18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

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martedì 4 novembre 2014

TARI prorogata nei Comuni in ritardo

 TARI senza esoneri per i contribuenti: per i Comuni senza delibera in arrivo la proroga.

Per i Comuni italiani che non sono riusciti a deliberare le aliquote TARI entro la scadenza del 30 settembre è allo studio del Governo una proroga. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, in occasione del question time alla Commissione Finanze della Camera.

Termini tributi locali

In teoria, la riapertura dei termini per deliberare potrebbe vedere coinvolti, oltre alla TARI, altri tributi stabiliti a livello comunale, compresa la TASI.

=> TASI, TARI e IMU: calendario scadenze e pagamenti

In generale è previsto che i regolamenti comunali in materia di tributi locali vengano adottati entro il termine fissato per l’approvazione dei bilanci di previsione, ossia entro il 30 settembre per l’anno in corso. Per le delibere TASI i sindaci avevano avuto tempo fino al 10 settembre, ma 600 Comuni non hanno deliberato in tempo e si sono trovati costretti ad accontentarsi dell’aliquota base dell’1 per mille.

=> TASI, IMU e TARI: elenco ufficiale delibere e aliquote 2014

Proroga TARI
Ora però queste realtà potrebbero avere una seconda chance, anche se in realtà l’obiettivo del Governo è di consentire un extra time per la sola TARI. Per imprese e contribuenti la speranza è che non si riaprano i termini per la TASI, costringendoli a mettere nuovamente mano ai calcoli, ma solo per la TARI, i cui conti vengono effettuati direttamente dai Comuni che poi inviano i bollettini di pagamento pre-compilati. Il motivo per cui il Governo pensa ad una proroga per la TARI è che a differenza di quanto avviene per IMU e TASI, per le quali in caso di mancata delibera vengono applicate rispettivamente l’aliquota dell’anno precedente e quella base, per la TARI non esiste una soluzione “paracadute” per i Comuni.

=> TARi 2014: novità e istruzioni

Riscossione TARI anche senza tariffe

Per questo i circa 650-700 Comuni che non hanno provveduto nei termini a emanare piano finanziario, regolamento e tariffe, provvedimenti essenziali per riscuotere la nuova tassa sui rifiuti, hanno chiesto al Governo di concedere un’ulteriore proroga dei termini. Durante il question time alla Camera, Baretta ha dichiarato che gli uffici ministeriali
«Hanno allo studio una proposta di norma volta a consentire ai Comuni, che non hanno istituito la TARI nel termine del 30 settembre 2014, di procedere comunque alla riscossione della tassa dovuta a fronte del servizio di gestione dei rifiuti che deve essere necessariamente reso».
Il provvedimento che riaprirebbe i termini per le delibere sulla TARI potrebbe arrivare come emendamento alla Legge di Stabilità 2015, o come un nuovo e autonomo intervento normativo d’urgenza.
FONTE PMI

mercoledì 15 ottobre 2014

TASI per terreni agricoli, edificabili e fabbricati rurali

TASI per terreni agricoli, fabbricati rurali strumentali o meno all'attività agricola e aree edificabili di proprietà o in affitto: regole e casi particolari.

La TASI per il settore agricolo è meno pesante di quella sulle altre tipologie di immobili, ed anche più economica dell’IMU perché prevede l’esenzione per i terreni agricoli,ma attenzione: c’è una sorta di falla nella formulazione della norma, per cui se un agricoltore è proprietario del terreno non paga l’imposta, se invece è in affitto è tenuto a versarla. Vediamo una breve guida dedicata alla  TASI per le imprese e i professionisti dell’Agricoltura.

=> TASI: casi particolari e calcolo online

Fabbricati rurali

  • Strumentali: aliquota TASI non può superare il tetto massimo 0,1% (comma 678, articolo 1, legge 147/2013), ma il Comune possa può ridurla fino a zero. La base imponibile di calcolo è come per l’IMU: rendita catastale rivalutata per il moltiplicatore 65 (coefficiente della categoria D10).
  • Non strumentali: se il fabbricato rurale è abitato si paga la TASI con le regole ordinarie (aliquota prima casa o per altri immobili, a seconda delle situazioni).

Terreni agricoli

L’esenzione per i terreni agricoli è chiara: la TASI, se un terreno è classificato come agricolo, non si paga in nessun caso (quale che sia la sua ubicazione, destinazione d’uso o professione del proprietario).

=> TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali

Aree edificabili

Come per l’IMU c’è un’esenzione per coltivatori diretti e agricoltori professionali, che però non si applica se il proprietario del terreno non appartiene a queste categorie. Il riferimento è l’articolo 1, comma 669, legge 147/2013, che in seguito alle modifiche introdotte dal Dl 16/2014 recita:
«il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli».
La norma rimanda alle regole IMU (articolo 2, comma 1, Dlgs 504/1992): esenzionelimitata ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. Quindi, se il terreno non è agricolo ma è posseduto da un agricoltore professionale, la TASI non si paga. In caso contrario, è dovuta la TASI.
E qui scatta la distorsione per cui se lo stesso terreno, invece, viene affittato a un agricoltore, quest’ultimo è tenuto a versare la quota inquilino. Questa regola è chiaramente indicata nelle FAQ del Ministero dell’Economia:
«la TASI è dovuta perché il terreno resta edificabile».
Quindi, si calcola la TASI come dovuta la proprietario e poi si applica la quota inquilino dal 10 al 30% in base alla delibera comunale. Ricordiamo che se la questa non prevede nulla, si intende automaticamente fissata al 10%.

mercoledì 11 giugno 2014

TASI: il rinvio per uffici, negozi e PMI

In Gazzetta Ufficiale il decreto che rinvia la TASI nei comuni senza delibera: il calendario, le semplificazioni dal 2015 e le precisazioni per uffici o negozi in affitto

Dal 2015 niente più caos fiscale su TASI e IMU, arriverà direttamente il bollettino pre-compilato: l’impegno è contenuto nel decreto del governo che rinvia il pagamento della TASI nei Comuni che non hanno deliberato entro lo scorso 23 maggio. Si tratta del Dl 88/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno, che per il resto conferma quando già comunicato nei giorni scorsi. Vediamo in dettaglio come funzion il rinvio TASI con particolare riguardo per le PMI.
Proroga TASI in Gazzetta
Il decreto prevede che nei Comuni senza delibera (quasi 6mila amministrazioni italiane) non si paghi nessun acconto TASI entro la scadenza del 16 giugno (che invece resta confermata per gli altri Comuni, circa 2.200, che hanno deliberato).
La proroga non riguarda l’IMU, il cui acconto va pagato sempre entro il 16 giugno in tutti i Comuni senza distinzioni. Nei Comuni ritardatari la prossima scadenza è il 16 ottobre, ma solo se la delibera viene approvata entro il 10 settembre e pubblicata sul sito entro il 18 settembre. In caso contrario, tutto rinviato al 16 dicembre,con pagamento in un’unica soluzione di acconto e saldo TASI. Si rimanda tutto a ottobre (o eventualmente a dicembre) anche se i Comuni hanno deliberato ma sforado la scadenza del 23 maggio.
TASI immobili in affitto
L’inquilino di un immobile (privato cittadino ma anche un uffici, negozi o ditte) segue le regolegenerali per la proroga: nei Comuni che hanno deliberato, ma senza specificare lapercentuale TASI a carico degli inquilini, questi pagheranno il 10% della TASI dovuta sull’immobile.
Ma quale aliquota applicare? Bisogna considerare l’immobile in base alla suadestinazione d’uso del proprietario. Quindi, nel caso di un inquilino persona fisica (o famiglia) in un appartamento che per il proprietario rappresenta un’abitazione diversa dalla prima casa, la TASI sarà calcolata con l’aliquota delle abitazioni diverse dalla prima casa (se la delibera comunale lo prevede, con quella delle seconde case concesse in locazione).
TASI per uffici e negozi in affito
E per un ufficio o negozio? DI questo caso le FAQ del Ministero non fanno menzione, quindi (tanto per cambiare) bisogna cercare di dare un’interpetazione estensiva del concetto espresso per le case date in affitto a persone fisiche. Quindi, se nella delibera esiste una specifica aliquota per immobili in affitto a uffici, negozi e laboratori artigiani allora si applica quella, mentre in caso contrario bisogna fare uno sforzo di fantasia: se per esempio c’è un’aliquota per immobili in affitto a canone libero probabilmente bisognerà applicare quella. Se non ci sono regole specifiche si applicherà l’aliquota sulleseconde case e non quella specifica per negozi o botteghe. Attenzione: si tratta di una interpretazione, basata sulle risposte del Ministero, secondo cui bisogna concludere che l’imposta complessiva sia:
«determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune».
Come si vede i dubbi non mancano (se ne potrebbero formulare anche altri, ad esempio sulla mancanza di codici tributo specifici per gli inquilini da utilizzare per la compilazione dell’F24).
Imprese in rivolta
Le associazioni delle PMI spesso esprimono critiche. Rete Imprese Italia manifestano delusione per «la mancata proroga generalizzata del pagamento della prima rata della TASI» e ritiene che la soluzione presa non risolva «le difficoltà connesse al calcolo e al versamento dell’imposta, da effettuarsi in pochi giorni. Difficoltà operative che scaturiscono dalla miriade di aliquote d’imposta e di detrazioni applicabili e che rischiano di dare vita, a giugno, a un vero e proprio caos». Si può solo concludere sperando che, nel 2015, non si ripeta un’analoga situazione (il caos sulle tasse sugli immobili si sta ripronendo da qualche anno, in effetti). Il governo si è impegnato a farlo nel decreto di rinvio:
«a decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli».

lunedì 9 giugno 2014

Decreto TASI approvato in CDM: rinvio al 16 ottobre


Come previsto dall'emendamento al Dl IRPEF, l'acconto TASI si conferma rinviato al 16 ottobre per i Comuni che non hanno deliberato ma lo faranno entro il 10 settembre, a dicembre gli altri.
L’attesa proroga per l’acconto TASI nei Comuni che non hanno deliberato in tempo è arrivata: la nuova scadenza è il prossimo 16 ottobre, come confermato dal Decretoapprovato in CdM il 6 giugno, che di fatto ripropone il contenuto dell’emendamento inserito nella legge di conversione del Decreto IRPEF (Dl 66/2014).
I dettagli della proroga TASI:
·         nei Comuni in cui c’è delibera approvataentro il 23 maggio 2014, si paga l’acconto entro il 16 giugno in base alle aliquote decise dall’ente locale;
·         nei Comuni in cui si delibera entro il 10 settembre l’acconto è prorogato al 16 ottobre; nei Comuni senza delibera al 10 settembre, la TASI sarà versata per intero il16 dicembre con aliquota  1 per mille (gliinquilini ne verseranno il 10%).
Come si vede, il decreto legge “ponte” sulla Tassa sui Servizi Indivisibili ripropone l’esatto contenuto dell’emendamento al Decreto IRPEF, che il governo ha accompagnato con un decreto legge per rendere la misura immediatamente operativa (l’iter di conversione del Dl 66/2014 deve infatti  terminare entro il 23 giugno, quindi dopo la scadenza per l’acconto, con il rischio di non poter considerare legalmente valido il rinvio).

Il provvedimento doveva essere discusso durante l’ultimo CdM, insieme ad altri provvedimenti urgenti, ma la discussione è stata rinviata ad oggi.
FONTE PMI -Barbara  Weisz