In Gazzetta Ufficiale il decreto che rinvia la TASI nei comuni senza delibera: il calendario, le semplificazioni dal 2015 e le precisazioni per uffici o negozi in affitto
Dal 2015 niente
più caos fiscale su TASI e IMU, arriverà
direttamente il bollettino pre-compilato: l’impegno è contenuto nel
decreto del governo che rinvia il pagamento della TASI nei Comuni che non hanno
deliberato entro lo scorso 23 maggio. Si tratta del Dl 88/2014 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno, che per il resto conferma quando già
comunicato nei giorni scorsi. Vediamo in dettaglio come funzion il rinvio TASI
con particolare riguardo per le PMI.
Proroga TASI in Gazzetta
Il decreto prevede che
nei Comuni senza delibera (quasi 6mila amministrazioni italiane) non si paghi
nessun acconto TASI entro la scadenza del 16 giugno (che
invece resta confermata per gli altri Comuni, circa 2.200, che hanno
deliberato).
La proroga non
riguarda l’IMU, il cui acconto va pagato sempre entro il 16 giugno in tutti i
Comuni senza distinzioni. Nei Comuni ritardatari la prossima scadenza è il 16
ottobre, ma solo se la delibera viene approvata entro il 10
settembre e pubblicata sul sito entro il 18 settembre. In
caso contrario, tutto rinviato al 16 dicembre,con pagamento in
un’unica soluzione di acconto e saldo TASI. Si rimanda tutto a ottobre (o
eventualmente a dicembre) anche se i Comuni hanno deliberato ma sforado la
scadenza del 23 maggio.
TASI immobili in affitto
L’inquilino di
un immobile (privato cittadino ma anche un uffici, negozi o ditte) segue le
regolegenerali per la proroga: nei Comuni che hanno deliberato, ma senza
specificare lapercentuale TASI a carico degli inquilini, questi
pagheranno il 10% della TASI dovuta sull’immobile.
Ma quale aliquota applicare?
Bisogna considerare l’immobile in base alla suadestinazione d’uso del
proprietario. Quindi, nel caso di un inquilino persona fisica (o famiglia)
in un appartamento che per il proprietario rappresenta un’abitazione diversa
dalla prima casa, la TASI sarà calcolata con l’aliquota delle abitazioni
diverse dalla prima casa (se la delibera comunale lo prevede, con quella delle
seconde case concesse in locazione).
TASI per uffici e negozi in affito
E per un
ufficio o negozio? DI questo caso le FAQ del Ministero non fanno menzione,
quindi (tanto per cambiare) bisogna cercare di dare un’interpetazione estensiva
del concetto espresso per le case date in affitto a persone fisiche. Quindi, se
nella delibera esiste una specifica aliquota per immobili in
affitto a uffici, negozi e laboratori artigiani allora si applica quella,
mentre in caso contrario bisogna fare uno sforzo di fantasia: se per esempio
c’è un’aliquota per immobili in affitto a canone libero probabilmente
bisognerà applicare quella. Se non ci sono regole specifiche si applicherà
l’aliquota sulleseconde case e non quella specifica per negozi o
botteghe. Attenzione: si tratta di una interpretazione, basata
sulle risposte del Ministero, secondo cui bisogna concludere che l’imposta
complessiva sia:
«determinata con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra
quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune».
Come si vede i dubbi
non mancano (se ne potrebbero formulare anche altri, ad esempio sulla mancanza
di codici tributo specifici per gli inquilini da utilizzare
per la compilazione dell’F24).
Imprese in rivolta
Le associazioni delle
PMI spesso esprimono critiche. Rete Imprese Italia manifestano
delusione per «la mancata proroga generalizzata del pagamento della prima rata
della TASI» e ritiene che la soluzione presa non risolva «le difficoltà
connesse al calcolo e al versamento dell’imposta, da effettuarsi in pochi
giorni. Difficoltà operative che scaturiscono dalla miriade di aliquote
d’imposta e di detrazioni applicabili e che rischiano di dare vita, a giugno, a
un vero e proprio caos». Si può solo concludere sperando che, nel 2015, non si
ripeta un’analoga situazione (il caos sulle tasse sugli immobili si sta
ripronendo da qualche anno, in effetti). Il governo si è impegnato a farlo nel
decreto di rinvio:
«a decorrere dall’anno 2015, i Comuni
assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli
stessi modelli».
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