« Il Sindaco e/o gli uffici competenti del Comune non hanno disposto il sequestro giudiziario degli immobili in tempo utile apponendo sigilli e cartelli visibili recanti gli estremi del provvedimento in particolare dei loft abusivi...PERCHE?»
La legge di conversione del famigerato decreto Sblocca Italia, approvata lo scorso mese di ottobre, ha introdotto delle modifiche alle norme del Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001) in base alle quali il responsabile di un abuso edilizio che non procede, entro il termine assegnato dal Comune, alla demolizione dell’abuso edilizio e alla rimessione in pristino dell’area e/o dell’immobile potrà essere punito con una sanzione pecuniaria, l’importo della quale va stabilito tra 2.000 e 20.000 euro.
Come ha spiegato l’Assessore De Cesaris, rispondendo a una mia interrogazione, la norma ha già trovato applicazione in 4 casi, e in tutti e 4 gli ordini di demolizione notificati ai proprietari, la sanzione pecuniaria – da applicarsi in caso di mancata ottemperanza all’ordine impartito – è stata quantificata nella misura di 4.000 euro. Alla richiesta di spiegazioni in merito al criterio adottato per arrivare in tutti e 4 casi alla stessa somma, l’Assessore De Cesaris ha risposto scrivendo che per la determinazione dell’importo, l’Amministrazione ha applicato l’art. 16 della legge 689/1991. L’articolo richiamato, rubricato “Pagamento in misura ridotta”, disciplina la modalità di calcolo delle somme dovute in caso di pagamento della sanzione prevista entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
Appare evidente che si tratti di un meccanismo del tutto incongruo, dal momento che la sanzione pecuniaria introdotta dal legislatore nel DPR 380/2001 punta a punire l’inottemperanza rispetto all’ordine di demolizione impartito. Per quale motivo, il responsabile che si sottrae all’obbligo di demolire un abuso edilizio dovrebbe pagare una sanzione pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione), così come è previsto per i cittadini che – entro 60 giorni dalla notifica di un’infrazione commessa – provvedono a pagare la multa prevista? Il numero relativamente modesto degli ordini di demolizione non giustifica un meccanismo di applicazione della norma che, da una parte, depotenzia l’effetto perseguito dal legislatore statale al momento dell’approvazione delle novità normative in materia di contrasto dell’abusivismo edilizio, e dall’altra riduce l’importo delle sanzioni da comminare ai responsabili di abusi edilizi.
Dall’Assessore De Cesaris mi sarei aspettato e continuo ad aspettare risposte più convincenti. Il numero relativamente modesto degli interventi edilizi abusivi, rispetto ai quali potranno applicarsi le sanzioni pecuniarie previste, e l’entità del fenomeno nel suo complesso – non grave e pervasivo come in altre parti del territorio italiano – non possono giustificare le modalità applicative della legislazione statale adottate dall’Amministrazione, che ne tradiscono lo spirito. Calcolare nel modo previsto le sanzioni - equiparando i responsabili di abusi edilizi che non ottemperano all’ordine di demolizione al cittadino che prende una multa per divieto di sosta e paga entro 60 giorni – non è solo illogico, di per sé, è una scelta con delle conseguenze significative. Visto che le entrate rivenienti dall’applicazione di queste sanzioni hanno una destinazione vincolata, operando come ha scelto di fare l’Amministrazione si sceglie, anche, di rinunciare a una parte delle somme utilizzabili per operazioni di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive, e per l’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Sicuro che possiamo rinunciarci?
Marco Cappato