, potrà applicare la deduzione solo fino al
limite di 50mila euro (perché ha già speso 250 dei 300mila euro disponibili nel
quadriennio agevolato).
Per quanto riguarda invece la deduzione, del 20%, sugli interessi del
mutuo, (sempre per gli immobili da destinare all’affitto), si applica agli interessi
pagati, non a quelli maturati nell’anno di imposta (indipendentemente da
quando il contribuente li ha pagati). Si applica per l’intera durata del
mutuo (non c’è il limite di otto anni previsto invece per la deduzione
sull’acquisto). Questa deduzione si aggiunge a quella prevista sul prezzo
d’acquisto (nel senso che si possono cumulare), ma deve comunque rispettare lo
stesso limite di spesa, ovvero 300mila euro. Quindi, sono totalmente agevolati
gli interessi su mutui per una cifra complessiva inferiore a 300mila euro, nel
caso in cui invece l’immobile sia più caro, si applica la deduzione agli
interessi ridotti proporzionalmente. La formula da applicare: 300mila
moltiplicato per gli interessi pagati e poi diviso per l’importo del mutuo.
Esempio: mutuo da 400 milioni, interessi pagati nell’anno pari a 2mila euro:
l’importo massimo deducibile si ottiene moltiplicando 300mila per 2mila (600
milioni), e dividendolo per 400mila. Risultato: 1500, tetto massimo detraibile.
Altri quesiti sulle ristrutturazioni edilizie
- Sostituzione sanitari: la sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia non è agevolabile. Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria (la detrazione si può applicare solo alla manutenzione straordinaria), e non si può applicare il criterio dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
- Condominio minimo: un condominio minimo (massimo otto condomini), per applicare la detrazione relativa a interventi su parti comuni deve essere intestatario delle fatture. L’obbligo di un codice fiscale del condominio è stato previsto con la circolare 74/E del 2015. Si chiede se interventi effettuati precedentemente, senza il codice fiscale del condominio, siano agevolabili: le Entrate rispondono affermativamente. Posto che il condominio deve chiedere il codice fiscale, per interventi precedenti al 2014 può chiedere la detrazione anche se non aveva ancora nominato l’amministratore e chiesto il codice fiscale. Il pagamento deve essere stato effettuato tramite bonifico (in modo che sia assolto l’obbligo di ritenuta fiscale). In questo caso, i diversi condomini applicheranno l’agevolazione alla quota di spese spettanti, che inseriscono in dichiarazione indicando il codice fiscale del contribuente che ha effettuato il bonifico.
- Detrazione spese di manutenzione case vincolate, cumulabilità: la detrazione del 19% applicabile sulle spese di manutenzione, protezione o restauro di beni di interesse storico e artistico, si può cumulare con le altre detrazioni per gli immobili oggetti di vincolo previste dall’articolo 16-bis del Tuir, il testo unico delle immposte sui redditi.Spese medicheCi sono una serie di prestazioni che pur non rientrando fra le attività medico sanitarie possono dare comunque diritto alla detrazione se svolte da personale medico o sotto la sua supervisione. Fra queste, rientrano mesoterapia, ozonoterapia, perché il ministero ritiene che possano essere ascrivibili all’area delle prestazioni sanitarie. Come detto, la detrazioni si applica solo se la prestazioni viene svolta sotto supervisione medica, e se c’è una specifica prescrizione medica che dimostra il necessario collegamento con la cura di una patologia.Non sono invece mai detraibili le grotte di sale, indipendentemente dalla presenza di eventuale prescrizione medica. In generale, la circolare delle Entrare ricorda che le prestazioni, anche chirurgiche, sono detraibili se vengono effettuate per motivi legati alla salute, non se invece lo scopo è il benessere o un trattamento di bellezza.Spese per pedagogistaNon sono mai detraibili, perché questa figura professionale, pur avendo molti punti in comune con quella dell’educatore professionale, non riguarda l’area sanitaria, ma quella sociale. La circolare delle Entrate specifica che le prestazioni rese da un educatore professionale, ad esempio come terapia riabilitativa, sono detraibili, perché rese da una figura professionale riconosciuta nell’elenco contenuto nel decreto del ministero della Sanità del 29 marzo 2001. Il pedagogista, invece, è un professionista che opera nel sociale, nel settore formativo, educativo, sociale e socio sanitario (ma in quest’ultimo caso, solo per l’aspetto sociale). Le due figure professionali prevedono anche percorsi formativi diversi: l’educatore professionale è laureato alla facoltà di medicina, il pedagogista è laureato in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione.Altre detrazioniCi sono una serie di altre risposte specifiche dedicate ai seguenti casi: credito d’imposta per tasse pagate all’estero, spese per la frequenza scolastica, normativa di riferimento per il riconoscimento dello stato di sordo.
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