18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

lunedì 8 agosto 2016

Se passate da quelle parti, fate attenzione!

<A Lido Adriano un'aiuola è diventata una trappola>


Ieri sera a Lido Adriano, lungo viale Virgilio, mio papà è caduto a terra dopo essere inciampato in un'aiuola. Ha riportato diverse ferite ed escoriazioni, soprattutto al volto, tanto che è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. L'aiuola in questione, come si vede dalla foto, non può più essere definita tale, in quanto il suo stato di incuria e semi distruzione l'ha trasformata in una trappola. 

Il cordolo a protezione dell'erba - formato da una rete metallica e da alcuni bordi in ferro - è letteralmente "sdraiato per terra", situazione che crea pericolosi scalini senza per questo più impedire di finire nel tratto erboso. Di sera, e con tante persone che affollano il viale - soprattutto nel giorno di mercato come era ieri  , è impossibile vedere l'ostacolo.

Stiamo verificando chi è il responsabile dell'incuria ma intanto, se passate da quelle parti, fate attenzione!

Fonte www.ravennanotizie.it/

venerdì 5 agosto 2016

MILANO MUNICIPIO 3 - Commissione Territorio e Affari Istituzionali

Presidente: Monzio Compagnoni Dario  Partito Democratico

Vice Presidente: Monti Cesare - Partito Democratico

Componenti:
Giuliani Alessia  Partito Democratico
Curci Vito  - Partito Democratico
Borgese Valeria - Partito Democratico
Cruz Zamy Renzo - Partito Democratico
Rossi Filippo - Partito Democratico 
Zelasco Simona -  Beppe Sala Sindaco Noi Milano
Merlo Federica -  Beppe Sala Sindaco Noi Milano​
Mariani Gabriele - Sinistra per Milano
Cutaia Filippo - Forza Italia
Di Vittorio Marco - Forza Italia
Cosenza Rita - Lega Nord
Boari Gianluca - Lega Nord
Viola Vincenzo - Fratelli D'Italia 
Natale Nicola - Milano Popolare 
Migliarese Piero - Io Corro per Milano
Riccitelli Pierluigi - Movimento 5 stelle 

Commissione Territorio e Affari Istituzionali

lunedì 25 luglio 2016

SCIA 2: titoli edilizi caso per caso

Come individuare il titolo edilizio corretto per ogni intervento a fronte del nuovo decreto SCIA 2 che fornisce tabelle caso per caso

Con l’approvazione del decreto SCIA 2, che attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), diventa più facile individuare il titolo abilitativo per ogni intervento edilizio. Apportando alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il decreto chiarisce quali lavori possono essere realizzati in regime di edilizia libera, senza rischio di cadere nell’abusivismo edilizio e di iniziare lunghi e costosi contenziosi, e quali invece richiedono necessariamente la SCIA.
Decreto SCIA 2
In particolare il decreto SCIA 2:
·         provvede alla mappatura completa, con una tabella riassuntiva, dei procedimenti edilizi, in corrispondenza dei quali vengono indicate le procedure burocratiche da seguire;
·         individua con precisione le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Vengono inoltre riassunti gli adempimenti successivi all’intervento edilizio e la nuova disciplina sulla Segnalazione certificata di agibilità.
Edilizia libera
La nuova normativa abroga CIL(Comunicazione di inizio lavori), facendo rientrare nell’edilizia libera tutti gli interventi per cui era prevista, e la DIA (Denuncia di Inizio Attività), sostituita già dal 2010 dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), lasciando però in vigore la Super Dia, alternativa al permesso di costruire. D’ora in poi la SCIA prende il posto della DIA al 100%, quindi avremo la SCIA alternativa al permesso di costruire.
A seguito dell’eliminazione della CIL, tra le attività di edilizia libera, c’è per esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se può esser necessaria la CILA se si installano ascensori esterni), l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori dei centri storici, opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni, le pavimentazioni esterne, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi con SCIA
Serve invece la SCIA in caso di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici, restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici, ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. La SCIA è inoltre necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria “pesante” che vedano coinvolte le strutture, contemplino la modifica di prospetti e volumi e quando, in zona A, contempla mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Permesso di costruire
Il permesso di costruire dovrà d’ora in poi essere richiesto per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, i ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, interventi effettuati nei centri storici che implichino una modifica della destinazione d’uso, interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
SCIA alternativa al permesso di costruire
La SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Super DIA), occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Interventi con CILA
Vengono ampliate le competenze della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), necessaria per tutti gli interventi non rientranti tra le attività di edilizia libera, né tra quelli soggetti a permesso di costruire e SCIA. La CILA può essere inviata anche online allegando gli elaborati progettuali e una relazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa antisismica, a quella sul rendimento energetico in edilizia. La comunicazione deve dichiarare che i lavori non interessano parti strutturali dell’edificio e contenere i dati identificativi dell’impresa che effettua gli interventi. La CILA va infatti utilizzata in caso di manutenzione straordinaria “leggera”, ovvero per gli interventi che non riguardano la struttura. Si potrà usare la CILA, inoltre, per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire.
Segnalazione certificata di agibilità
La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità. A livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.
Fonte: Dlgs SCIA 2.


SCIA 2: titoli edilizi caso per caso

Come individuare il titolo edilizio corretto per ogni intervento a fronte del nuovo decreto SCIA 2 che fornisce tabelle caso per caso

Con l’approvazione del decreto SCIA 2, che attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015), diventa più facile individuare il titolo abilitativo per ogni intervento edilizio. Apportando alcune modifiche al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il decreto chiarisce quali lavori possono essere realizzati in regime di edilizia libera, senza rischio di cadere nell’abusivismo edilizio e di iniziare lunghi e costosi contenziosi, e quali invece richiedono necessariamente la SCIA.
Decreto SCIA 2
In particolare il decreto SCIA 2:
·         provvede alla mappatura completa, con una tabella riassuntiva, dei procedimenti edilizi, in corrispondenza dei quali vengono indicate le procedure burocratiche da seguire;
·         individua con precisione le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Vengono inoltre riassunti gli adempimenti successivi all’intervento edilizio e la nuova disciplina sulla Segnalazione certificata di agibilità.
Edilizia libera
La nuova normativa abroga CIL(Comunicazione di inizio lavori), facendo rientrare nell’edilizia libera tutti gli interventi per cui era prevista, e la DIA (Denuncia di Inizio Attività), sostituita già dal 2010 dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), lasciando però in vigore la Super Dia, alternativa al permesso di costruire. D’ora in poi la SCIA prende il posto della DIA al 100%, quindi avremo la SCIA alternativa al permesso di costruire.
A seguito dell’eliminazione della CIL, tra le attività di edilizia libera, c’è per esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se può esser necessaria la CILA se si installano ascensori esterni), l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici al di fuori dei centri storici, opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni, le pavimentazioni esterne, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi con SCIA
Serve invece la SCIA in caso di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici, restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici, ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati. La SCIA è inoltre necessaria per gli interventi di manutenzione straordinaria “pesante” che vedano coinvolte le strutture, contemplino la modifica di prospetti e volumi e quando, in zona A, contempla mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
Permesso di costruire
Il permesso di costruire dovrà d’ora in poi essere richiesto per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, i ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, interventi effettuati nei centri storici che implichino una modifica della destinazione d’uso, interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
SCIA alternativa al permesso di costruire
La SCIA alternativa al permesso di costruire (ex Super DIA), occorre in caso di interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Interventi con CILA
Vengono ampliate le competenze della CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), necessaria per tutti gli interventi non rientranti tra le attività di edilizia libera, né tra quelli soggetti a permesso di costruire e SCIA. La CILA può essere inviata anche online allegando gli elaborati progettuali e una relazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alla normativa antisismica, a quella sul rendimento energetico in edilizia. La comunicazione deve dichiarare che i lavori non interessano parti strutturali dell’edificio e contenere i dati identificativi dell’impresa che effettua gli interventi. La CILA va infatti utilizzata in caso di manutenzione straordinaria “leggera”, ovvero per gli interventi che non riguardano la struttura. Si potrà usare la CILA, inoltre, per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della SCIA e del permesso di costruire.
Segnalazione certificata di agibilità
La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità. A livello di procedura non cambia niente rispetto al passato, ma viene spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato.
Fonte: Dlgs SCIA 2.


giovedì 14 luglio 2016

Concessioni spiagge, Corte Ue boccia il rinnovo automatico. Governo costretto a soluzione-ponte

Concessioni spiagge, Corte Ue boccia il rinnovo automatico. Governo costretto a soluzione-ponte

Attesa dagli operatori del settore, la decisione mette fine al regime dei rinnovi automatici, giudicato in contrasto con il diritto comunitario: le spiagge dovranno andare a gara d'asta. In attesa di un riordino del settore, nel dl enti locali dovrebbe essere inserita una proroga

lunedì 11 luglio 2016

Mansarda in vendita a Ravenna in zona Lido Adriano.


V  E  N  D  E  S  I
MANSARDA 
85 mq
CON ASCENSORE
ARREDATA
 LIDO ADRIANO Ravenna (Zona Scuola Elementare)
PER INFORMAZIONI Tel. 3883642614 
Lunedì-Giovedì

dalle 16,00 alle ore 18,00


ECCO ALCUNI SCATTI DELLA MANSARDA

clicca sull' immagine per ingrandire la foto








domenica 19 giugno 2016

Guida Fare Casa: credito e agevolazioni fiscali


Garanzie sul mutuo, leasing immobiliare, agevolazioni per acquisto e ristrutturazione immobili, bonus mobili, prestito ipotecario: Guida "Fare Casa" del Mef.



Tutte le agevolazioni per l’acquisto o affitto di immobili previste dalle più recenti normative sono riassunte e analizzate nella Guida “Fare Casa”, presentata  dal Ministero dell’Economia per fare il punto su tutti gli strumenti attivabili e sul loro impatto. 


Agevolazioni fiscali

La Legge di Stabilità ha prorogato Bonus Energia, Ristrutturazioni e Mobili fino al 31 dicembre 2016. In particolare:

detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari, parti comuni dei condomini, immobili strumentali. Dal 2017 l’agevolazione sarà sostituita da quella sulle ristrutturazione edilizie (al 36%).

  • bonus ristrutturazioni, strutturale al 36%, per il 2016 al 50%, con tetto di 96mila euro di spese per unità immobiliare.
  • bonus mobili al 50% fino a un tetto di 10mila euro, per acquisto arredi ed elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
    La Legge di Stabilità ha introdotto un secondo bonus mobili al 50%, destinato invece alle giovani coppie che acquistano casa: destinato a coniugi o conviventi da almeno tre anni, con la legge Cirinnà, nell’attesa dei chiarimenti ministeriali se ne può prevedere l’estensione automatica alle unioni civili. In tutti i casi almeno uno dei due partner non deve avere superato i 35 anni, l’immobile deve essere acquistato nel 2015 o 2016, deve essere la prima casa. Il bonus è una detrazione IRPEF al 50%, con tetto a 16mila euro, per l’acquisto dei mobili per la nuova casa
    Infine, per chi affitta immobili ad uso abitativo c’è la cedolare secca, imposta sostitutiva del 21% sul canone di locazione, ridotta al 10% per i contratti a canone concordato nei comuni con carenza abitative o ad alta tensione abitativa.
    Mutuo prima casa
    C’è la possibilità di sospendere le rate del mutuo fino a 18 mesi per contribuenti con ISEE fino a 30mila euro. Il mutuo non deve essere superiore a 250mila euro. Deve intervenire una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta al decesso di uno dei titolari, infortunio o handicap, predita del lavoro. L’intervento è garantito dal Fondo di solidarietà per i mutui acquisto prima casa del MEF. C’è anche un secondo strumento attivabile per sospendere le rate del mutuo, in questo caso per 12 mesi, ovvero l’accordo per il credito ABI – associazioni consumatori, intervento anch’esso destinato a casi di sospensione del lavoro o riduzione temporanea orario lavorativo.
    mutui
    Un’altra misura è costituita dalla garanzia pari al 50% del mutuo per acquisto o ristrutturazione prima casa, fino a 250mila euro. Tassi agevolati per under 35, giovani coppie, nuclei monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP (istituto autonomo case popolari).
    mutui
    Leasing immobiliare
    Novità introdotta dalla manovra 2016, consente a giovani under 35 oppure, se di età superiore, con reddito fino a 55mila euro, che stipulano contratti di leasing per la prima casa, che non abbiano già un appartamento di proprietà. E’ un contratto di leasing, che quindi prevede il pagamento di un canone per un periodo concordato, al termine del quale l’inquilino può riscattare l’immobile, sempre applicando un prezzo originariamente pattuito. La norma prevede anche agevolazioni fiscali. Per i giovani fino a 35 anni l’agevolazione prevede detraibilità 19% canone di leasing, fino a 8mila euro annui, detraibilità al 19% del prezzo del riscatto, fino a 20mila euro. Per gli altri destinatari, la detraibilità al 19% si applica a un tetto massimo di 4mila euro, e quella sul prezzo del riscatto a un limite di 10mila euro.
    Prestito ipotecario
    I proprietari di immobili con almeno 60 anni possono ricorrere al Prestito Ipotecario Vitalizio, che consiste nella conversione di parte dell’immobile in un prestito ipotecario. In caso di decesso del mututatario, gli eredi possono estinguere il debito residuo, cancellando quindi l’ipoteca sull’immobile, vendere l’immobile, lasciare che lo venda la banca mutuataria (con diritto ad incassare la differenza e tutela se il prezzo è inferiore al debito, caso in cui la banca non può chiedere nulla all’erede). La domanda va presentata alla banca.
    Polizze sui prestiti
    C’è un accordo del 2013 fra ABI (banche), Assofin (intermediari finanziari) e associazioni dei consumatori per promuovere la diffusione di polizze assicurative, vita o danni, che proteggono da eventi che riducono la capacità di rimborsare il mutuo.
    Fonte: Mef
  • Barbara Weisz - 10 giugno 2016