Per la Cassazione non sempre gli abusi edilizi invalidano le compravendite immobiliari: incidenza del condono edilizio e casistica in è possibile procedere con la trattativa
.Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 24852/2015) sono validi i contratti dicompravendita immobiliare nel caso in cui le irregolarità edilizie (abusi) rilevate sull’immobile non superino il 2% delle misure progettuali, ovvero in caso di parziale difformità dal permesso di costruire, o se interviene la sanatoria (condono edilizio) prima della conclusione del contratto.
Il caso riguardava una richiesta di nullità delpreliminare di vendita motivato
dal fatto che la società di costruzione, successivamente alla stipula, aveva
apportato all’immobilemodifiche interne non autorizzate, che però
non ne modificavano la volumetria.
I giudici hanno respinto la richiesta dell’acquirente, giudicando valido il
contratto e chiarendo che devono essere considerati nulli solo gli atti che non
contengono gli estremi del permesso di costruire o quelli della domanda di sanatoria edilizia
se sono superati i limiti di legge per le irregolarità commesse.
La sentenza ricorda infatti che a
definire il limite del 2% per le irregolarità edilizie, nel
caso in cui si parli di parziale difformità dal permesso di
costruire, è lo stesso Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), facendo
riferimento a scostamenti rispetto a:
·
altezze,
·
volumetrie,
·
superfici coperte dichiarate nel progetto.
Se le opere realizzate senza titolo abilitativo non superano questi limiti,
il preliminare di vendita è valido e si può procedere alla stipula del
contratto definitivo. Diversamente, il preliminare deve essere considerato nullo e
per poter concludere la compravendita è necessario ottenere il condono degli
abusi edilizi commessi.
Fonte: Sentenza Cassazione