18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

domenica 29 settembre 2013

Distacco da riscaldamento centralizzato: dal 18 giugno 2013 in vigore nuova disciplina condominio

Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.
(Aggiornato al: 3 settembre 2013)

La Legge n. 90/2Tipologie di scarico fumi caldaia013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:
"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9con scarico a parete o in canna collettiva ramificata

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:
  •  l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari");
  • prima, si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
  • lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
"VECCHIA" NORMATIVA SU SCARICO A PARETE (Legge n. 221/2012)
Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, bastava installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete, mentre per l'installazione di tutti gli altri tipi di impianti termici c'era l'obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. In particolare, la Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53, stabiliva che:
"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
(A cura di A.M.)
Per maggiori approfondimenti
- Punti informativi UNI dove è possibile consultare gratuitamente le norme: vedi l'elenco
                                                                                                   >> Vai alle altre notizie

martedì 3 settembre 2013

Dichiarazione dei redditi: come richiedere i rimborsi fiscali

L'Agenzia delle Entrate spiega in un video come richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.
Un video pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio canale YouTube fornisce chiarimenti ai contribuenti sulle modalità per chiedere un rimborso fiscale in modo semplice e immediato. Un tutorial che spiega passo a passo come richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione a quanto dovuto sia nel caso in cui il rimborso risulti direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia in tutte le altre ipotesi in cui potrebbe essere necessario presentare la domanda. =>Approfondisci il tema della dichiarazione dei redditi
Ad esempio:
  • nel caso di presentazione del modello UNICO andrà compilato il quadro RX o riportare il credito l’anno successivo, o ancora portare il credito in compensazione per altre imposte;
  • nel caso di modello 730, il rimborso può essere ricevuto in busta paga;
  • negli altri casi è necessario presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale un’istanza completa di tutta la documentazione utile a provare il diritto al rimborso.
Nel video viene quindi ricordato da parte dell’Agenzia di prestare attenzione alle scadenze dei termini per la presentazione:
  • entro 48 mesi per le ritenute e i versamenti diretti;
  • entro 36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi relativi alle imposte indirette.
Si tratta, spiega in una nota l’Agenzia, di un video realizzato a costo zero e accessibile gratuitamente. La clip sottotitolata sia in italiano che nelle principali lingue straniere. =>Leggi chiarimenti ed iniziative dell’Agenzia

Vai all'articolo su PMI.it

domenica 1 settembre 2013

Polizza assicurazione condominio


Quasi tutti i condomini sono coperti da una polizza: la cosiddetta “globale fabbricati”.
Globale perché nasce da almeno due diverse garanzie, quella contro gli incendi e quella per la responsabilità civile, a cui si unisce ormai quasi sempre quella per i danni da acqua corrente: vedremo più avanti di cosa si tratta.

Durata e disdetta

La disdetta della polizza deve avvenire sempre tramite lettera raccomandata, con preavviso di 60
giorni (salvo condizioni più favorevoli concesse dalla compagnia, mentre non valgono quelle che

anticipano questo termine). Per i contratti stipulati prima del 15 agosto 2009 il decreto Bersani

prevedeva che, anche se pluriennali, potessero essere disdetti ogni anno, alla stessa data della

stipula. Poi questa norma a tutela del consumatore è stata ammorbidita a suo svantaggio: per quelli

pluriennali stipulato dopo, si è deciso che il termine fosse la scadenza naturale, oppure i primi 5
anni.In entrambi i casi, non può essere prevista alcuna penale.
Il riesame delle polizze si impone per almeno due ragioni. La prima è che troppo spesso sono
stipulate “in proprio” dall’amministratore condominiale (ed è classico il sospetto di una piccola
“tangente”). Il secondo è che questo tipo si assicurazione e passato da un contratto “standard” molto
simile da una compagna all’altra, a uno che va via via raffinandosi, per coprire in modo flessibile le
reali esigenze (e talvolta le manie) della clientela.

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