18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

mercoledì 9 marzo 2016

Detrazioni fiscali 2016 per le ristrutturazioni edilizie

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è un’agevolazione strutturale, fissata originariamente (dl 201/2011) al 36% per un importo complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Aliquota e tetto, tuttavia, possono variare: la Legge di Stabilità (208/2015), per esempio, concede per il 2016 un bonus del 50% fino a 96.000 euro di spesa per immobile. Dal 1° gennaio 2017, in assenza di altre modifiche, la detrazione ritornerà al 36% con il limite di 48.000 euro.

Guida in pillole alla detrazione fiscale 2016 sulle spese per interventi di ristrutturazione edilizia: requisiti, calcolo e modalità di fruizione del bonus

=> Guida 2016 alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni

In generale, tra le più recenti novità spicca la maggiore detrazione Irpef e Ires per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive) e la detrazione Irpef per acquisti di immobili ristrutturati.

Bonus ristrutturazione

Rientrano nel bonus ristrutturazione le spese sostenute per ristrutturare abitazioni e parti comuni di edifici residenziali nel territorio dello Stato. Per calcolare la detrazione occorre far riferimento al totale delle spese sostenute con il criterio di cassa. Tale importo va ripartito tra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.
Il bonus è ammesso fino a quando si trova capienza nell’imposta Irpef annuale. La parte eccedente non potrà essere recuperata neanche in esercizi successivi. Esempio: Irpef complessiva pari a 1.000 euro; quota annuale detraibile pari a 1.500 euro. La quota eccedente di 500 euro non potrà essere recuperata né chiesta a rimborso.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta. Se si vende casa prima dei dieci anni, si può scegliere se continuare a godere delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferirne il diritto all’acquirente (se persona fisica).

Beneficiari

Possono fruire della detrazione i seguenti contribuenti assoggettati a Irpef:
  • proprietari e nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento;
  • locatari e comodatari;
  • soci di cooperative;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
  • soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata, alle stesse condizioni degli imprenditori individuali.

Interventi ammessi

  • Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali;
  • ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi (se è stato dichiarato lo stato di emergenza);
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • eliminazione di barriere architettoniche e installazione di strumenti in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Adempimenti

Per fruire dell’agevolazione è necessario: l’invio della comunicazione all’Asl competente; il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento (banche e poste tratterranno una ritenuta d’acconto dell’8% sulle imposte sul reddito dovuta dall’impresa che effettua il lavori); il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del destinatario del pagamento.

=> Detrazione ristrutturazioni: il bonifico parlante

 Di contro, non è più necessaria la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara nè l’indicazione del costo della manodopera nella fattura dei lavori

venerdì 4 marzo 2016

Detrazioni IRPEF, guida completa delle Entrate

Spese mediche che danno diritto alla detrazioni, interventi di ristrutturazione edilizia, bonus mobili: tutti i dettagli e i chiarimenti sull’applicazione delle detrazioni IRPEF vengono spiegate da una circolare dell’Agenzia delle Entrate, che risponde a specifici quesiti arrivati dai centri di assistenza fiscale, (i CAF), e fornisce un ulteriore strumento di consultazione al contribuente alle prese con la stagione di dichiarazione dei redditi. Vediamo la Guida delle Entrate sugli aspetti applicativi delle diverse detrazioni.
Pertinenza abitazione principale
Nel caso in cui ci sia una pertinenza dell’abitazione principale, come ad esempio un box auto, in comproprietà fra proprietari di due diversi immobili, ognuno dei due può applicare la detrazione su lavori di ristrutturazione in base alla sua quota di rendita della pertinenza stessa. In pratica, la detrazione che spetta sia all’abitazione principale sia alle pertinenze (che devono essere accatastate come tali), si può utilizzare anche se una pertinenza è in comproprietà. Il Fisco prende come riferimento la sentenza di Cassazione 27302 del 2013, che ha ritenuto “ammissibile la costituzione di una pertinenza in comunione, al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, in quanto l’asservimento reciproco del bene accessorio comune consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare lo stesso in favore delle rispettive proprietà esclusive”.
Per individuare il limite di spesa su cui effettuare la detrazione bisogna fare riferimento al tetto previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Esempio: vengono effettuati interventi di ristrutturazione edilizia per 100mila euro su una pertinenza comune di due abitazioni. Il proprietario dell’abitazione A spende 40mila euro, il proprietario dell’abitazione B spende 60mila euro. Il tetto di spesa per le ristrutturazioni edilizie è pari a 96mila euro (che si riferiscono alla singola unità immobiliare, completa di pertinenze). In questo caso, il proprietario dell’abitazione A avrà ancora a disposizione 56mila euro di spese a cui applicare la detrazioni, il proprietario dell’abitazione B ha un limite residuo di 36mila euro. Se invece l’intero importo di 100mila euro viene sostenuto da uno solo dei due proprietari, potrà applicare la detrazione solo per la quota fino a 96mila euro, che è il limite detraibile.
Sostituzione caldaia e bonus mobili
Un altro quesito relativo alle detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie è legato alla possibilità di utilizzare il Bonus Mobili nel caso in cui l’intervento di ristrutturazione sull’appartamento sia rappresentato dalla sostituzione di una caldaia: l’Agenzia delle Entrate sottolinea che la sostituzione della caldaia è considerabile un intervento di manutenzione straordinaria idoneo alla detrazione del 50%, e di conseguenza costituisce presupposto utile alla possibilità di applicare il Bonus Mobili.
Come noto, il bonus mobili consiste in una detrazione al 50%, fino a un tetto massimo di spesa di 10mila euro, per arredi ed elettrodomestici destinati a immobili che devono essere oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata. In base a quanto previsto dalla circolare 11/E del 2014, gli interventi che utilizzano fotni rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria. In sintesi, la sostituzione della caldaia è un intervento di manutenzione straordinaria che da diritto alla detrazione e fa scattare il Bonus Mobili.
Immobili destinati all’affitto
La deduzione del 20% (articolo 21, decreto legge 133/2014) applicabile all’acquisto di immobili da destinare all’affitto, effettuati dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è applicabile a un limite di spesa di 300mila euro per ogni contribuente e nell’intero periodo agevolato. Se uno stesso contribuente acquista più immobili da destinare alla locazione, può applicare la deduzione fino a un massimo di 300mila euro. Esempio, acquisto nel 2015 di due immobili destinati all’affitto, uno da 100mila e uno da 150mila euro: il proprietario può applicare la deduzione all’intero importo di 250mila euro. Se però nel 2016 acquista un terzo immobile da 150mila euro, potrà applicare la deduzione solo fino al limite di 50mila euro (perché ha già speso 250 dei 300mila euro disponibili nel quadriennio agevolato).
Per quanto riguarda invece la deduzione, del 20%, sugli interessi del mutuo, (sempre per gli immobili da destinare all’affitto), si applica agli interessi pagati, non a quelli maturati nell’anno di imposta (indipendentemente da quando il contribuente li ha pagati). Si applica per l’intera durata del mutuo (non c’è il limite di otto anni previsto invece per la deduzione sull’acquisto). Questa deduzione si aggiunge a quella prevista sul prezzo d’acquisto (nel senso che si possono cumulare), ma deve comunque rispettare lo stesso limite di spesa, ovvero 300mila euro. Quindi, sono totalmente agevolati gli interessi su mutui per una cifra complessiva inferiore a 300mila euro, nel caso in cui invece l’immobile sia più caro, si applica la deduzione agli interessi ridotti proporzionalmente. La formula da applicare: 300mila moltiplicato per gli interessi pagati e poi diviso per l’importo del mutuo. Esempio: mutuo da 400 milioni, interessi pagati nell’anno pari a 2mila euro: l’importo massimo deducibile si ottiene moltiplicando 300mila per 2mila (600 milioni), e dividendolo per 400mila. Risultato: 1500, tetto massimo detraibile.
Altri quesiti sulle ristrutturazioni edilizie
  • Sostituzione sanitari: la sostituzione di una vasca da bagno con un’altra vasca con sportello apribile o con un box doccia non è agevolabile. Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria (la detrazione si può applicare solo alla manutenzione straordinaria), e non si può applicare il criterio dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • Condominio minimo: un condominio minimo (massimo otto condomini), per applicare la detrazione relativa a interventi su parti comuni deve essere intestatario delle fatture. L’obbligo di un codice fiscale del condominio è stato previsto con la circolare 74/E del 2015. Si chiede se interventi effettuati precedentemente, senza il codice fiscale del condominio, siano agevolabili: le Entrate rispondono affermativamente. Posto che il condominio deve chiedere il codice fiscale, per interventi precedenti al 2014 può chiedere la detrazione anche se non aveva ancora nominato l’amministratore e chiesto il codice fiscale. Il pagamento deve essere stato effettuato tramite bonifico (in modo che sia assolto l’obbligo di ritenuta fiscale). In questo caso, i diversi condomini applicheranno l’agevolazione alla quota di spese spettanti, che inseriscono in dichiarazione indicando il codice fiscale del contribuente che ha effettuato il bonifico.
  • Detrazione spese di manutenzione case vincolate, cumulabilità: la detrazione del 19% applicabile sulle spese di manutenzione, protezione o restauro  di beni di interesse storico e artistico, si può cumulare con le altre detrazioni per gli immobili oggetti di vincolo previste dall’articolo 16-bis del Tuir, il testo unico delle immposte sui redditi.
    Spese mediche
    Ci sono una serie di prestazioni che pur non rientrando fra le attività medico sanitarie possono dare comunque diritto alla detrazione se svolte da personale medico o sotto la sua supervisione. Fra queste, rientrano mesoterapia, ozonoterapia, perché il ministero ritiene che possano essere ascrivibili all’area delle prestazioni sanitarie. Come detto, la detrazioni si applica solo se la prestazioni viene svolta sotto supervisione medica, e se c’è una specifica prescrizione medica che dimostra il necessario collegamento con la cura di una patologia.
    Non sono invece mai detraibili le grotte di sale, indipendentemente dalla presenza di eventuale prescrizione medica. In generale, la circolare delle Entrare ricorda che le prestazioni, anche chirurgiche, sono detraibili  se vengono effettuate per motivi legati alla salute, non se invece lo scopo è il benessere o un trattamento di bellezza.
    Spese per pedagogista
    Non sono mai detraibili, perché questa figura professionale, pur avendo molti punti in comune con quella dell’educatore professionale, non riguarda l’area sanitaria, ma quella sociale. La circolare delle Entrate specifica che le prestazioni rese da un educatore professionale, ad esempio come terapia riabilitativa, sono detraibili, perché rese da una figura professionale riconosciuta nell’elenco contenuto nel decreto del ministero della Sanità del 29 marzo 2001. Il pedagogista, invece, è un professionista che opera nel sociale, nel settore formativo, educativo, sociale e socio sanitario (ma in quest’ultimo caso, solo per l’aspetto sociale). Le due figure professionali prevedono anche percorsi formativi diversi: l’educatore professionale è laureato alla facoltà di medicina, il pedagogista è laureato in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione.
    Altre detrazioni
    Ci sono una serie di altre risposte specifiche dedicate ai seguenti casi: credito d’imposta per tasse pagate all’estero, spese per la frequenza scolastica, normativa di riferimento per il riconoscimento dello stato di sordo. 

lunedì 8 febbraio 2016

Acquistare la prima casa in leasing, i Notai spiegano come fare

La prima casa si potrà comprare in leasing, come l’automobile. La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 che fissa le regole per l’avvio del leasing immobiliare. L’emendamento chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore che pagherà un ‘affitto’ per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà riscattare la casa ad un prezzo prestabilito.
Il corrispettivo, o canone, che l’utilizzatore pagherà all’intermediario dovrà tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’utilizzatore, il concedente o intermediario avrà diritto alla restituzione del bene. In caso di difficoltà da parte dell’utilizzatore, come la perdita del lavoro, sarà possibile sospendere il pagamento del canone periodico per una sola volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi. La sospensione non comporterà nessuna commissione o ulteriore spesa. L’emendamento permette di ricorrere a questa nuova misura, alternativa al mutuo, per un periodo di 5 anni, ovvero dal 2016 al 2020.
Le agevolazioni
L’emendamento prevede una detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8mila euro annui, per i giovani sotto i 35 anni con un reddito fino a 55 mila euro che decidano di ricorrere alla locazione finanziaria (leasing) in alternativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Inoltre per favorire il riscatto finale dell’immobile, l’emendamento prevede una detrazione del 19% sulla maxi rata finale per l’acquisto del bene, per un importo non superiore a 20mila euro. Le agevolazioni si applicano, dimezzate, anche agli over 35. La deduzione dovrà quindi essere calcolata su un canone massimo di 4mila euro e su una maxirata finale di 10mila euro.
Sono previste agevolazioni anche sull’imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati: l’imposta si applica nella misura dell’1,5% per gli atti di trasferimento nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario di abitazioni non “di lusso” e per gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”. L’emendamento riprende le proposte riportate nel disegno di legge 1462 agevolazioni per i giovani che acquistino la prima casa tramite leasing.
Acquisto della casa dal costruttore
Un nuovo emendamento alla Legge di Stabilità 2016, approvato in Commissione Bilancio, prevede che l’Iva per l’acquisto di una abitazione residenziale da un’impresa costruttrice potrà esser scontata per il 50% dall’Irpef dell’acquirente, ripartendo la detrazione in 10 quote annuali costanti.
Dal Notariato arrivano chiarimenti sulle novità in tema di condizioni per gli acquisti della prima casa, previsti sempre dalla Legge di Stabilità 2016 che ha adeguato la contrattazione immobiliare alle attuali esigenze. I Notai infatti spiegano che la nuova norma consente di usufruire delle agevolazioni per la prima casa anche al contribuente che abbia già acquistato un’abitazione con agevolazioni indicate e che l’abbia alienata successivamente al nuovo acquisto, purché entro un anno. Infine il Notariato chiarisce quali norme seguire nel caso di trasferimenti della ‘prima casa’ derivanti da successioni o donazioni.

martedì 2 febbraio 2016

SCIA, modello unico in tutta Italia

Ristrutturazione ediliziaCambiano le norme per la SCIA in edilizia: tutte le novità a partire dal modello unico, le nuove tempistiche per l'accertamento di violazioni e i casi in cui può essere utilizzata.
Tra le bozze di decreto legislativo approvate dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi c’è anche quello che introduce novità per il settore dell’edilizia, soprattutto per quanto riguarda la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) il cui modello è stato standardizzato in tutto il territorio nazionale. Si tratta della bozza di decreto per la semplificazione della SCIA, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Riforma Madia (Legge 124/2015).

=> Permessi a costruire e SCIA: il modulo unificato

Tempistiche

Il decreto prevede il raddoppio da trenta a sessanta giorni del termine entro cui le Amministrazioni possono bloccare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e, oltre al modulo unificato, introduce indicazioni precise che consentono di non commettere errori.

=> Edilizia: Guida alle norme, permessi e condoni

Per quanto riguarda le tempistiche, nel caso in cui, dopo aver ricevuto la SCIA, l’Amministrazione accerti la presenza di violazioni dovrà adottare entro 60 giorni un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. In questo modo vengono uniformati i termini previsti in caso di violazioni, eliminando il limite specifico di 30 giorni che fin’ora vigeva solo per l’edilizia.

=> Edilizia: i nuovi modelli unici in vigore

D’ora in poi la SCIA:
  • sarà utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuare valutazioni discrezionali;
  • dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, nei casi previsti dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche.
L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, a meno che non siano necessarie delle autorizzazioni espresse.

mercoledì 13 gennaio 2016

Abusi edilizi: compravendite valide senza condono

Per la Cassazione non sempre gli abusi edilizi invalidano le compravendite immobiliari: incidenza del condono edilizio e casistica in è possibile procedere con la trattativa

.Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 24852/2015) sono validi i contratti dicompravendita immobiliare nel caso in cui le irregolarità edilizie (abusi) rilevate sull’immobile non superino il 2% delle misure progettuali, ovvero in caso di parziale difformità dal permesso di costruire, o se interviene la sanatoria (condono edilizio) prima della conclusione del contratto.

Il caso riguardava una richiesta di nullità delpreliminare di vendita motivato dal fatto che la società di costruzione, successivamente alla stipula, aveva apportato all’immobilemodifiche interne non autorizzate, che però non ne modificavano la volumetria.
I giudici hanno respinto la richiesta dell’acquirente, giudicando valido il contratto e chiarendo che devono essere considerati nulli solo gli atti che non contengono gli estremi del permesso di costruire o quelli della domanda di sanatoria edilizia se sono superati i limiti di legge per le irregolarità commesse.
La sentenza ricorda infatti che a definire il limite del 2% per le irregolarità edilizie, nel caso in cui si parli di parziale difformità dal permesso di costruire, è lo stesso Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), facendo riferimento a scostamenti rispetto a:
·         altezze,
·         volumetrie,
·         superfici coperte dichiarate nel progetto.
Se le opere realizzate senza titolo abilitativo non superano questi limiti, il preliminare di vendita è valido e si può procedere alla stipula del contratto definitivo. Diversamente, il preliminare deve essere considerato nullo e per poter concludere la compravendita è necessario ottenere il condono degli abusi edilizi commessi.

giovedì 19 novembre 2015

UNA FORTE VIBRAZIONE FULMINA LA LAMPADA DELLA STANZA E CREA UN GRANDE SPAVENTO

14 novembre 2015 ore 18,00 .LA VIBRAZIONE PROVENIENTE DAL TUBO DI SCARICO  DEI FUMI-UNA CIMINIERA SOTTO E A FIANCO DEL BALCONE DELLA STANZA
 

LUGLIO 2015: incontro di verifica con i condomini in via tadino.Richiesta 
all'Ammistratore di avviare le procedure per rimuovere tutti gli scarichi a parete di fumo e di cattivi odori proveniente dal Loft.



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>Spunta un nuovo buco sulla parete esterna: COSA è? Intantocontinuano gli abusi.


martedì 6 ottobre 2015

La Rossano di ieri e di oggi: l’evoluzione dell’urbanistica


Immagine
Dall’edilizia selvaggia alla regolamentazione attraverso un’urbanistica studiata e disegnata. Oltre cinquant’anni di storia per giungere alla Rossano di oggi. Che per molti versi presenta il volto di una città moderna e funzionale, custodendo e racchiudendo al suo interno le testimonianze di come, nel tempo, si sia evoluta la fabbrica del mattone. Territorio in mano a poche famiglie, le cui strategie imprenditoriali hanno solo in minima parte prodotto effetti positivi. Negli anni ’60 gran parte di quello che è oggi lo scalo si presenta come una immensa distesa di ulivi che, pian piano, inizia a lasciare il posto agli insediamenti abitativi. I tempi cambiano, così come le esigenze, e dal centro storico, ma anche da alcuni centri dell’hinterland, si comincia a scendere in pianura. Si sviluppano le prime attività commerciali e si ha necessità di essere più vicini alla rete ferroviaria, all’epoca validissimo mezzo di trasporto, per accorciare anche i tempi della consegna merci e potersi spostare in maniera più agevole.
E così nascono i primi edifici urbani, all’inizio veri e propri agglomerati sparsi, rispondenti a quello che era l’obiettivo primario: avere un’abitazione.
Erano anni felici per i costruttori, non esistevano norme edilizie, non erano previste autorizzazioni, si costruiva liberamente, senza rispettare la distanza di sicurezza tra un edificio e l’altro. Sono gli anni in cui iniziano a prendere forma gli insediamenti su via Roma, via Milano e la zona a monte di via Nazionale.
Il 1 settembre del 1967 entra in vigore la norma che prevede il rilascio della licenza edilizia da parte del Comune, sulla base dei dettami del Codice civile. Gli edifici iniziano, quindi, ad essere costruiti seguendo alcuni criteri. Dai primi anni Settanta viene introdotto un nuovo strumento, che regolerà lo sviluppo urbanistico cittadino per oltre un ventennio: il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione (approvato con D.P.G.R. N° 737 DEL 2/7/1975). Dalla seconda metà degli anni settanta fino al 1993 si costruisce sulla base di quanto previsto dal Pdf, che è soggetto ai piani attuativi fra cui il PEEP che ha consentito di realizzare alloggi di edilizia economica e popolare nelle zone di Donnanna e Matassa, non prevede vincoli e, sostanzialmente, è deciso dalla politica. Sono questi gli anni in cui si sviluppa la maggior parte dell’impianto urbanistico dello scalo.
Non siamo ancora in presenza di una edilizia programmata, si costruisce sulla base di progetti standard, ma si introducono norme che disciplinano le distanze dalle strade e dai confini nonché l’altezza dei fabbricati. Le aree edificabili sono soggette al Piano pluriennale di attuazione (Ppa). In questo periodo vengono realizzati gli insediamenti di via Nazionale, via Lazio, via Sicilia, via Aldo Moro, Donnanna, Petra, viale Luca De Rosis, viale Michelangelo, via dei Normanni. Lo scalo prende forma e inizia a delinearsi per gran parte di quel che è oggi. È il periodo del “boom” economico, con il settore dell’agricoltura e la nascita della Centrale Enel di contrada Cutura che danno lavoro e producono reddito, consentendo a molti di investire nell’edilizia che crea ulteriore indotto. E anche negli anni successivi è sempre l’edilizia a muovere la maggior parte dell’economia. Un periodo, questo, che se paragonato alla situazione attuale fa emergere in tutta la sua drammaticità non solo gli effetti della crisi economica ma anche la progressiva spoliazione subita dal territorio, dove ora tutto si è paralizzato.
Tornando alla storia, nel 1993 viene adottato per la prima volta il Piano regolatore generale (Prg), che sarà poi definitivamente approvato nel 2001. Si giunge, quindi, ad una urbanistica programmata e pianificata, con una logica, anche sul piano estetico, e massima attenzione al sistema viario. Vengono ora previste anche le aree sociali, prima realizzate sui “residuati” delle costruzioni e si pianifica la viabilità, ponendo fine a quei “limiti” tuttora presenti in alcune zone. Basti pensare, ad esempio, ad aree quali Donnanna, Petra, via dei Normanni e Sant’Angelo dove, nel 1994, nelle more del ricorso amministrativo in atto (nei confronti dell’allora sindaco Caputo, eletto a giugno 1993. Il ricorso venne poi definito a giugno 1994) il commissario dell’epoca approvò quattordici lottizzazioni concepite dalla precedente amministrazione di centrosinistra sulla base del Piano pluriennale di attuazione.
Il Prg è lo strumento che consente di programmare e pianificare su più fronti, tutelando l’agricoltura e i vari appezzamenti, ad esempio, e incentivando lo sviluppo turistico prevedendo la possibilità di realizzare strutture turistiche e ricettive sul lungomare. Possibilità che, tuttavia, solo pochissimi privati hanno sfruttato.
Con l’adozione del Piano regolatore generale vengono quindi definite le varie zone della città alle quali viene assegnata una specifica destinazione. Adotta il nuovo Piano nelle more di approvazione in caso di “contrasto” con quanto invece prevedeva il Programma di Fabbricazione, vengono adottate le cosiddette misure di salvaguardia e le aree in questione vengono messe in “stand-by” fino alla definitiva approvazione del Prg che giunge nel 2001; è il caso, tra l’altro, di Frasso, Monachelle, Crosetto. Con il Prg si sviluppano anche le zone di Tornice e via Galeno, mentre si dà impulso ad un sistema viario che diventa sempre più funzionale. È in questi anni che lo scalo prende forma per come si presenta oggi, con un’urbanistica più ragionata, anche sul piano estetico, e una viabilità tutto sommato efficiente.
La legge urbanistica regionale n. 19/2002 introduce una nuova e più ampia visione riconoscendo un rapporto di stretta interazione tra la pianificazione urbanistica e il sistema naturalistico-ambientale. Alla base delle politiche e della pianificazione territoriale vi è ora la sostenibilità ambientale così come la tutela del suolo.
È un’ottica più moderna, che tende a determinare i livelli di qualità urbana in termini di benessere, salubrità, efficienza, sicurezza ed equità degli interventi antropici, nonché i livelli accettabili della pressione dei sistemi insediativo e relazionale sull’ambiente naturale. Il Piano regolatore generale viene quindi sostituito dalPiano Strutturale Comunale (Psc) che diventa lo strumento principale di pianificazione territoriale e urbanistica a scala comunale. Rispetto al Prg che si presenta come un prodotto a carattere normativo prescrittivo, fissando in maniera rigida le modalità d’uso del suolo, il Psc ha carattere più flessibile e persegue, sostanzialmente, tre obiettivi: promozione dello sviluppo locale mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali); miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini mediante la promozione della qualità ambientale ed il controllo dei rischi; assetto sostenibile del territorio e dell’uso del suolo, sulla base delle specifiche caratteristiche delle condizioni ambientali. In sintesi il Psc: classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale. È poi nel Pot (Piano operativo temporale) che spetta a ciascun sindaco, che vengono individuate le aree di nuova edificazione o riqualificazione da sottoporre di norma a Piano attuativo unitario.
Sulla base delle caratteristiche demografiche e della media di abitanti per ciascun comune calabrese, nella nuova legge urbanistica la Regione promuove la realizzazione di un sistema di Piani strutturali in forma Associata (Psa) da redigersi fra diversi comuni. La visione, qui, diventa d’area vasta, con l’obiettivo di giungere ad uno sviluppo omogeneo territoriale allo scopo, tra l’altro, di: valorizzare al meglio risorse che acquistano valore solo su scala sovracomunale (si pensi ad attività turistiche realizzabili solo attraverso “itinerari” che coinvolgono più comuni); gestire in  associazione servizi ed infrastrutture che richiedono, per essere economicamente realizzabili, soglie di popolazione che spesso i piccoli comuni da soli non raggiungono, in special modo nei settori della raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle strutture di protezione civile.

Insomma, una filosofia del tutto nuova che perfeziona l’intuizione già avuta con i Piani regolatori integrati, da queste parti mai attuati, attorno alla quale si sviluppa grande interesse. Tra l’altro, nelle linee guida della legge 19/2000 si trova il riferimento ai centri di Rossano e Corigliano “fra pochi anni di fatto uniti come anticipano i segni della conurbazione in atto” la cui presenza “deve far ripensare il modello di sviluppo urbano verso dimensioni più sostenibili, contenendo il consumo di suolo e puntando ad una profonda riqualificazione”.  Rossano, sotto il governo della giunta Filareto aderisce al Psa con i Comuni di Corigliano, Crosia, Calopezzati, Cassano all’Jonio. Si inizia a programmare insieme in un’ottica territoriale ma il processo va a rilento ed è ora giunto in fase di Conferenza di pianificazione. E si dovrà attendere ancora per la definitiva redazione che dovrà dare un volto nuovo, più moderno e stavolta integrato allo sviluppo urbanistico che adesso rientra nell’ottica di area vasta.