18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI
18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI
lunedì 20 gennaio 2014
Commissione Urbanistica - Edilizia Privata.Nuovo Regolamento Edilizio
Mercoledì 22 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 14.30, la Commissione Urbanistica - Edilizia Privata discuterà dell’adozione del nuovo Regolamento Edilizio con l’audizione dei rappresentanti di ASSIMPREDIL, ANCE e LEGACOOP ABITANTI LOMBARDIA.
Sarà presente il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris
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sabato 11 gennaio 2014
Matera, crolla una palazzina in centro
Si cerca un disperso: sei persone salvate. L’ipotesi del cedimento strutturale
[vai all'articolo]
Si scava ancora tra le macerie alla ricerca di uno o due dispersi a Matera, dove questa mattina, intorno alle 7.30, per motivi ancora da chiarire, è crollata una palazzina di tre piani in pieno centro storico. Sei persone sono state invece già tratte in salvo. Sul posto, in vico Piave, ci sono Vigili del Fuoco, Carabinieri e operatori del 118.
Impressionante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, che si sono subito accorti di alcuni lamenti provenienti dai resti della palazzina e hanno cominciato subito a scavare, a mano per timore di nuovi cedimenti. Il crollo ha infatti parzialmente coinvolto anche edifici attigui, che sono stati evacuati.
Il primo ad essere messo in salvo è stato un anziano, soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie della città lucana. Poi, dalle macerie si è levata una voce giovanile, si pensava di una ragazza. Poco dopo, spostando pietra a pietra, è stata recuperata una donna di 38 anni, ancora viva, tra gli applausi dei vicini e dei curiosi raccolti intorno al luogo del disastro. Sono due le persone che al momento risultano ancora disperse nel crollo: un uomo di 58 anni e una donna di 31. Per individuarli sono entrati in azione poco fa anche i cani.
Sul posto, fra gli altri, il viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico, insieme al prefetto, Luigi Pizzi, al sindaco, Salvatore Adduce. «I Vigili del Fuoco - ha detto Bubbico - stanno operando in maniera encomiabile, scavando a mano tra le macerie. Speriamo che non ci siano morti». Sul luogo del crollo è giunto anche il pm della città lucana, Annunziata Cazzetta. Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), e l’assessore alle infrastrutture, Aldo Berlinguer, hanno fatto sapere di essere «in continuo contatto» con i funzionari della protezione civile impegnati nelle ricerche dei dispersi. Alcuni testimoni, abitanti della zona, hanno riferito di aver notato da alcuni giorni alcune crepe sulla facciata della palazzina crollata.
Si scava ancora tra le macerie alla ricerca di uno o due dispersi a Matera, dove questa mattina, intorno alle 7.30, per motivi ancora da chiarire, è crollata una palazzina di tre piani in pieno centro storico. Sei persone sono state invece già tratte in salvo. Sul posto, in vico Piave, ci sono Vigili del Fuoco, Carabinieri e operatori del 118.
Impressionante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, che si sono subito accorti di alcuni lamenti provenienti dai resti della palazzina e hanno cominciato subito a scavare, a mano per timore di nuovi cedimenti. Il crollo ha infatti parzialmente coinvolto anche edifici attigui, che sono stati evacuati.
Il primo ad essere messo in salvo è stato un anziano, soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie della città lucana. Poi, dalle macerie si è levata una voce giovanile, si pensava di una ragazza. Poco dopo, spostando pietra a pietra, è stata recuperata una donna di 38 anni, ancora viva, tra gli applausi dei vicini e dei curiosi raccolti intorno al luogo del disastro. Sono due le persone che al momento risultano ancora disperse nel crollo: un uomo di 58 anni e una donna di 31. Per individuarli sono entrati in azione poco fa anche i cani.
Sul posto, fra gli altri, il viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico, insieme al prefetto, Luigi Pizzi, al sindaco, Salvatore Adduce. «I Vigili del Fuoco - ha detto Bubbico - stanno operando in maniera encomiabile, scavando a mano tra le macerie. Speriamo che non ci siano morti». Sul luogo del crollo è giunto anche il pm della città lucana, Annunziata Cazzetta. Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), e l’assessore alle infrastrutture, Aldo Berlinguer, hanno fatto sapere di essere «in continuo contatto» con i funzionari della protezione civile impegnati nelle ricerche dei dispersi. Alcuni testimoni, abitanti della zona, hanno riferito di aver notato da alcuni giorni alcune crepe sulla facciata della palazzina crollata.
sabato 4 gennaio 2014
Esame nuovo Regolamento edilizio
Prima Commissione del 2014
Martedì prossimo riprenderà l’attività consiliare del Comune di Milano, con la prima Commissione del 2014.
È stata fissata infatti il 7 gennaio, alle 14:30, la riunione della Commissione Urbanistica ed Edilizia privata, che esaminerà la delibera di adozione del nuovo Regolamento Edilizio
Il nuovo Regolamento Edilizio di Milano, è stato approvato venerdì 13 dicembre con delibera dalla Giunta comunale.
Martedì prossimo riprenderà l’attività consiliare del Comune di Milano, con la prima Commissione del 2014.
È stata fissata infatti il 7 gennaio, alle 14:30, la riunione della Commissione Urbanistica ed Edilizia privata, che esaminerà la delibera di adozione del nuovo Regolamento Edilizio
Il nuovo Regolamento Edilizio di Milano, è stato approvato venerdì 13 dicembre con delibera dalla Giunta comunale.
venerdì 8 novembre 2013
COMUNE DI MILANO. Opere edilizie minori -Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera (C.I.A.L.) su La Voce dei Condomini
«ATTENZIONE:
Si informa che in data 21.10.2013 sono stati modificati i moduli per la
presentazione delle CIAL di competenza delle Zone di decentramento e del SUE.
Specifico avviso è stato pubblicato nella sezione "avvisi agli
utenti" del Settore Sportello Unico per l'Edilizia»
«Gli
interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari
e non implichino incremento dei parametri urbanistici (non prevedano aumento di
S.l.p. nè cambi d’uso comportanti aggravio di dotazione di servizi) limitatamente
alle sole opere interne a singola unità immobiliare e con esclusione delle
opere di manutenzione straordinaria incidenti sulla facciata o sulle parti
esterne dell’edificio oggetto di intervento»
«Gli uffici - L’esame dei progetti per opere edilizie minori compete al Servizio Interventi Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, 2° piano corpo basso, i cui componenti sono suddivisi in cinque gruppi aventi la sottoindicata competenza territoriale:
TU COSA NE PENSI? Dillo alla Voce del Codominio info 02 39810868 o 346 6872531 oppure scrivere e-mail lavocedeicondomini@gmail.com
«Gli uffici - L’esame dei progetti per opere edilizie minori compete al Servizio Interventi Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, 2° piano corpo basso, i cui componenti sono suddivisi in cinque gruppi aventi la sottoindicata competenza territoriale:
·
gruppo 1 - zona 1 - Responsabile del procedimento Geom. Mario Cantelmi (stanza n. 4 -
tel. 02.884.66007) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Maria Carmela
Saitto (stanza 7 - tel. 02.884.66775);
·
gruppo 2 - zone 5 - 6 - Responsabile del procedimento Geom. Roberto Cataldo (stanza n. 40 -
tel. 02.884.66177) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Letteria
Messina (stanza 37 - tel. 02.884.66744);
·
gruppo 3 - zone 2 - 4 - Responsabile del procedimento arch. Viviana Bertoldi (stanza n. 33
- tel. 02.884.66018) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Patrizia
Lamorte (stanza 36 - tel. 02.884.66748);
·
gruppo 4 - zone 7 - 8 - Responsabile del procedimento Geom. Maurizio De Luca (stanza n. 25
- tel. 02.884.66333) - Coordinatore procedure amministrative Avv. Salvatore
Smaldone (stanza 20 - tel. 02.884.66180);
·
Gruppo 5 - zone 3 - 9 - Responsabile del procedimento Arch. Ivana Breganze (stanza n. 17 -
tel. 02.884.66762) – Referente amministrativo (stanza 19 - tel.
02.884.66001/67904);»
La competenza per la ricezione e
trattazione delle Comunicazioni di Inizio di Attività Edilizia Libera, relative
agli interventi di edilizia libera di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR
380/2001, è ripartita tra Zone di Decentramento e Sportello Unico per
l’Edilizia secondo le specifiche di seguito riportate.
Le CIAL di competenza delle Zone di
Decentramento devono essere presentate presso
gli sportelli di protocollo della Zona di Decentramento di riferimento per
l’intervento oggetto della Comunicazione, utilizzando l’apposita modulistica
allegata; comprendono, alla luce dell’art. 6 del TU Edilizia e del Regolamento
Edilizio, esclusivamente le tipologie di intervento di cui ai punti 1, 3, 4, 6
dell’elenco riportato nella sezione “Gli interventi”.
Per quanto riguarda le suddette CIAL di competenza zonale le relative integrazioni, le varianti alle stesse che non ne mutano la qualifica e non riguardano parti esterne dell’edificio, le comunicazioni di interventi urgenti di cui all’art. 119 del Regolamento Edilizio vigente, devono essere presentate presso gli uffici protocollo delle Zone di Decentramento. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza zonale precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.
Per quanto riguarda le suddette CIAL di competenza zonale le relative integrazioni, le varianti alle stesse che non ne mutano la qualifica e non riguardano parti esterne dell’edificio, le comunicazioni di interventi urgenti di cui all’art. 119 del Regolamento Edilizio vigente, devono essere presentate presso gli uffici protocollo delle Zone di Decentramento. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza zonale precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.
Le CIAL di competenza dello Sportello
Unico per l’Edilizia devono essere presentate presso
gli sportelli di protocollo del Servizio Interventi Edilizi Minori - Via
Pirelli, 39 - secondo piano c.b., utilizzando l’apposita modulistica allegata;
comprendono esclusivamente le tipologie di intervento di cui al punto 2 dell’elenco
riportato nella sezione “Gli interventi”. Il modulo per la presentazione delle
CIAL di competenza del SUE precisa puntualmente le tipologie di intervento
ammesse ed escluse.
Per quanto riguarda gli interventi di cui ai punti 1 e 2 del citato elenco, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato deve inoltre presentare, ove necessarie, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.
Per quanto riguarda gli interventi di cui ai punti 1 e 2 del citato elenco, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato deve inoltre presentare, ove necessarie, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.
E’ possibile presentare CIAL
relative a lavori già eseguiti, con il pagamento della sanzione di cui
all’art. 6 comma 7 del DPR 380/2001, solo se le opere già eseguite – necessariamente
rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui al
predetto articolo - sono conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente,
agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001). Nel caso in cui si preveda
di avviare ulteriori opere a completamento, è possibile comunicarlo
contestualmente, evidenziandolo esplicitamente nel progetto; in questo caso sia
le opere già eseguite sia le opere da realizzare (di demolizione e/o
costruzione), e quindi complessivamente gli interventi oggetto della CIAL, dovranno
essere conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti
urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Nel caso in cui l’intervento edilizio realizzato senza preventiva comunicazione
non sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti
urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti l’interessato dovrà
provvedere alla demolizione (che dovrà evidenziare nella relazione), con la
possibilità di presentare, anche in corso d’opera, CIAL che rappresenti lo
stato legittimato e lo stato finale di progetto, che dovrà ovviamente essere
conforme a norme e regolamenti, allegando attestazione di pagamento della
sanzione amministrativa.
La mancata presentazione della CIAL, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a Euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (pari a € 86,00) se la Comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.
Alla presentazione di tali CIAL pertanto dovrà essere allegata ricevuta di versamento di € 258,00 (o di € 86 per lavori ancora in corso) tramite bollettino postale preintestato, che può essere ritirato presso le Zone di Decentramento o presso gli uffici del Servizio Interventi edilizi minori; in ogni caso potrà essere utilizzato un bollettino in bianco inserendo i seguenti dati: C.C. N. 1012551436 INTESTATO A: COMUNE MILANO SANZIONI AMM.VIOLAZ. ART.6 COMMA 7 DPR 380/2001 SER.TES ; CAUSALE: ZONA D. …………. VIA ……. N. …… U.I. PIANO ……. CATASTO: FOGLIO ………. MAPP. ……. SUB. ……… ; ESEGUITO DA …...; è presente una scansione del bollettino preintestato nella sezione allegati.
La mancata presentazione della CIAL, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a Euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (pari a € 86,00) se la Comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.
Alla presentazione di tali CIAL pertanto dovrà essere allegata ricevuta di versamento di € 258,00 (o di € 86 per lavori ancora in corso) tramite bollettino postale preintestato, che può essere ritirato presso le Zone di Decentramento o presso gli uffici del Servizio Interventi edilizi minori; in ogni caso potrà essere utilizzato un bollettino in bianco inserendo i seguenti dati: C.C. N. 1012551436 INTESTATO A: COMUNE MILANO SANZIONI AMM.VIOLAZ. ART.6 COMMA 7 DPR 380/2001 SER.TES ; CAUSALE: ZONA D. …………. VIA ……. N. …… U.I. PIANO ……. CATASTO: FOGLIO ………. MAPP. ……. SUB. ……… ; ESEGUITO DA …...; è presente una scansione del bollettino preintestato nella sezione allegati.
Si evidenzia che tutte le CIAL
possono essere presentate solo a condizione che lo stato di progetto sia
conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti
urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (cfr
art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001), come da dichiarazione ed asseverazione
contenuta nella modulistica dedicata alla presentazione delle stesse.
Si ricorda che per le CIAL non è
prevista la presentazione di comunicazione Fine lavori e Certificato di
collaudo delle opere eseguite.
domenica 29 settembre 2013
Distacco da riscaldamento centralizzato: dal 18 giugno 2013 in vigore nuova disciplina condominio
Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.
(Aggiornato al: 3 settembre 2013)
La Legge n. 90/2
013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:
"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:
- l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari");
- prima, si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
- lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
"VECCHIA" NORMATIVA SU SCARICO A PARETE (Legge n. 221/2012)
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Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, bastava installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete, mentre per l'installazione di tutti gli altri tipi di impianti termici c'era l'obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. In particolare, la Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53, stabiliva che:
"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
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(A cura di A.M.)
Per maggiori approfondimenti
- Punti informativi UNI dove è possibile consultare gratuitamente le norme: vedi l'elenco
martedì 3 settembre 2013
Dichiarazione dei redditi: come richiedere i rimborsi fiscali
L'Agenzia delle Entrate spiega in un video come richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.
Un video pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio canale YouTube fornisce chiarimenti ai contribuenti sulle modalità per chiedere un rimborso fiscale in modo semplice e immediato. Un tutorial che spiega passo a passo come richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione a quanto dovuto sia nel caso in cui il rimborso risulti direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia in tutte le altre ipotesi in cui potrebbe essere necessario presentare la domanda. =>Approfondisci il tema della dichiarazione dei redditi
Ad esempio:
Vai all'articolo su PMI.it
Un video pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio canale YouTube fornisce chiarimenti ai contribuenti sulle modalità per chiedere un rimborso fiscale in modo semplice e immediato. Un tutorial che spiega passo a passo come richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione a quanto dovuto sia nel caso in cui il rimborso risulti direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia in tutte le altre ipotesi in cui potrebbe essere necessario presentare la domanda. =>Approfondisci il tema della dichiarazione dei redditi
Ad esempio:
- nel caso di presentazione del modello UNICO andrà compilato il quadro RX o riportare il credito l’anno successivo, o ancora portare il credito in compensazione per altre imposte;
- nel caso di modello 730, il rimborso può essere ricevuto in busta paga;
- negli altri casi è necessario presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale un’istanza completa di tutta la documentazione utile a provare il diritto al rimborso.
- entro 48 mesi per le ritenute e i versamenti diretti;
- entro 36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi relativi alle imposte indirette.
Vai all'articolo su PMI.it
domenica 1 settembre 2013
Polizza assicurazione condominio
Quasi tutti i condomini sono coperti da una polizza: la cosiddetta “globale fabbricati”.
Globale perché nasce da almeno due diverse garanzie, quella contro gli incendi e quella per la responsabilità civile, a cui si unisce ormai quasi sempre quella per i danni da acqua corrente: vedremo più avanti di cosa si tratta.
Globale perché nasce da almeno due diverse garanzie, quella contro gli incendi e quella per la responsabilità civile, a cui si unisce ormai quasi sempre quella per i danni da acqua corrente: vedremo più avanti di cosa si tratta.
Durata e disdetta
La disdetta della polizza deve avvenire sempre tramite lettera raccomandata, con preavviso di 60
giorni (salvo condizioni più favorevoli concesse dalla compagnia, mentre non valgono quelle che
anticipano questo termine). Per i contratti stipulati prima del 15 agosto 2009 il decreto Bersani
prevedeva che, anche se pluriennali, potessero essere disdetti ogni anno, alla stessa data della
stipula. Poi questa norma a tutela del consumatore è stata ammorbidita a suo svantaggio: per quelli
pluriennali stipulato dopo, si è deciso che il termine fosse la scadenza naturale, oppure i primi 5
anni.In entrambi i casi, non può essere prevista alcuna penale.
Il riesame delle polizze si impone per almeno due ragioni. La prima è che troppo spesso sono
stipulate “in proprio” dall’amministratore condominiale (ed è classico il sospetto di una piccola
“tangente”). Il secondo è che questo tipo si assicurazione e passato da un contratto “standard” molto
simile da una compagna all’altra, a uno che va via via raffinandosi, per coprire in modo flessibile le
reali esigenze (e talvolta le manie) della clientela.Leggi
By sito web CONFAPPI
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