18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

18 giugno 2013 CAMBIA LA VITA NEL CONDOMINIO UNISCITI A NOI IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI

lunedì 20 gennaio 2014

Commissione Urbanistica - Edilizia Privata.Nuovo Regolamento Edilizio



 Mercoledì 22 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 14.30, la Commissione Urbanistica - Edilizia Privata discuterà dell’adozione del nuovo Regolamento Edilizio con l’audizione dei rappresentanti di ASSIMPREDIL, ANCE e LEGACOOP ABITANTI LOMBARDIA.
Sarà presente il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris


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sabato 11 gennaio 2014

Matera, crolla una palazzina in centro

Si cerca un disperso: sei persone salvate. L’ipotesi del cedimento strutturale[vai all'articolo]


Si scava ancora tra le macerie alla ricerca di uno o due dispersi a Matera, dove questa mattina, intorno alle 7.30, per motivi ancora da chiarire, è crollata una palazzina di tre piani in pieno centro storico. Sei persone sono state invece già tratte in salvo. Sul posto, in vico Piave, ci sono Vigili del Fuoco, Carabinieri e operatori del 118.

Impressionante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, che si sono subito accorti di alcuni lamenti provenienti dai resti della palazzina e hanno cominciato subito a scavare, a mano per timore di nuovi cedimenti. Il crollo ha infatti parzialmente coinvolto anche edifici attigui, che sono stati evacuati.

Il primo ad essere messo in salvo è stato un anziano, soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie della città lucana. Poi, dalle macerie si è levata una voce giovanile, si pensava di una ragazza. Poco dopo, spostando pietra a pietra, è stata recuperata una donna di 38 anni, ancora viva, tra gli applausi dei vicini e dei curiosi raccolti intorno al luogo del disastro. Sono due le persone che al momento risultano ancora disperse nel crollo: un uomo di 58 anni e una donna di 31. Per individuarli sono entrati in azione poco fa anche i cani.

Sul posto, fra gli altri, il viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico, insieme al prefetto, Luigi Pizzi, al sindaco, Salvatore Adduce. «I Vigili del Fuoco - ha detto Bubbico - stanno operando in maniera encomiabile, scavando a mano tra le macerie. Speriamo che non ci siano morti». Sul luogo del crollo è giunto anche il pm della città lucana, Annunziata Cazzetta. Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), e l’assessore alle infrastrutture, Aldo Berlinguer, hanno fatto sapere di essere «in continuo contatto» con i funzionari della protezione civile impegnati nelle ricerche dei dispersi. Alcuni testimoni, abitanti della zona, hanno riferito di aver notato da alcuni giorni alcune crepe sulla facciata della palazzina crollata.     

sabato 4 gennaio 2014

Esame nuovo Regolamento edilizio

Prima Commissione del 2014

Martedì prossimo riprenderà l’attività consiliare del Comune di Milano, con la prima Commissione del 2014.
È stata fissata infatti il 7 gennaio, alle 14:30, la riunione della Commissione Urbanistica ed Edilizia privata, che esaminerà la delibera di adozione del  nuovo Regolamento Edilizio

Il nuovo Regolamento Edilizio di Milano, è stato  approvato venerdì 13 dicembre con delibera dalla Giunta comunale.

venerdì 8 novembre 2013

COMUNE DI MILANO. Opere edilizie minori -Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera (C.I.A.L.) su La Voce dei Condomini

«ATTENZIONE: Si informa che in data 21.10.2013 sono stati modificati i moduli per la presentazione delle CIAL di competenza delle Zone di decentramento e del SUE. Specifico avviso è stato pubblicato nella sezione "avvisi agli utenti" del Settore Sportello Unico per l'Edilizia»

«Gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (non prevedano aumento di S.l.p. nè cambi d’uso comportanti aggravio di dotazione di servizi) limitatamente alle sole opere interne a singola unità immobiliare e con esclusione delle opere di manutenzione straordinaria incidenti sulla facciata o sulle parti esterne dell’edificio oggetto di intervento»


TU COSA NE PENSI? Dillo alla Voce del Codominio info 02 39810868 o 346 6872531 oppure scrivere e-mail lavocedeicondomini@gmail.com

«Gli uffici - L’esame dei progetti per opere edilizie minori compete al Servizio Interventi Edilizi Minori, via G.B. Pirelli 39, 2° piano corpo basso, i cui componenti sono suddivisi in cinque gruppi aventi la sottoindicata competenza territoriale:

·                     gruppo 1 -  zona 1  - Responsabile del procedimento Geom. Mario Cantelmi (stanza n. 4 - tel. 02.884.66007) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Maria Carmela Saitto (stanza 7 - tel. 02.884.66775);
·                     gruppo 2 - zone 5 - 6 - Responsabile del procedimento Geom. Roberto Cataldo (stanza n. 40 - tel. 02.884.66177) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Letteria Messina (stanza 37 - tel. 02.884.66744);
·                     gruppo 3 - zone 2 - 4  - Responsabile del procedimento arch. Viviana Bertoldi (stanza n. 33 - tel. 02.884.66018) - Coordinatore procedure amministrative Sig.ra Patrizia Lamorte (stanza 36 - tel. 02.884.66748);
·                     gruppo 4 - zone 7 - 8 - Responsabile del procedimento Geom. Maurizio De Luca (stanza n. 25 - tel. 02.884.66333) - Coordinatore procedure amministrative Avv. Salvatore Smaldone  (stanza 20 - tel. 02.884.66180);
·                     Gruppo 5 - zone 3 - 9 - Responsabile del procedimento Arch. Ivana Breganze (stanza n. 17 - tel. 02.884.66762) – Referente amministrativo (stanza 19 - tel. 02.884.66001/67904);»

La competenza per la ricezione e trattazione delle Comunicazioni di Inizio di Attività Edilizia Libera, relative agli interventi di edilizia libera di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 380/2001, è ripartita tra Zone di Decentramento e Sportello Unico per l’Edilizia secondo le specifiche di seguito riportate.
Le CIAL di competenza delle Zone di Decentramento devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo della Zona di Decentramento di riferimento per l’intervento oggetto della Comunicazione, utilizzando l’apposita modulistica allegata; comprendono, alla luce dell’art. 6 del TU Edilizia e del Regolamento Edilizio, esclusivamente le tipologie di intervento di cui ai punti 1, 3, 4, 6 dell’elenco riportato nella sezione “Gli interventi”.
Per quanto riguarda le suddette CIAL di competenza zonale le relative integrazioni, le varianti alle stesse che non ne mutano la qualifica e non riguardano parti esterne dell’edificio, le comunicazioni di interventi urgenti di cui all’art. 119 del Regolamento Edilizio vigente, devono essere presentate presso gli uffici protocollo delle Zone di Decentramento. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza zonale precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.
Le CIAL di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo del Servizio Interventi Edilizi Minori - Via Pirelli, 39 - secondo piano c.b., utilizzando l’apposita modulistica allegata; comprendono esclusivamente le tipologie di intervento di cui al punto 2 dell’elenco riportato nella sezione “Gli interventi”. Il modulo per la presentazione delle CIAL di competenza del SUE precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai punti 1 e 2 del citato elenco, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio attività libera, allega una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di uno specifico distinto titolo abilitativo. Vanno inoltre indicati i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare i lavori.
Per gli interventi di cui alla presente sezione, l'interessato deve inoltre presentare, ove necessarie, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative vigenti.
E’ possibile presentare CIAL relative a lavori già eseguiti, con il pagamento della sanzione di cui all’art. 6 comma 7 del DPR 380/2001, solo se le opere già eseguite – necessariamente rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui al predetto articolo - sono conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001). Nel caso in cui si preveda di avviare ulteriori opere a completamento, è possibile comunicarlo contestualmente, evidenziandolo esplicitamente nel progetto; in questo caso sia le opere già eseguite sia le opere da realizzare (di demolizione e/o costruzione), e quindi complessivamente gli interventi oggetto della CIAL, dovranno essere conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Nel caso in cui l’intervento edilizio realizzato senza preventiva comunicazione non sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti l’interessato dovrà provvedere alla demolizione (che dovrà evidenziare nella relazione), con la possibilità di presentare, anche in corso d’opera, CIAL che rappresenti lo stato legittimato e lo stato finale di progetto, che dovrà ovviamente essere conforme a norme e regolamenti, allegando attestazione di pagamento della sanzione amministrativa.
La mancata presentazione della CIAL, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, comportano la sanzione pecuniaria pari a Euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (pari a € 86,00) se la Comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è ancora in corso di esecuzione.
Alla presentazione di tali CIAL pertanto dovrà essere allegata ricevuta di versamento
 di € 258,00 (o di € 86 per lavori ancora in corso) tramite bollettino postale preintestato, che può essere ritirato presso le Zone di Decentramento o presso gli uffici del Servizio Interventi edilizi minori; in ogni caso potrà essere utilizzato un bollettino in bianco inserendo i seguenti dati: C.C. N.  1012551436 INTESTATO A:  COMUNE MILANO SANZIONI AMM.VIOLAZ. ART.6 COMMA 7 DPR 380/2001 SER.TES ; CAUSALE: ZONA D. …………. VIA ……. N. …… U.I. PIANO ……. CATASTO: FOGLIO ………. MAPP. ……. SUB. ……… ; ESEGUITO DA …...; è presente una scansione del bollettino preintestato nella sezione allegati.
Si evidenzia che tutte le CIAL possono essere presentate solo a condizione che lo stato di progetto sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001), come da dichiarazione ed asseverazione contenuta nella modulistica dedicata alla presentazione delle stesse.

Si ricorda che per le CIAL non è prevista la presentazione di comunicazione Fine lavori e Certificato di collaudo delle opere eseguite.




domenica 29 settembre 2013

Distacco da riscaldamento centralizzato: dal 18 giugno 2013 in vigore nuova disciplina condominio

Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.
(Aggiornato al: 3 settembre 2013)

La Legge n. 90/2Tipologie di scarico fumi caldaia013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:
"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9con scarico a parete o in canna collettiva ramificata

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:
  •  l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari");
  • prima, si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
  • lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
"VECCHIA" NORMATIVA SU SCARICO A PARETE (Legge n. 221/2012)
Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, bastava installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete, mentre per l'installazione di tutti gli altri tipi di impianti termici c'era l'obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. In particolare, la Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53, stabiliva che:
"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
(A cura di A.M.)
Per maggiori approfondimenti
- Punti informativi UNI dove è possibile consultare gratuitamente le norme: vedi l'elenco
                                                                                                   >> Vai alle altre notizie

martedì 3 settembre 2013

Dichiarazione dei redditi: come richiedere i rimborsi fiscali

L'Agenzia delle Entrate spiega in un video come richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.
Un video pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio canale YouTube fornisce chiarimenti ai contribuenti sulle modalità per chiedere un rimborso fiscale in modo semplice e immediato. Un tutorial che spiega passo a passo come richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione a quanto dovuto sia nel caso in cui il rimborso risulti direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia in tutte le altre ipotesi in cui potrebbe essere necessario presentare la domanda. =>Approfondisci il tema della dichiarazione dei redditi
Ad esempio:
  • nel caso di presentazione del modello UNICO andrà compilato il quadro RX o riportare il credito l’anno successivo, o ancora portare il credito in compensazione per altre imposte;
  • nel caso di modello 730, il rimborso può essere ricevuto in busta paga;
  • negli altri casi è necessario presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale un’istanza completa di tutta la documentazione utile a provare il diritto al rimborso.
Nel video viene quindi ricordato da parte dell’Agenzia di prestare attenzione alle scadenze dei termini per la presentazione:
  • entro 48 mesi per le ritenute e i versamenti diretti;
  • entro 36 mesi dalla data del versamento per i rimborsi relativi alle imposte indirette.
Si tratta, spiega in una nota l’Agenzia, di un video realizzato a costo zero e accessibile gratuitamente. La clip sottotitolata sia in italiano che nelle principali lingue straniere. =>Leggi chiarimenti ed iniziative dell’Agenzia

Vai all'articolo su PMI.it

domenica 1 settembre 2013

Polizza assicurazione condominio


Quasi tutti i condomini sono coperti da una polizza: la cosiddetta “globale fabbricati”.
Globale perché nasce da almeno due diverse garanzie, quella contro gli incendi e quella per la responsabilità civile, a cui si unisce ormai quasi sempre quella per i danni da acqua corrente: vedremo più avanti di cosa si tratta.

Durata e disdetta

La disdetta della polizza deve avvenire sempre tramite lettera raccomandata, con preavviso di 60
giorni (salvo condizioni più favorevoli concesse dalla compagnia, mentre non valgono quelle che

anticipano questo termine). Per i contratti stipulati prima del 15 agosto 2009 il decreto Bersani

prevedeva che, anche se pluriennali, potessero essere disdetti ogni anno, alla stessa data della

stipula. Poi questa norma a tutela del consumatore è stata ammorbidita a suo svantaggio: per quelli

pluriennali stipulato dopo, si è deciso che il termine fosse la scadenza naturale, oppure i primi 5
anni.In entrambi i casi, non può essere prevista alcuna penale.
Il riesame delle polizze si impone per almeno due ragioni. La prima è che troppo spesso sono
stipulate “in proprio” dall’amministratore condominiale (ed è classico il sospetto di una piccola
“tangente”). Il secondo è che questo tipo si assicurazione e passato da un contratto “standard” molto
simile da una compagna all’altra, a uno che va via via raffinandosi, per coprire in modo flessibile le
reali esigenze (e talvolta le manie) della clientela.

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